Art. 42
Divieti e limiti di cattura
In vigore dal 19 dic 2003
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XVI nelle sottozone e divisioni in esso indicate.
SEZIONE 2
Pesca sperimentale
Storico versioni
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