Art. 34

In vigore dal 21 set 2004
1.   L'ordinatore è responsabile sotto il profilo patrimoniale conformemente allo statuto. A questo titolo egli può essere tenuto a risarcire la totalità del danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento. Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, egli trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione oppure quando sia all'origine di una mancata o tardiva emissione, senza giustificazione, di un ordine di pagamento che possa comportare una responsabilità civile dell'agenzia nei confronti di terzi. 2.   L'ordinatore delegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto, all'ordinatore delegato di eseguire tale decisione, quest'ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo