Art. 26

In vigore dal 21 set 2004
Il direttore può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio ad agenti dell’agenzia sottoposti allo statuto. I suddetti agenti possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo