Art. 8
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 19 dic 2003
1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:
a)
quando le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è stato ancora esaurito; oppure
b)
quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita; oppure
c)
per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, quando le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell' del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco; oppure
d)
per le aringhe, quando le catture sono conformi alle disposizioni dell' del regolamento (CE) n. 1434/98; oppure
e)
per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise; oppure
f)
quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (d), (e) e (f).
3. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non suddivise e contenenti aringhe.
4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l' del regolamento (CE) n. 850/98.
Storico versioni
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