Art. 20
In vigore dal 21 set 2004
Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.
Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro due mesi a decorrere dalla loro adozione.
TITOLO III
FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
Storico versioni
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