Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 dic 2003
Il presente regolamento si applica: a) alle navi da pesca della Comunità (in prosieguo denominate «navi comunitarie»), e b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi (in seguito denominate «navi dei paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (in prosieguo denominate «acque comunitarie»).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2287:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo