Art. 49

Programma di marcatura

In vigore dal 19 dic 2003
Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all' attua inoltre un programma di marcatura secondo le seguenti modalità: a) per quanto riguarda il Dissostichus spp., è marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, avendo marchiato un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. b) il programma dovrebbe indirizzarsi soprattutto agli esemplari di piccola taglia (inferiore a 100 cm), anche se esemplari più grandi potranno essere marchiati se ciò è necessario per rispettare il rapporto di un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare dovrebbero recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile; c) tutti i marchi sono chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marchiato venga nuovamente catturato; d) tutti i dati attinenti alla marcatura e agli esemplari di Dissostichus spp. ricatturati nel corso della pesca sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR entro due mesi dal termine delle attività di pesca della nave.
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Art. 49 Regolamento (UE) 2003/2287 — Programma di marcatura | Portale Normativo