Art. 45

Disposizioni speciali

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Le attività di pesca sperimentale di cui all' sono svolte in conformità con le disposizioni dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98, per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Nelle attività di pesca in questione, oltre alle misure citate, è inoltre vietato il rigetto in mare delle frattaglie. 2.   Le navi partecipanti alla pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari: a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare: i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78; ii) immondizie; iii) residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm; iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo); oppure v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi. b) Nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona. c) La pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2003/2287 — Disposizioni speciali | Portale Normativo