Art. 50

Osservatori scientifici

In vigore dal 19 dic 2003
Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all' ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna. CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 50 Regolamento (UE) 2003/2287 — Osservatori scientifici | Portale Normativo