Art. 22
In vigore dal 21 set 2004
La Commissione, nel quadro della procedura relativa all'adozione del bilancio generale, trasmette all'autorità di bilancio lo stato di previsione dell'agenzia e propone l'importo della sovvenzione destinata all'agenzia, nonché l'organico che ritiene necessario per quest'ultima.
Il bilancio di funzionamento dell'agenzia può essere adottato in modo definitivo solo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alla procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 58/2003.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di tutte le agenzie, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'.
Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il bilancio iniziale, fatti salvi gli .
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