Art. 41

Pesca dello scorfano

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana al lunedì. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata una volta alla settimana. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR SEZIONE 1 Restrizioni
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Art. 41 Regolamento (UE) 2003/2287 — Pesca dello scorfano | Portale Normativo