Art. 44 · Sistemi di notifica

Art. 44

Sistemi di notifica

In vigore dal 19 dic 2003
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca: a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98; b) il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all' del regolamento (CE) n. 66/98; c) il numero totale e il peso di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.
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