Art. 7

Flessibilità dei contingenti

In vigore dal 19 dic 2003
Per il 2004 gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui devono applicarsi le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all', paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2003/2287 — Flessibilità dei contingenti | Portale Normativo