Art. 5

Possibilità di pesca e attribuzioni

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate negli allegati I e II. 2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione dell'Estonia, delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia — compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen — e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli . 3.   La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena il TAC sia stato adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle Isole Faerøer e 6 700 tonnellate alla Norvegia, i quantitativi restanti sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri. 4.   Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2287:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 2003/2287 — Possibilità di pesca e attribuzioni | Portale Normativo