Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2003
Il presente regolamento si applica:
a)
alle navi da pesca della Comunità (in prosieguo denominate «navi comunitarie»), e
b)
alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi (in seguito denominate «navi dei paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (in prosieguo denominate «acque comunitarie»).
Storico versioni
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Proeli:reg:2003:2287:oj#art-2