Art. 44
Sistemi di notifica
In vigore dal 19 dic 2003
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:
a)
il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98;
b)
il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all' del regolamento (CE) n. 66/98;
c)
il numero totale e il peso di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.
Storico versioni
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