Art. 18
In vigore dal 21 set 2004
Il direttore decide gli storni di stanziamenti all'interno del bilancio di funzionamento. Egli informa preliminarmente la Commissione e il comitato di direzione che dispongono di un termine di un mese per opporsi agli storni in questione. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.
Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che esse mantengano la loro destinazione.
CAPO 7
Principio della sana gestione finanziaria
Storico versioni
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