Art. 37
Porti designati
In vigore dal 19 dic 2003
1. È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti designati a tal fine dalle parti contraenti NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.
2. Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.
3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
4. La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.
Storico versioni
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