Art. 24
In vigore dal 21 set 2004
1. La tabella dell'organico di cui all' comporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Esso costituisce, per l'agenzia, un limite imperativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.
Tuttavia, il comitato di direzione può procedere a delle modifiche della tabella dell'organico, fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati sotto il grado A 3, a condizione che questo non influisca sul volume degli stanziamenti di personale corrispondente a un pieno esercizio e rimanga nel limite del numero totale dei posti autorizzati dalla tabella dell'organico.
2. In deroga al primo paragrafo, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in appresso «lo statuto»).
TITOLO IV
ESECUZIONE DEL BILANCIO
CAPO 1
Disposizioni generali
Storico versioni
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