Art. 32
In vigore dal 21 set 2004
Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega conferita agli ordinatori delegati, mediante decisione motivata e dopo averli ascoltati. Il direttore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una delega specifica.
Fatte salve eventuali misure disciplinari, il comitato di direzione può sospendere in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni, mediante decisione motivata e dopo averlo ascoltato. Il comitato di direzione nomina un contabile provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1653:oj#art-32