Art. 53
Entrata in vigore
In vigore dal 19 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.
Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2004, l' si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.
Le disposizioni di cui al punto 12 dell'allegato IV entrano in vigore il 1o febbraio 2004, fatta eccezione per i punti 12.3 e 12.7, secondo punto, che entrano in vigore il 1o gennaio 2004.
Gli cessano di applicarsi a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a decorrere dalla data di adesione degli Stati in questione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003
Per il Consiglio
Il Presidente
Giovanni ALEMANNO
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, p. 59.
(3) GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
(6) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
(7) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.
(8) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.
(9) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.
(10) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.
(11) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.
(12) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(13) GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).
(14) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(15) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).
(16) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(17) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).
(18) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).
(19) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.
(20) Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di catture (GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1).
(21) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 della Commissione (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5).
ALLEGATO I
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)
Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell' del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli .
All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento in appresso è riportata una tavola di corrispondenze dei nomi comuni e dei nomi latini:
Nome comune
Codice alpha a tre lettere
Nome scientifico
Acciuga
ANE
Engraulis encrasicolus
Argentina
ARU
Argentina silus
Aringa
HER
Clupea harengus
Austromerluzzo
TOP
Dissostichus eleginoides
Austromerluzzo
TOP
Dissostichus eleginoides
Berici
ALF
Beryx spp.
Brosmio
USK
Brosme brosme
Busbana norvegese
NOP
Trisopterus esmarki
Canesca
GAG
Galeorhinus galeus
Capelin
CAP
Mallotus villosus
Centrophorus squamosus
GUQ
Centrophorus squamosus
Cetroscymnus coelolepsis
CYO
Cetroscymnus coelolepis
Cicerelli
SAN
Ammodytidae
Dalatias licha
SCK
Dalatias licha
Deania calcea
DCA
Deania calceus
Eglefino
HAD
Melanogrammus aeglefinus
Sagri nero
ETX
Etmopterus spinax
Etmopterus princeps
ETR
Etmopterus princeps
Etmopterus pusillus
ETP
Etmopterus pusillus
Gamberello boreale
PRA
Pandalus borealis
Granatiere
RNG
Coryphaenoides rupestris
Granatiere
RHG
Macrourus berglax
Granatiere
GRV
Macrourus spp.
Grancevole artiche
PCR
Chionoecetes spp.
Granchio di mare
PAI
Paralomis spp.
Ippoglosso atlantico
HAL
Hippoglossus hippoglossus
Ippoglosso nero
GHL
Reinhardtius hippoglossoides
Krill antartico
KRI
Euphausia superba
Lepidorombi
LEZ
Lepidorhombus spp.
Limanda
YEL
Limanda ferruginea
Limanda
DAB
Limanda limanda
Limanda
LEM
Microstomus kitt
Lupo di mare
CAT
Anarhichas lupus
Marlin azzurro
BUM
Makaira nigricans
Mazzancolle
PEN
Penaeus spp
Melù
WHB
Micromesistius poutassou
Merlano
WHG
Merlangius merlangus
Merluzzo artico
POC
Boreogadus saida
Merluzzo bianco
COD
Gadus morhua
Merluzzo carbonaro
POK
Pollachius virens
Merluzzo giallo
POL
Pollachius pollachius
Molva
LIN
Molva molva
Molva azzurra
BLI
Molva dypterigia
Molva occhiona
SLI
Molva macrophthalmus
Musdea
FOX
Phycis spp.
Nasello
HKE
Merluccius merluccius
Nototena
NOG
Gobionotothen gibberifrons
Nototena
NOR
Notothenia rossii
Nototenia
NOS
Lepidonothen squamifrons
Occhialone
SBR
Pagellus bogaraveo
Passera canadese
PLA
Hippoglossoides platessoides
Passera di mare
PLE
Pleuronectes platessa
Passera lingua di cane
WIT
Glyptocephalus cynoglossus
Passera pianuzza
FLX
Platichthys flesus
Pesce del ghiaccio
SSI
Chaenocephalus aceratus
Pesce del ghiaccio
ANI
Champsocephalus gunnari
Pesce del ghiaccio
LIC
Channichthys rhinoceratus
Pesce del ghiaccio
SGI
Pseudochaenichthys georgianus
Pesce lancia striato
WHM
Tetrapturus alba
Pesce lanterna
LAC
Lampanyctus achirus
Pesce sciabola nero
BSF
Aphanopus carbo
Pesce spada
SWO
Xiphias gladius
Pesce specchio atlantico
ORY
Hoplostethus atlanticus
Pleuronettiformi
FLX
Pleuronectiformes
Rana pescatrice
ANF
Lophiidae
Razze
SRX-RAJ
Rajidae
Rombo chiodato
TUR
Psetta maxima
Salmone atlantico
SAL
Salmo salar
Scampo
NEP
Nephrops norvegicus
Scorfano di Norvegia
RED
Sebastes spp.
Sgombro
MAC
Scomber scombrus
Smeriglio
POR
Lamna nasus
Sogliola
SOL
Solea solea
Spigola
BSS
Dicentrarchus labrax
Spinarolo
DGS
Squalus acanthias
Spratto
SPR
Sprattus sprattus
Squalo elefante
BSK
Cetorhinus maximus
Sugarello
JAX
Trachurus spp.
Tonno albacora
YFT
Thunnus albacares
Tonno bianco
ALB
Thunnus alalunga
Tonno obeso
BET
Thunnus obesus
Tonno rosso
BFT
Thunnus thynnus
Totano
SQI
Illex illecebrosus
ALLEGATO IA
MAR BALTICO
Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC).
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
Unità di gestione 3
HER/MU3
Finlandia
50 175
Svezia
11 025
CE
61 200
TAC
61 200
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
IIIbcd (acque comunitarie), esclusa l'unità di gestione 3 (1)
HER/3BCD-C
Danimarca
8 279 (3)
(7)
Germania
25 106 (3)
(7)
Estonia
14 536 (2)
(5)
Finlandia
9 386 (3)
(7)
Lettonia
9 834 (2)
(5)
Lituania
2 568 (4)
(6)
Polonia
28 870 (5)
Svezia
36 499 (3)
(7)
CE
135 080 (8)
TAC
171 350
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) (9)
COD/25/32-
Danimarca
8 360 (10)
(12)
(14)
(18)
Germania
3 656 (10)
(12)
(14)
(18)
Estonia
542 (13)
(18)
Finlandia
434 (10)
(12)
(14)
(18)
Lettonia
2 061 (15)
(18)
Lituania
1 355 (11)
(18)
Polonia
6 423 (16)
(18)
Svezia
6 090 (10)
(12)
(14)
(18)
CE
28 920 (17)
TAC
32 000 (19)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
Sottodivisioni 22-24 (acque EC) (20)
COD/22/24-
Danimarca
8 557 (26)
Germania
3 742 (26)
Estonia
555 (21)
(26)
Finlandia
444 (26)
Lettonia
2 109 (22)
(26)
Lituania
1 387 (23)
(26)
Polonia
6 574 (24)
(26)
Svezia
6 233 (26)
CE
29 600 (25)
TAC
29 600 (27)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/36.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
IIIbcd (acque comunitarie) (28)
PLE/3BCD-C
Danimarca
2 697
Germania
300
Svezia
203
Polonia
565 (29)
CE
3 766 (30)
TAC
Non pertinente
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Salmone atlantico
Salmo salar
Zona:
IIIbcd (acque comunitarie), esclusa la sottodivisione 32 (31)
SAL/3BCD-C
Danimarca
93 512 (32)
(33)
(35)
Germania
10 404 (32)
(33)
(35)
Estonia
9 504 (32)
(34)
Finlandia
116 603 (32)
(33)
(35)
Lettonia
59 478 (32)
(36)
Lituania
6 992 (32)
(37)
Polonia
28 368 (32)
(37)
Svezia
126 400 (32)
(33)
(35)
CE
451 260 (32)
(38)
TAC
460 000 (32)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Salmone atlantico
Salmo salar
Zona:
Sottodivisione 32 della IBSFC (39)
SAL/03D-32
Finlandia
28 490 (40)
Estonia
3 255 (40)
(41)
CE
31 745 (40)
(42)
TAC
35 000 (40)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Spratto
Sprattus sprattus
Zona:
IIIbcd (acque comunitarie) (43)
SPR/3BCD-C
Danimarca
37 254 (44)
(46)
Germania
23 601 (44)
(46)
Estonia
43 260 (48)
Finlandia
19 501 (44)
(46)
Lettonia
52 249 (47)
Lituania
18 901 (45)
Polonia
110 880 (48)
Svezia
72 019 (44)
(46)
CE
377 665 (49)
TAC
420 000
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
(2) Dei contingenti assegnati all'Estonia e alla Lettonia, almeno 11 260 tonnellate devono essere pescate nel golfo di Riga (HER/03D-RG).
(3) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 500 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (HER/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 500 tonnellate.
(4) 500 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.
(5) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(6) Escluse 500 tonnellate trasferite a Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia.
(7) Inclusi i trasferimenti dalla Lituania.
(8) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 78 770 tonnellate.
Le note 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
(9) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
(10) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 100 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (COD/03 D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 100 tonnellate.
(11) Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.
(12) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 650 tonnellate che possono essere pescate nelle acque dell'Estonia (COD/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 650 tonnellate.
(13) Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.
(14) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 450 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (COD/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 450 tonnellate.
(15) Possono essere pescate nelle acque comunitarie, nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.
(16) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(17) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 539 tonnellate.
(18) Può essere pescato nelle sottodivisioni da 22 a 24.
(19) TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.
Le note 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
(20) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia.
(21) Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.
(22) Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.
(23) Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.
(24) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(25) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 975 tonnellate.
(26) Può essere pescato nelle sottodivisioni da 25 a 32.
(27) TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.
Le note 2, 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
(28) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia.
(29) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(30) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 200 tonnellate.
La nota 2 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
(31) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
(32) Numero di esemplari.
(33) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 2 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque dell'Estonia (SAL/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 2 000 esemplari.
(34) 2 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie.
(35) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque della Lettonia (SAL/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 esemplari.
(36) 3 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie.
(37) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(38) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 346 918 esemplari.
Le note 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
(39) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle dell'Estonia.
(40) Numero di esemplari.
(41) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(42) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 28 490 esemplari.
La nota 3 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
(43) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
(44) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (SPR/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 tonnellate.
(45) 3 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.
(46) Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 6 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (SPR/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 6 000 tonnellate.
(47) 6 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.
(48) Non può essere pescato nelle acque comunitarie.
(49) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 152 376 tonnellate.
Le note 2, 3, 4, 5, e 6 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
ALLEGATO IB
SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI
zone CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque comunitarie) e Guiana Franciase
Specie:
Cicerelli
Ammodytidae
Zona:
IV (acque norvegesi)
SAN/04-N.
Danimarca
124 450
Regno Unito
6 550
CE
131 000 (1)
TAC
Non pertinente
Specie:
Cicerelli
Ammodytidae
Zona:
IIa (2), Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord (2)
SAN/24.
Danimarca
727 472
Regno Unito
15 901
Tutti gli Stati membri
27 826 (3)
CE
771 200 (6)
Norvegia
35 000 (4)
(6)
Isole Færøer
20 000 (4)
(5)
TAC
826 200
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Squalo elefante
Cetorhinus maximus
Zona:
Acque comunitarie, zone IV, VI e VII
BSK/467
CE
0
TAC
0
Specie:
Aringa (7)
Clupea harengus
Zona:
Skagerrak e Kattegat
MAC/03A.
Danimarca
29 177
Germania
467
Svezia
30 521
CE
60 164
Isole Færøer
500 (8)
TAC
70 000 (9)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Aringa (10)
Clupea harengus
Zona:
Mare del Nord a nord di 53°30′ N
HER/4AB.
Danimarca
77 196
Germania
48 208
Francia
18 250
Paesi Bassi
50 068
Svezia
4 680
Regno Unito
62 100
CE
260 502
Norvegia
50 000 (11)
TAC
460 000 (12)
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
Acque norvegesi a sud di 62°00′ N
HER/04-N.
Svezia
910 (13)
(14)
CE
910 (14)
TAC
460 000 (14)
Specie:
Aringa (15)
Clupea harengus
Zona:
IVc (16), VIId
HER/4CXB7D
Belgio
9 159 (17)
Danimarca
1 526 (17)
Germania
953 (17)
Francia
17 178 (17)
Paesi Bassi
30 621 (17)
Regno Unito
6 662 (17)
CE
66 098
TAC
460 000 (18)
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
Vb, VIaN (19), Vib
HER/5B6ANB
Germania
3 280
Francia
621
Irlanda
4 432
Paesi Bassi
3 280
Regno Unito
17 727
CE
29 340
Isole Færøer
660 (20)
TAC
30 000
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
VIaS (21),VIIbc
HER/6AS7BC
Irlanda
12 727
Paesi Bassi
1 273
CE
14 000
TAC
14 000
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
VIa Clyde (22)
HER/06ACL.
Regno Unito
1 000
CE
1 000
TAC
1 000
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
VIIa (23)
HER/07A/MM
Irlanda
1 250
Regno Unito
3 550
CE
4 800
TAC
4 800
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
VIIe,f
HER/7EF.
Francia
500
Regno Unito
500
CE
1 000
TAC
1 000
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
VIIg,h,j,k (24)
HER/7GK.
Germania
144
Francia
802
Irlanda
11 235
Paesi Bassi
802
Regno Unito
16
CE
13 000
TAC
13 000
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Acciuga
Engraulis encrasicolus
Zona:
VIII
ANE/08.
Spagna
29 700
Francia
3 300
CE
33 000
TAC
33 000 (25)
Specie:
Acciuga
Engraulis encrasicolus
Zona:
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
ANE/9/3411
Spagna
3 826
Portogallo
4 174
CE
8 000
TAC
8 000
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
Skagerrak
COD/03AN.
Belgio
10
Danimarca
3 119
Germania
78
Paesi Bassi
20
Svezia
546
CE
3 773
TAC
3 900 (26)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
Kattegat
COD/03AS.
Danimarca
841
Germania
17
Svezia
505
CE
1 363
TAC
1 363
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord
COD/2AC4.
Belgio
807
Danimarca
4 635
Germania
2 939
Francia
997
Paesi Bassi
2 619
Svezia
31
Regno Unito
10 631
CE
22 659
Norvegia
4 641 (27)
TAC
27 300 (28)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
Acque norvegesi a sud di 62°00′ N
COD/04-N.
Svezia
426 (29)
CE
426 (29)
TAC
Non pertinente
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
COD/561214
Belgio
1
Germania
13
Francia
135
Irlanda
191
Regno Unito
508
CE
848
TAC
848
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Vb (zona CE), VIa
(COD/5BC6A.)
Belgio
3
Germania
24
Francia
258
Irlanda
101
Regno Unito
428
CE
814
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
VIIa
COD/07A.
Belgio
29
Francia
79
Irlanda
1 416
Paesi Bassi
7
Regno Unito
620
CE
2 150
TAC
2 150
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
COD/7X7A34
Belgio
242
Francia
4 149
Irlanda
824
Paesi Bassi
35
Regno Unito
450
CE
5 700
TAC
5 700
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Smeriglio
Lamna nasus
Zona:
Acque comunitarie, zone IV, VI e VII
POR/467.
CE
Non soggetto a restrizioni
Norvegia
pm
Isole Færøer
125 (30)
TAC
Non pertinente
Specie:
Lepidorombi
Lepidorhombus spp.
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
LEZ/2AC4-C
Belgio
6
Danimarca
5
Germania
5
Francia
31
Paesi Bassi
24
Regno Unito
1 819
CE
1 890
TAC
1 890
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Lepidorombi
Lepidorhombus spp.
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
LEZ/561214
Spagna
409
Francia
1 596
Irlanda
466
Regno Unito
1 129
CE
3 600
TAC
3 600
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Lepidorombi
Lepidorhombus spp.
Zona:
VII
LEZ/07.
Belgio
489
Spagna
5 430
Francia
6 589
Irlanda
2 996
Regno Unito
2 595
CE
18 099
TAC
18 099
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Lepidorombi
Lepidorhombus spp.
Zona:
VIIIabde
LEZ/8ABDE.
Spagna
1 163
Francia
938
CE
2 101
TAC
2 101
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Lepidorombi
Lepidorhombus spp.
Zona:
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
LEZ/8C3411
Spagna
1 233
Francia
62
Portogallo
41
CE
1 336
TAC
1 336
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Limanda e passera pianuzza
Limanda limanda e Platichthys flesus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
D/F/2AC4-C
Belgio
533
Danimarca
2 003
Germania
3 004
Francia
208
Paesi Bassi
12 112
Svezia
7
Regno Unito
1 684
CE
19 551
TAC
19 551
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Rana pescatrice
Lophiidae
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
ANF/2AC4-C
Belgio
247
Danimarca
546
Germania
266
Francia
51
Paesi Bassi
187
Svezia
6
Regno Unito
5 697
CE
7 000
TAC
7 000
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Rana pescatrice
Lophiidae
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
ANF/561214
Belgio
114
Germania
130
Spagna
122
Francia
1 408
Irlanda
318
Paesi Bassi
110
Regno Unito
978
CE
3 180
TAC
3 180
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Rana pescatrice
Lophiidae
Zona:
VII
ANF/07.
Belgio
1 931
Germania
215
Spagna
768
Francia
12 395
Irlanda
1 584
Paesi Bassi
250
Regno Unito
3 759
CE
20 902
TAC
20 902
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Rana pescatrice
Lophiidae
Zona:
VIIIa,b,d,e
ANF/8ABDE.
Spagna
883
Francia
4 915
CE
5 798
TAC
5 798
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Rana pescatrice
Lophiidae
Zona:
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
ANF/8C3411
Spagna
1 917
Francia
2
Portogallo
381
CE
2 300
TAC
2 300
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)
HAD/3A/BCD
Belgio
11
Danimarca
1 802
Germania
115
Paesi Bassi
2
Svezia
213
CE
2 143 (31)
TAC
4 940 (32)
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord
HAD/2AC4.
Belgio
694
Danimarca
4 773
Germania
3 037
Francia
5 294
Paesi Bassi
521
Svezia
337
Regno Unito
50 811 (33)
CE
65 467 (34)
Norvegia
11 899 (35)
TAC
80 000 (35)
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
Acque norvegesi a sud di 62°00′ N
HAD/04-N.
Svezia
789 (36)
CE
789 (36)
TAC
80 000 (36)
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
VIb, XII, XIV
HAD/61214.
Belgio
2
Germania
2
Francia
77
Irlanda
55
Regno Unito
566
CE
702
TAC
702
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
Vb, VIa (acque comunitarie),
HAD/5BC6A.
Belgio
12
Germania
14
Francia
571
Irlanda
1 010
Regno Unito
4 897
CE
6 503
TAC
6 503
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
HAD/7/3411
Belgio
107
Francia
6 400
Irlanda
2 133
Regno Unito
960
CE
9 600
TAC
9 600 (37)
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
Skagerrak e Kattegat
WHG/03A.
Danimarca
651
Paesi Bassi
2
Svezia
70
CE
723 (38)
TAC
1 500 (39)
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord
WHG/2AC4.
Belgio
376
Danimarca
1 626
Germania
423
Francia
2 443
Paesi Bassi
940
Svezia
2
Regno Unito
6 484
CE
12 294 (40)
Norvegia
1 600 (41)
TAC
16 000 (42)
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
WHG/561214
Germania
5
Francia
98
Irlanda
466
Regno Unito
1 032
CE
1 600
TAC
1 600
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
VIIa
WHG/07A.
Belgio
1
Francia
18
Irlanda
296
Paesi Bassi
0
Regno Unito
199
CE
514
TAC
514
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
VIIb-k
WHG/7X7A.
Belgio
263
Francia
16 200
Irlanda
7 507
Paesi Bassi
132
Regno Unito
2 898
CE
27 000
TAC
27 000
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
VIII
WHG/08.
Spagna
1 800
Francia
2 700
CE
4 500
TAC
4 500
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona:
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
WHG/9/3411
Portogallo
1 020
CE
1 020
TAC
1 020
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merlano e merluzzo giallo
Merlangius merlangus e Pollachius pollachius
Zona:
Acque norvegesi a sud di 62°00′ N
W/F/04-N.
Svezia
190 (43)
CE
190 (43)
TAC
Non pertinente
Specie:
Nasello
Merluccius merluccius
Zona:
Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)
HKE/3A/BCD
Danimarca
1 086
Svezia
92
CE
1 178
TAC
1 178 (44)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Nasello
Merluccius merluccius
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
HKE/2AC4-C
Belgio
20
Danimarca
792
Germania
91
Francia
176
Paesi Bassi
46
Regno Unito
248
CE
1 373
TAC
1 373 (45)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Nasello
Merluccius merluccius
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV
HKE/571214
Belgio
202
Spagna
6 463
Francia
9 982
Irlanda
1 209
Paesi Bassi
130
Regno Unito
3 940
CE
21 926
TAC
21 926 (46)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Nasello
Merluccius merluccius
Zona:
VIIIa,b,d,e
HKE/8ABDE.
Belgio
7
Spagna
4 499
Francia
10 104
Paesi Bassi
13
CE
14 623
TAC
14 623 (47)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Nasello
Merluccius merluccius
Zona:
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
HKE/8C3411
Spagna
3 807
Francia
366
Portogallo
1 777
CE
5 950
TAC
5 950
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
IIa (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie)
WHB/2AC4-C
Danimarca
52 365
Germania
86
Paesi Bassi
159
Svezia
169
Regno Unito
1 155
CE
53 934 (49)
Norvegia
40 000 (48)
(49)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC
Non pertinente
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
IV (acque norvegesi)
Danimarca
18 050
Regno Unito
950
CE
19 000 (50)
TAC
Non pertinente
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
V, VI, VII, XII e XIV
WHB/571214
Danimarca
4 333
Germania
16 772
Spagna
27 954 (51)
Francia
23 341
Irlanda
33 544
Paesi Bassi
52 693
Portogallo
2 097 (51)
Regno Unito
48 919
CE
209 653 (56)
Norvegia
120 000 (52)
(53)
(56)
Isole Færøer
45 000 (54)
(55)
TAC
Non pertinente
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
VIIIa, b, d, e
WHB/8ABDE.
Spagna
10 787
Francia
8 370
Portogallo
1 618
Regno Unito
7 811
CE
28 585 (57)
TAC
Non pertinente
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
WHB/8C3411
Spagna
47 462
Portogallo
11 866
CE
59 328 (58)
TAC
Non pertinente
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Limanda e passera lingud di cane
Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
L/W/2AC4-C
Belgio
380
Danimarca
1 048
Germania
135
Francia
287
Paesi Bassi
872
Svezia
12
Regno Unito
4 289
CE
7 023
TAC
7 023
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Molva azzurra
Molva dypterigia
Zona:
Acque comunitarie delle zone VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb
BLI/6AN6B.
Isole Færøer
900 (59)
TAC
Specie:
Molva
Molva molva
Zona:
Acque comunitarie delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII
LIN/2A47-C
Norvegia
9 500 (60)
(61)
(64)
Isole Færøer
800 (62)
(63)
TAC
Non pertinente
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
Skagerrak e Kattegat (acque comunitarie), IIIbcd (acque comunitarie)
NEP/3A/BCD
Danimarca
3 380
Germania
10
Svezia
1 210
CE
4 600
TAC
4 600
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
NEP/2AC4-C
Belgio
993
Danimarca
993
Germania
15
Francia
29
Paesi Bassi
511
Regno Unito
16 446
CE
18 987
TAC
18 987 (65)
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI
NEP/5BC6.
Spagna
23
Francia
92
Irlanda
153
Regno Unito
11 032
CE
11 300
TAC
11 300
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
VII
NEP/07.
Spagna
1 047
Francia
4 243
Irlanda
6 436
Regno Unito
5 724
CE
17 450
TAC
17 450
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
VIIIa,b,d,e
NEP/8ABDE.
Spagna
189
Francia
2 961
CE
3 150
TAC
3 150
TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
VIIIc
NEP/08C.
Spagna
173
Francia
7
CE
180
TAC
180
TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona:
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
NEP/9/3411
Spagna
150
Portogallo
450
CE
600
TAC
600
TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona:
Skagerrak e Kattegat
PRA/03A.
Danimarca
3 717
Svezia
2 002
CE
5 719
TAC
10 710 (66)
Specie:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
PRA/2AC4-C
Danimarca
3 626
Paesi Bassi
34
Svezia
146
Regno Unito
1 074
CE
4 880
Norvegia
100 (67)
(68)
TAC
4 980
Specie:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona:
Acque norvegesi a sud di 62°00′ N
PRA/04-N.
Danimarca
900
Svezia
140 (70)
CE
1 040 (69)
TAC
Non pertinente
Specie:
Mazzancolle
Penaeus spp
Zona:
Guiana francese
PEN/FGU.
Francia
4 000 (71)
CE
4 000 (71)
Barbados
24 (71)
Guiana
24 (71)
Suriname
0 (71)
Trinidad e Tobago
60 (71)
TAC
4 108 (71)
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
Skagerrak
PLE/03AN.
Belgio
57
Danimarca
7 397
Germania
38
Paesi Bassi
1 422
Svezia
396
CE
9 310
TAC
9 500 (72)
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
Kattegat
PLE/03AS.
Danimarca
1 658
Germania
19
Svezia
186
CE
1 863
TAC
1 863
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord
PLE/2AC4.
Belgio
3 564
Danimarca
11 585
Germania
3 342
Francia
668
Paesi Bassi
22 278
Regno Unito
16 486
CE
57 923
Norvegia
3 077
TAC
61 000 (73)
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
PLE/561214
Francia
34
Irlanda
447
Regno Unito
746
CE
1 227
TAC
1 227
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
VIIa
PLE/07A.
Belgio
34
Francia
15
Irlanda
876
Paesi Bassi
10
Regno Unito
404
CE
1 340
TAC
1 340
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
VIIb,c
PLE/7BC.
Francia
16
Irlanda
144
CE
160
TAC
160
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
VIId,e
PLE/7DE.
Belgio
992
Francia
3 305
Regno Unito
1 763
CE
6 060
TAC
6 060
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
VIIf,g
PLE/7FG.
Belgio
139
Francia
251
Irlanda
39
Regno Unito
131
CE
560
TAC
560
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
VIIh,j,k
PLE/7HJK.
Belgio
29
Francia
58
Irlanda
203
Paesi Bassi
117
Regno Unito
58
CE
466
TAC
466
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona:
VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
PLE/8/3411
Spagna
75
Francia
298
Portogallo
75
CE
448
TAC
448
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
POL/561214
Spagna
10
Francia
337
Irlanda
99
Regno Unito
258
CE
704
TAC
704
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
Zona:
VII
POL/07.
Belgio
529
Spagna
32
Francia
12 177
Irlanda
1 298
Regno Unito
2 964
CE
17 000
TAC
17 000
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
Zona:
VIIIa,b,d,e
POL/8ABDE.
Spagna
286
Francia
1 394
CE
1 680
TAC
1 680
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
Zona:
VIIIc
POL/08C.
Spagna
369
Francia
41
CE
410
TAC
410
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
Zona:
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
POL/9/3411
Spagna
348
Portogallo
12
CE
360
TAC
360
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), mare del Nord
POK/2A34-
Belgio
66
Danimarca
7 879
Germania
19 896
Francia
46 823
Paesi Bassi
199
Svezia
1 083
Regno Unito
15 254
CE
91 200
Norvegia
98 800 (74)
TAC
190 000 (75)
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
Acque norvegesi a sud di 62° N
POK/04-N.
Svezia
982
CE
982
TAC
190 000 (76)
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
POK/561214
Germania
1 441
Francia
14 307
Irlanda
478
Regno Unito
3 488
CE
19 713
TAC
19 713 (77)
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
POK/7X1034
Belgio
18
Francia
3 921
Irlanda
1 960
Regno Unito
1 069
CE
6 968
TAC
6 968
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Rombo chiodato e rombo liscio
Psetta maxima e Scopthalmus rhombus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
T/B/2AC4-C
Belgio
358
Danimarca
764
Germania
195
Francia
92
Paesi Bassi
2 710
Svezia
5
Regno Unito
753
CE
4 877
TAC
4 877
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Razze
Rajidae
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
SRX/2AC4-C
Belgio
590
Danimarca
23
Germania
29
Francia
92
Paesi Bassi
503
Regno Unito
2 266
CE
3 503
TAC
3 503
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona:
IIa (acque comunitarie), VI
GHL/2AC6-
CE
Non soggetto a restrizioni
Norvegia
950 (78)
TAC
Non pertinente
Specie:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona:
IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque comunitarie), mare del Nord
MAC/2A34-
Belgio
453
Danimarca
11 951
Germania
473
Francia
1 428
Paesi Bassi
1 437
Svezia
4 308 (79)
(80)
(81)
Regno Unito
1 331
CE
21 381 (80)
(82)
(83)
(86)
Norvegia
37 246 (84)
(86)
TAC
545 500 (85)
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona:
IIa (acque non CE), Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV
MAC/2CX14-
Germania
18 965
Spagna
20
Estonia
150
Francia
12 644
Irlanda
63 216
Paesi Bassi
27 656
Polonia
1 096
Regno Unito
173 848
CE
297 595 (90)
(91)
(92)
Norvegia
12 020 (87)
(92)
Isole Færøer
4 314 (88)
TAC
545 500 (89)
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona:
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
MAC/8C3411
Spagna
26 625 (94)
Francia
177 (94)
Portogallo
5 503 (94)
CE
32 305
TAC
32 305
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)
SOL/3A/BCD
Danimarca
436
Germania
25
Paesi Bassi
42
Svezia
16
CE
520
TAC
520
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
II, mare del Nord
SOL/24.
Belgio
1 417
Danimarca
648
Germania
1 133
Francia
283
Paesi Bassi
12 790
Regno Unito
729
CE
17 000
TAC
17 000
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV
SOL/561214
Irlanda
68
Regno Unito
17
CE
85
TAC
85
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIIa
SOL/07A.
Belgio
394
Francia
5
Irlanda
98
Paesi Bassi
125
Regno Unito
178
CE
800
TAC
800
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIIb,c
SOL/7BC.
Francia
10
Irlanda
55
CE
65
TAC
65
TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIId
SOL/07D.
Belgio
1 588
Francia
3 177
Regno Unito
1 135
CE
5 900
TAC
5 900
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIIe
SOL/07E.
Belgio
11
Francia
113
Regno Unito
176
CE
300
TAC
300
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIIf,g
SOL/7FG.
Belgio
656
Francia
66
Irlanda
33
Regno Unito
295
CE
1 050
TAC
1 050
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIIh,j,k
SOL/7HJK.
Belgio
32
Francia
65
Irlanda
176
Paesi Bassi
52
Regno Unito
65
CE
390
TAC
390
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliola
Solea Solea
Zona:
VIIIa,b
SOL/8AB.
Belgio
45
Spagna
8
Francia
3 300
Paesi Bassi
247
CE
3 600
TAC
3 600
TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sogliole
Solea spp.
Zona:
VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
SOX/8CDE34
Spagna
572
Portogallo
948
CE
1 520
TAC
1 520
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Spratto
Sprattus Sprattus
Zona:
Skagerrak e Kattegat
SPR/03A.
Danimarca
33 504 (95)
Germania
70 (95)
Svezia
12 676 (95)
CE
46 250 (95)
TAC
50 000 (96)
Specie:
Spratto
Sprattus Sprattus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
SPR/2AC4-C
Belgio
2 738
Danimarca
216 683
Germania
2 738
Francia
2 738
Paesi Bassi
2 738
Svezia
1 330 (97)
Regno Unito
9 035
CE
238 000 (100)
Norvegia
15 000 (98)
(100)
Isole Færøer
4 000 (99)
TAC
257 000
Specie:
Spratto
Sprattus Sprattus
Zona:
VIIde
SPR/7DE.
Belgio
50
Danimarca
3 120
Germania
50
Francia
670
Paesi Bassi
670
Regno Unito
5 040
CE
9 600
TAC
9 600
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Spinarolo/gattuccio
Squalus acanthias
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
DGS/2AC4-C
Belgio
76
Danimarca
435
Germania
79
Francia
139
Paesi Bassi
119
Svezia
6
Regno Unito
3 618
CE
4 472 (102)
Norvegia
200 (101)
(102)
TAC
4 672
Specie:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)
JAX/2AC4-C
Belgio
74
Danimarca
31 811
Germania
2 399
Francia
51
Irlanda
1 846
Paesi Bassi
5 161
Svezia
750
Regno Unito
4 696
CE
46 788 (105)
Norvegia
1 600 (103)
(105)
Isole Færøer
7 000 (104)
TAC
50 267
Specie:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona:
Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV
JAX/578/14
Danimarca
11 966
Germania
9 564
Spagna
13 062
Francia
6 320
Irlanda
31 137
Paesi Bassi
45 631
Portogallo
1 264
Regno Unito
12 935
CE
131 879
Isole Færøer
7 000 (106)
(107)
TAC
137 000
TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona:
VIIIc, IX
JAX/8C9.
Spagna
29 587 (108)
Francia
377 (108)
Portogallo
25 036 (108)
CE
55 000
TAC
55 000
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona:
X, COPACE (109)
JAX/X34PRT
Portogallo
3 200
CE
3 200
TAC
3 200
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona:
COPACE (acque comunitarie) (110)
JAX/341PRT
Portogallo
1 600
CE
1 600
TAC
1 600
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona:
COPACE (acque comunitarie) (111)
JAX/341SPN
Spagna
1 600
CE
1 600
TAC
1 600
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Busbana norvegese
Trisopterus esmarki
Zona:
IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, mare del Nord (acque comunitarie)
NOP/2A3A4-
Danimarca
172 840
Germania
33
Paesi Bassi
127
CE
173 000 (116)
Norvegia
5 000 (112)
(113)
(116)
Isole Færøer
20 000 (114)
(115)
TAC
198 000
TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:
Busbana norvegese
Trisopterus esmarki
Zona:
IV (acque norvegesi)
NOP/04-N.
Danimarca
47 500 (117)
(118)
Regno Unito
2 500 (117)
(118)
CE
50 000 (117)
(118)
(119)
TAC
Non pertinente
Specie:
Pesce industriale
Zona:
IV (acque norvegesi)
I/F/04-N.
Svezia
800 (120)
(121)
CE
800 (122)
TAC
Non pertinente
Specie:
Contingente combinato
Zona:
Acque comunitarie delle zone Vb, VI e VII
R/G/5B67-C
CE
Non soggetto a restrizioni
Norvegia
600 (123)
(124)
TAC
Non pertinente
Specie:
Altre specie
Zona:
IV (acque norvegesi)
OTH/04-N.
Belgio
60
Danimarca
5 500
Germania
620
Francia
255
Paesi Bassi
440
Svezia
pm (125)
Regno Unito
4 125
CE
11 000 (126)
TAC
Non pertinente
Specie:
Altre specie
Zona:
Acque comunitarie delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N
OTH/2A46AN
CE
Non soggetto a restrizioni
Norvegia
5 000 (127)
(129)
Isole Færøer
400 (128)
TAC
Non pertinente
(1) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(2) Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.
(3) Eccetto Danimarca e Regno Unito
(4) Da prelevare nel mare del Nord.
(5) Inclusi la busbana norvegese e un massimo di 4 000 tonnellate di Spratto. Lo Spratto e un massimo di 6 000 tonnellate di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VIa a nord di 56°30′N.
(6) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(7) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
(8) Da prelevare nello Skagerrak.
(9) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(10) Sbarcata in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).
(11) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
(12) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi a sud di 62°04′ N
(HER/04-NFS)
CE
50 000 ()
(13) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.
(14) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(15) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
(16) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(17) È possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(18) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(19) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata a est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.
(20) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N.
(21) Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.
(22) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
(23) Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIghjk, delimitata:
—
a nord da 52° 30′N,
—
a sud da 52° 00′N,
—
a ovest dalla costa dell'Irlanda,
—
a est, dalla costa del Regno Unito.
(24) La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata:
—
a nord, da 52° 30′ latitudine nord,
—
a sud da 52° 00′N latitudine nord,
—
a ovest, dalla costa dell'Irlanda,
—
a est, dalla costa del Regno Unito.
(25) Il TAC in questione sarà riesaminato nel 2004 alla luce dei nuovi pareri scientifici.
(26) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(27) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
(28) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi
(COD/04-NFS)
CE
19 694 ()
(29) In attesa dei risultati delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2004.
(30) Da pescarsi esclusivamente con palangari.
(31) Tranne un quantitativo stimato di 874 t di catture accessorie industriali.
(32) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(33) Di cui 40 649 tonnellate che devono essere catturate e sbarcate da pescherecci muniti di permessi speciali di pesca conformemente al paragrafo 17 dell'allegato IV.
(34) Tranne un quantitativo stimato di 2 634 t di catture accessorie industriali.
(35) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi
(HAD/04-NFS)
CE
31 357 ()
(36) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(37) Da riesaminare durante il 2004 conformemente al nuovo parere scientifico.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
VIIa (HAD/07A.):
Belgio
24
Francia
109
Irlanda
649
Regno Unito
718
CE
1 500
Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, i Paesi Membri dovranno specificare le quantità catturate in VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturati nella Divisione VIIa saranno proibiti quando l'insieme di questi sbarchi supera le 1 500 tonnellate.
(38) Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali.
(39) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(40) Tranne un quantitativo stimato di 2 106 t di catture accessorie industriali.
(41) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
(42) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi
(WHG/04-NFS)
CE
9 756 ()
(43) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(44) Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.
(45) Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.
(46) Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
VIIIabde
(HKE/8ABDE.)
Belgio
26
Spagna
1 043
Francia
1 043
Irlanda
130
Paesi Bassi
13
Regno Unito
586
CE
2 841
(47) Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV
(HKE/571214)
Belgio
1
Spagna
1 303
Francia
2 346
Paesi Bassi
4
CE
3 655
(48) Nei limiti di un TAC totale di 120 000 t in acque comunitarie.
(49) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(50) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(51) Di cui fino ad un massimo del 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)
(52) Pesca autorizzata in acque comunitarie nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O
(53) Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).
(54) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).
(55) Può essere pescato in acque comunitarie nelle zone VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O.
(56) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
IVA
WHB/04A-C
Norvegia
40 000 ()
(57) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque comunitarie), sottozone VI, VII, XII e XIV.
(58) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(59) Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(60) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare pm t.
(61) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 9 500 t per la molva e 5 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.
(62) Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb.
(63) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.
(64) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(65) TAC da rivedere a 21 350 tonnellate e ripartito tra gli Stati membri quando il Consiglio deciderà sulle disposizioni di gestione per controllare le catture nelle attività di pesca che catturano Nephrops e merluzzo bianco.
(66) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(67) Da pescare nella zona IV.
(68) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(69) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(70) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(71) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.
(72) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(73) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi
(PLE/04-NFS)
CE
30 000 ()
(74) Da prelevare solamente nella zona IV (acque comunitarie) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
(75) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi
(POK/04-NFS)
CE
91 200 ()
(76) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(77) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(78) La pesca nella divisione VI è autorizzata soltanto con palangari.
(79) Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/3A/4AB).
(80) Comprese 260 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/04-N.)
(81) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(82) Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995).
(83) Comprese 636 t risultanti dall'accordo per il 2004 tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili.
(84) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.
(85) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
(86) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso ():
IIIa
MAC/03A.
IIIa, IVb,c
MAC/3A/4BC
IVb
MAC/04B.
IVc
MAC/04C.
IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2004
MAC/2A6.
Danimarca
4 130
4 020
Francia
440
Paesi Bassi
440
Svezia
340
10
Regno Unito
440
Norvegia
3 000
(87) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIId, e, f, h.
(88) Di cui 1 301 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 589 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.
(89) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
(90) Comprese 9 784 t risultanti dall'accordo tra la Norvegia e la Comunità europea sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili per il 2004.
(91) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 296 349 t.
(92) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
IVa (acque comunitarie)
MAC/04A-C.
Germania
5 690
Francia
3 794
Irlanda
18 966
Paesi Bassi
8 297
Regno Unito
52 158
Norvegia
12 020 ()
Isole Færøer
1 301 ()
() A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
(93) A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
(94) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/8ABD.).
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
VIIIb
(MAC/08B.)
Spagna
3 000
Francia
20
Portogallo
5 000
(95) Questo contingente può essere pescato con attrezzi trainati aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm. Tali catture non sono soggette alle condizioni stabilite dall' del regolamento (CE) n. 1434/98.
(96) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(97) Compreso il cicerello.
(98) Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie).
(99) Da imputare al contingente di cicerelli nel mare del Nord.
(100) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(101) Incluse catture con palangari di canesca, sagri nero, Etmopterus spinax, Deania calcea, Centrophorus squamosus, Etmopterus princeps, Etmopterus pusillus, Centrocymnus coelolepis. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.
(102) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(103) Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie).
(104) Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.
(105) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(106) Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.
(107) Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.
(108) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all' del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(109) Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
(110) Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
(111) Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
(112) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.
(113) Fino a 5 000 tonnellate possono essere prelevate come cicerello.
(114) Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie).
(115) Fino a 6 000 tonnellate possono essere prelevate nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.
(116) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(117) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.
(118) L'80 % di questo contingente può essere prelevato come cicerello.
(119) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(120) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano,e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.
(121) Di cui non oltre 400 t di sugarello.
(122) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(123) Catture effettuate solamente con il palangaro; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.
(124) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(125) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(126) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(127) Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni; le catture di sogliole consisteranno esclusivamente di catture accessorie.
(128) Limitatamente alle catture accessorie di coregone nelle divisioni IV e VIa.
(129) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA
zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
Specie:
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
Zona:
V, XIV (acque della Groenlandia)
RNG/514GRN
Germania
1 629
Regno Unito
86
CE
2 000 (1)
TAC
Non pertinente
Specie:
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
Zona:
NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
RNG/N01GRN
Germania
1 035
CE
1 350 (2)
TAC
Non pertinente
Specie:
Aringa
Clupea harengus
Zona:
I, II (acque comunitarie e acque internazionali)
HER/1/2.
Belgio
25
Danimarca
24 945
Germania
4 368
Spagna
82
Francia
1 076
Irlanda
6 458
Paesi Bassi
8 927
Portogallo
82
Finlandia
366
Svezia
9 244
Regno Unito
15 948
CE
71 542
TAC
Non pertinente
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
I, II (acque norvegesi)
COD/1N2AB-
Germania
2 431
Grecia
301
Spagna
2 712
Irlanda
301
Francia
2 232
Portogallo
2 712
Regno Unito
9 431
CE
20 120 (3)
TAC
486 000
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
I, II b
COD/1/2B.
Germania
3 216
Spagna
8 313
Francia
1 372
Polonia
1 507
Portogallo
1 755
Regno Unito
2 059
Tutti gli Stati membri
100 (4)
CE
18 322 (5)
(6)
TAC
486 000
Specie:
Merluzzo bianco ed eglefino
Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
C/H/05B-F.
Germania
10
Francia
60
Regno Unito
430
CE
500
TAC
Non pertinente
Specie:
Ippoglosso atlantico
Hippoglossus hippoglossus
Zona:
V, XIV (acque della Groenlandia)
HAL/514GRN
CE
200 (7)
(8)
TAC
Non pertinente
Specie:
Ippoglosso atlantico
Hippoglossus hippoglossus
Zona:
NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
HAL/N01GRN
CE
200 (9)
(10)
TAC
Non pertinente
Specie:
Capelin
Mallotus villosus
Zona:
IIb
CAP/02B.
CE
0 (11)
TAC
0 (12)
Specie:
Capelin
Mallotus villosus
Zona:
V, XIV (acque della Groenlandia)
CAP/514GRN
Tutti gli Stati membri
49 285
CE
95 985 (13)
TAC
Non pertinente
Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
I, II (acque norvegesi)
HAD/1N2AB-
Germania
471
Francia
283
Regno Unito
1 446
CE
2 200 (14)
TAC
Non pertinente
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
I, II (acque internazionali)
CE
20 000
TAC
Non pertinente
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
I, II (acque norvegesi)
WHB/1/2-N.
Germania
500
Francia
500
CE
1 000 (15)
TAC
Non pertinente
Specie:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
WHB/05B-F.
Danimarca
7 040
Regno Unito
7 040
Tutti gli Stati membri
1 920
CE
16 000
TAC
Non pertinente
Specie:
Molva e molva azzurra
Molva molva e Molva dypterigia
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
B/L/05B-F.
Germania
950 (16)
Francia
2 106 (16)
Regno Unito
184 (16)
CE
3 240 (16)
TAC
Non pertinente
Specie:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona:
V, XIV (acque della Groenlandia)
PRA/514GRN
Danimarca
1 012
Francia
1 012
CE
5 675 (17)
TAC
Non pertinente
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
I, II (acque norvegesi)
POK/1N2AB-
Germania
2 880
Francia
463
Regno Unito
257
CE
3 600 (18)
TAC
Non pertinente
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
I, II (acque internazionali)
POK/1/2INT
CE
0
TAC
Non pertinente
Specie:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
POK/05B-F.
Belgio
50
Germania
310
Francia
1 510
Paesi Bassi
50
Regno Unito
580
CE
2 500
TAC
Non pertinente
Specie:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona:
I, II (acque norvegesi)
GHL/1N2AB-
Germania
50
Regno Unito
50
CE
100 (19)
TAC
Non pertinente
Specie:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona:
I, II (acque internazionali)
GHL/1/2INT
CE
0
TAC
Non pertinente
Specie:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona:
V, XIV (acque della Groenlandia)
GHL/514GRN
Germania
4 038
Regno Unito
213
CE
4 800 (20)
TAC
Non pertinente
Specie:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona:
NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
GHL/N01GRN
Germania
550
CE
1 500 (21)
TAC
Non pertinente
Specie:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona:
IIa (acque norvegesi)
MAC/02A-N.
Danimarca
12 020 (22)
CE
12 020 (22)
(23)
TAC
Non pertinente
Specie:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
MAC/05B-F
Danimarca
3 589 (24)
CE
3 589
TAC
Non pertinente
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
V, XII, XIV (25)
(26)
RED/51214.
Estonia
350
Germania
11 175 (26)
Spagna
1 963 (26)
Francia
1 044 (26)
Irlanda
4 (26)
Paesi Bassi
5 (26)
Polonia
1 007 (26)
Portogallo
2 346 (26)
Regno Unito
27 (26)
CE
16 563 (26)
(27)
TAC
120 000 (26)
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
I, II (acque norvegesi)
RED/1N2AB-
Germania
512
Spagna
63
Francia
56
Portogallo
269
Regno Unito
100
CE
1 000 (28)
TAC
Non pertinente
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
V, XIV (acque della Groenlandia)
RED/514GRN
Germania
21 168
Francia
107
Regno Unito
150
CE
25 500 (29)
(30)
(31)
TAC
Non pertinente
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
Va (acque islandesi)
RED/05A-IS
Belgio
100 (31)
(33)
Germania
1 690 (32)
(33)
Francia
50 (32)
(33)
Regno Unito
1 160 (32)
(33)
CE
3 000 (32)
(33)
TAC
Non pertinente
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
RED/05B-F.
Belgio
45
Germania
5 796
Francia
392
Regno Unito
67
CE
6 300
TAC
Non pertinente
Specie:
Altre specie (34)
Zona:
I, II (acque norvegesi)
OTH/1N2AB-
Germania
150 (34)
Francia
60 (34)
Regno Unito
240 (34)
CE
450 (34)
(35)
TAC
Non pertinente
Specie:
Altre specie (36)
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
OTH/05B-F.
Germania
305
Francia
275
Regno Unito
180
CE
760
TAC
Non pertinente
Specie:
Pleuronettiformi
Zona:
Vb (acque delle isole Færøer)
FLX/05B-F.
Germania
180
Francia
140
Regno Unito
680
CE
1 000 (37)
TAC
Non pertinente
(1) Di cui 285 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(2) Di cui 315 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(3) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(4) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(5) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(6) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri il contingente comunitario è pari a 18 618 t.
(7) Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(8) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.
(9) Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(10) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti.
(11) Fatti salvi i diritti della Comunità.
(12) Soggetto a riesame alla luce di pareri scientifici.
(13) Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % del TAC di capelin per la campagna. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2004, il contingente della Comunità sarà modificata di conseguenza.
(14) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(15) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(16) Le catture accessorie fino a 1 080 di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(17) Di cui 2 500 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.
(18) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(19) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(20) Di cui 400 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.
(21) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.
(22) Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie).
(23) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(24) Può essere pescato nella zona IVa (acque comunitarie).
(25) Acque comunitarie e acque internazionali.
(26) Possono essere prelevate nelle divisioni IF e 3K, sottozona 2, della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputate al contingente per le zone V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 25 000 t.
(27) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente per la CE è di 16 563 tonnellate.
(28) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(29) Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a Est o Ovest.
(30) 3 575 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(31) 500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.
(32) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(33) Da pescare tra luglio e dicembre.
(34) Esclusivamente come catture accessorie.
(35) Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(36) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
(37) Compreso l'ippoglosso nero.
ALLEGATO ID
ZONA NAFO DELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
NAFO 2J3KL
COD/N2J3KL
CE
0 (1)
TAC
0 (1)
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
NAFO 3NO
COD/N3NO.
CE
0 (2)
TAC
0 (2)
Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
NAFO 3M
COD/N3M.
CE
0 (3)
TAC
0 (3)
Specie:
Passera lingua di cane
Glyptocephalus cynoglossus
Zona:
NAFO 2J3KL
WIT/N2J3KL
CE
0 (4)
TAC
0 (4)
Specie:
Passera lingua di cane
Glyptocephalus cynoglossus
Zona:
NAFO 3NO
WIT/N3NO.
CE
0 (5)
TAC
0 (5)
Specie:
Passera canadese
Hippoglossoides platessoides
Zona:
NAFO 3M
PLA/N3M.
CE
0 (6)
TAC
0 (6)
Specie:
Passera canadese
Hippoglossoides platessoides
Zona:
NAFO 3LNO
PLA/N3LNO.
CE
0 (7)
TAC
0 (7)
Specie:
Totano
Ilex illecebrosus
Zona:
NAFO sottozone 3 e 4
SQI/N34.
Estonia
128 (9)
Lettonia
128 (9)
Lituania
128 (9)
Polonia
227 (9)
CE
(8)
(9)
TAC
34 000
Specie:
Limanda
Limanda ferruginea
Zona:
NAFO 3LNO
YEL/N3LNO.
Estonia
(11)
(12)
Lettonia
(11)
(12)
Lituania
(11)
(12)
Polonia
(11)
(12)
CE
290 (10)
TAC
14 500
Specie:
Capelin
Mallotus villosus
Zona:
NAFO 3NO
CAP/N3NO.
CE
0 (13)
TAC
0 (13)
Specie:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona:
NAFO 3L (14)
PRA/N3L.
Estonia
144 (15)
Lettonia
144 (15)
Lituania
144 (15)
Polonia
144 (15)
CE
144 (15)
(16)
TAC
13 000
Specie:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona:
NAFO 3M (17)
PRA/N3M.
TAC
(18)
Specie:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona:
NAFO 3LMNO
GHL/N3LMNO
Estonia
(19)
(20)
Germania
408
Lettonia
(19)
(20)
Lituania
(19)
(20)
Polonia
(19)
(20)
Spagna
5 482
Portogallo
2 313
CE
8 203
TAC
14 820
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
NAFO 3M
RED/N3M.
Estonia
1 571 (21)
Germania
513 (21)
Spagna
233 (21)
Lettonia
1 571 (21)
Lituania
1 571 (21)
Portogallo
2 354 (21)
CE
7 813 (21)
(22)
Polonia
124 (21)
(23)
(24)
TAC
5 000 (21)
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
NAFO 3LN
RED/N3LN.
CE
0 (25)
TAC
0 (25)
Specie:
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
Zona:
Sottozona 2, divisioni IF e 3K della NAFO
RED/N1F3K.
Estonia
(26)
Lettonia
(26)
Lituania
(26)
TAC
32 500
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(2) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(3) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(4) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(5) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(6) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(7) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(8) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.
(9) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
(10) Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia e solo come catture accessorie. La pesca sarà interrotta non appena prelevato l'intero contingente.
(11) Un totale di 73 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri e solo come catture necessarie.
(12) Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.
(13) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(14) Non inclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate
Punto N.
Latitudine N
Longitudine O
1
47°20′0
46°40′0
2
47°20′0
46°30′0
3
46°00′0
46°30′0
4
46°00′0
46°40′0
(15) Da pescare dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o luglio al 14 settembre e dal 1o dicembre al 31 dicembre.
(16) Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.
(17) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto N.
Latitudine N
Longitudine O
1
47°20′0
46°40′0
2
47°20′0
46°30′0
3
46°00′0
46°30′0
4
46°00′0
46°40′0
I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2004 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto N.
Latitudine N
Longitudine O
1
47°55′0
45°00′0
2
47°30′0
44°15′0
3
46°55′0
44°15′0
4
46°35′0
44°30′0
5
46°35′0
45°40′0
6
47°30′0
45°40′0
7
47°55′0
45°00′0
(18) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all' di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.
Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:
Stato membro
Numero massimodi navi
Numero massimodi giorni di pesca
Danimarca
2
131
Estonia
8
1 667
Spagna
10
257
Lettonia
4
490
Lituania
7
579
Polonia
1
100
Portogallo
1
69
Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla precedente nota (1).
(19) Un totale di 985 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri.
(20) Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di un peschereccio in possesso di un permesso speciale ai sensi dell', paragrafo 2 di pescare nell'ambito di altri contingenti di ippoglosso nero, conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate da tali pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.
(21) Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.
(22) Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 100 tonnellate.
(23) Può essere pescato nell'ambito di un contingente totale di 124 t.
(24) Le autorità competenti della Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, la loro intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.
(25) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'.
(26) Da prelevare nell'ambito di un contingente totale di 7 500 t in comune con Canada, Cuba, Francia (St Pierre et Miquelon), Giappone, Corea, Ucraina e USA.
ALLEGATO IE
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Tutte le zone
I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.
Specie:
Tonno rosso
Thunnus thynnus
Zona:
Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
BFT/AE045W
Cipro
(1)
Grecia
326
Spagna
6 317
Francia
6 233
Italia
4 920
Malta
(1)
Portogallo
594
Tutti gli Stati membri
60 (2)
CE
18 450
TAC
32 000
Specie:
Pesce spada
Xiphias gladius
Zona:
Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
SWO/AN05N
Spagna
5 682,4
Portogallo
1 010,4
Tutti gli Stati membri
148,5 (3)
CE
6 841,3
TAC
14 000
Specie:
Pesce spada
Xiphias gladius
Zona:
Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
SWO/AS05N
Spagna
5 488,5
Portogallo
361,5
CE
5 850
TAC
15 776
Specie:
Alalunga
Germo alalunga
Zona:
Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
ALB/AN05N
Irlanda
5 216,1 (4)
(6)
Spagna
26 649,1 (4)
(6)
Francia
6 909,1 (4)
(6)
Regno Unito
402,1 (4)
(6)
Portogallo
1 953,1 (4)
(6)
CE
41 129,5 (4)
(5)
TAC
34 500
Specie:
Alalunga australe
Germo alalunga
Zona:
Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
ALB/AS05N
Spagna
1 216,6
Francia
223,6
Portogallo
474,5
CE
1 914,7
TAC
29 200
Specie:
Tonno obeso
Thunnus obesus
Zona:
Oceano Atlantico
BET/ATLANT
Spagna
18 838,2
Francia
8 177
Portogallo
8 922
CE
35 937,2
TAC
Catture medie 1 991-1 992
Specie:
Marlin azzurro
Makaira nigricans
Zona:
Oceano Atlantico
BUM/ATLANT
CE
103
TAC
Non pertinente
Specie:
Marlin bianco
Tetrapturus alba
Zona:
Oceano Atlantico
WHM/ATLANT
CE
46,5
TAC
Non pertinente
(1) Cipro e Malta possono pescare nell'ambito della quota ICCAT «Altri» conformemente alle tavole di concordanza ICCAT adottate nella riunione annuale del 2003.
(2) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(3) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(4) È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.
(5) Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.
(6) Conformemente all', paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro
Numero massimo di pescherecci
Irlanda
50
Spagna
730
Francia
151
Regno Unito
12
Portogallo
310
CE
1 253
ALLEGATO IF
ANTARTICO
Zona della CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
Specie:
Pesce del ghiaccio
Chaenocephalus aceratus
Zona:
FAO 48.3 Antartico
SSI/F483.
TAC
2 200 (1)
Specie:
Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico
LIC/F5852.
TAC
150 (2)
Specie:
Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari
Zona:
FAO 48.3 Antartico
ANI/F483.
TAC
2 887 (3)
Specie:
Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico (5)
ANI/F5852.
TAC
292 (4)
Specie:
Austromerluzzo
Dissostichus eleginoides
Zona:
FAO 48.3 Antartico
TOP/F483.
TAC
4 420 (6)
(7)
Specie:
Austromerluzzo
Dissostichus eleginoides
Zona:
FAO 48.4 Antartico
TOP/F484.
TAC
28 (8)
(9)
Specie:
Austromerluzzo
Dissostichus eleginoides
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico
TOP/F5852.
TAC
2 873 (10)
(11)
Specie:
Krill antartico
Euphausia superba
Zona:
FAO 48
KRI/F48.
TAC
4 000 000 (12)
Specie:
Krill antartico
Euphausia superba
Zona:
FAO 58.4.1 Antartico
KRI/F5841.
TAC
440 000 (13)
Specie:
Krill antartico
Euphausia superba
Zona:
FAO 58.4.2 Antartico
KRI/F5842.
TAC
450 000 (14)
Specie:
Nototena
Gobionotothen gibberifrons
Zona:
FAO 48.3 Antartico
NOG/F483.
TAC
1 470 (15)
Specie:
Nototena
Lepidonotothen squamifrons
Zona:
FAO 48.3 Antartico
NOS/F483.
TAC
300 (16)
Specie:
Nototena
Lepidonotothen squamifrons
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico
NOS/F5852.
TAC
80 (17)
Specie:
Nototena
Notothenia rossii
Zona:
FAO 48.3 Antartico
NOR/F483.
TAC
300 (18)
Specie:
Granchio di mare
Paralomis spp.
Zona:
FAO 48.3 Antartico
PAI/F483.
TAC
1 600 (19)
Specie:
Pesce del ghiaccio
Pseudochaenichthus georgianus
Zona:
FAO 48.3 Antartico
SGI/F483.
TAC
300 (20)
Specie:
Granatiere
Macrourus spp.
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico
GRV/F5852.
TAC
360 (21)
Specie:
Altre specie
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico
OTH/F5852.
TAC
50 (22)
Specie:
Razze
Rajae
Zona:
FAO 58.5.2 Antartico
SRX/F5852.
TAC
120 (23)
(24)
Specie:
Calamaro
Martialia hyadesi
Zona:
FAO 48.3 Antartico
SQS/F483.
TAC
2 500 (25)
(1) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(2) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(3) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2004 deve essere limitata a 722 tonnellate.
(4) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
(5) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
a)
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S;
b)
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;
c)
procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E;
d)
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;
e)
procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E; e
f)
procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.
(6) Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004 e per la pesca con nasse dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
(7) Incluse 221 tonnellate di razze e 221 tonnellate di Macrorus spp. come catture accessorie.
(8) Da pescarsi esclusivamente con palangari.
(9) Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.
(10) Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 31 novembre 2004 e alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2004.
(11) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale parallelo (cfr. allegato XV).
(12) Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Sottozona 48.1 (KRI/F481.)
1 008 000
Sottozona 48.2 (KRI/F482.)
1 104 000
Sottozona 48.3 (KRI/F483.)
1 056 000
Sottozona 484 (KRI/F484.)
832 000
(13) Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/F5841W)
277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E KRI/F5841E)
163 000
(14) Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
(15) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(16) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(17) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(18) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(19) Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
(20) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(21) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(22) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(23) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(24) Per gli scopi di questa TAC le due razze devono essere considerate come un'unica specie.
(25) Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.
ALLEGATO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2004 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO)
Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell' del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli .
Specie:
Aringa (1)
Clupea harengus
Zona:
Skagerrak e Kattegat
HER/03A-BC
Danimarca
17 950
Germania
160
Svezia
2 890
CE
21 000
TAC
21 000 (2)
Specie:
Aringa (3)
Clupea harengus
Zona:
IIa (acque comunitarie), mare del Nord, VIId
HER/2A47DX
Belgio
189
Danimarca
36 377
Germania
189
Francia
189
Paesi Bassi
189
Svezia
178
Regno Unito
691
CE
38 000
TAC
38 000 (4)
(1) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.
(2) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(3) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.
(4) TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
ALLEGATO III
MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD
1.
Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:
—
programmi speciali di controllo e di ispezione,
—
piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati,
—
controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare,
—
se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.
2.
Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.
3.
Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell' del regolamento (CE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.
4.
La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.
5.
Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I.
6.
Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.
ALLEGATO IV
MISURE TECNICHE TRANSITORIE
1. Tipo di attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico
1.1. Reti da traino
1.1.1. Senza finestre di fuga
Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.
1.1.2. Con finestre di fuga
In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.
1.2. Reti da imbrocco
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.
Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.
Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 metri.
Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio.
2. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico
In deroga alle disposizioni di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo il merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all', paragrafo 5, dello stesso regolamento, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.
Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.
3. Taglia minima per il merluzzo bianco
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.
4. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico
La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1o giugno al 31 agosto 2004 incluso.
5. Chiusura della zona al largo di Bornholm
La pesca è proibita dal 15 maggio al 31 agosto 2004 nella zona al largo di Bornholm, nella zona di mare definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
—
55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est
—
55° 30′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est
—
55° 00′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est
—
55° 00′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est
—
55° 15′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est
—
55° 15′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est
—
55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est
6. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat
In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, nel 2004 si applicano le seguenti disposizioni:
a)
è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis);
b)
è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.);
c)
nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;
d)
nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;
e)
nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi maglie di 35-69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;
f)
nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
7. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall
Tutti i tipi di pesca, eccetto quello con palangari, sono vietati nelle acque comunitarie e internazionali delimitate dalle seguenti coordinate:
Punto n.
Latitudine
Longitudine
1
57°00′N
15°00′O
2
57°00′N
14°00′O
3
56°30′N
14°00′O
4
56°30′N
15°00′O
8. Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque comunitarie)
La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque comunitarie) è consentita unicamente tra il 1o marzo e il 15 maggio.
9. Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo
La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all', paragrafi 1 e 1 bis e all', paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2004.
10. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli
È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce in sequenza le seguenti coordinate:
—
la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55°30′N,
—
latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O,
—
latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O,
—
latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O,
—
la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O,
—
la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O.
Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.
11. Disposizioni specifiche per il golfo di Riga
11.1. Permesso speciale di pesca
1.
Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1627/94.
2.
Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inseriti in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno che gli Stati membri forniscono alla Commissione.
I pescherecci inseriti in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)
la potenza motrice totale (kW) dei pescherecci compresi in ciascun elenco negli elenchi non deve superare quella constatata nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga;
b)
la loro potenza motrice non deve superare in alcun momento, 221 chilowatt (kW).
11.2. Sostituzione di pescherecci o di motori
1.
Un peschereccio che figura nell'elenco di cui al punto 11.1.2, può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:
a)
a sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e
b)
la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.
2.
Un motore di un qualsiasi peschereccio figurante nell'elenco di cui al punto 11.1.2 può essere sostituito purché:
a)
la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e
b)
la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro.
12. Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli
12.1.
Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da pescherecci comunitari e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:
—
per le aringhe, nelle sottosezioni CIEM I, II e nelle divisioni III a Nord, IV, Vb, VI e VII b, c, d,
—
per gli sgombri e i sugarelli, nella sottosezione CIEM IIa e nelle divisioni III a, b, d, IV, VI e VII.
12.2.
Gli sbarchi di cui al punto 12.1 sono consentiti solo nei porti designati.
12.3.
Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione anteriormente al 15 gennaio 2004 l'elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e, entro i 30 giorni successivi, le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 12.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.
12.4.
Il comandante di un peschereccio di cui al punto 12.1 comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato:
a)
il porto in cui intende entrare,
b)
l'ora di arrivo prevista nel porto,
c)
i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.
Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.
12.5.
In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall'autorità competente presso il porto di sbarco.
I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 12.4 c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.
In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 7 %.
12.6.
Tutti gli acquirenti di pesce fresco dovranno pesare tutti i quantitativi ricevuti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto.
Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.
In aggiunta agli obblighi di cui all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'acquirente o l'impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all', paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura.
12.7.
Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono pesare i quantitativi sbarcati prima che il pesce sia trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati.
In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Entro il 31 gennaio 2004 gli Stati membri devono notificare alla Commissione la loro metodologia di campionamento, che deve essere approvata dalla Commissione.
12.8.
Le autorità competenti di uno Stato membro devono provvedere affinché il pesce venga pesato in presenza di un ispettore.
13. Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco all'ovest della Scozia
Fino al 31 dicembre 2004 è proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con linee dirette le seguenti coordinate geografiche:
59°05′N, 06°45′O
59°30′N, 06°00′O
59°40′N, 05°00′O
60°00′N, 04°00′O
59°30′N, 04°00′O
59°05′N, 06°45′O
14. Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat
In deroga alle disposizioni sugli attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, a decorrere dal 1o marzo 2004 si applicano le disposizioni dell'appendice 2 del presente allegato.
15. Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]
La pesca con pescherecci a ciancioli del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2004 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
le coste americane del Pacifico,
la longitudine 150° O,
la latitudine 40° N,
la latitudine 40° S.
A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Questa disposizione non si applica tuttavia all'ultima retata di una bordata.
I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.
Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:
se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;
se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;
se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;
è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.
16. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda
Le misure tecniche di conservazione di cui agli del regolamento (CE) n. 254/2002 si applicano temporaneamente nel 2004.
17. Condizioni speciali per la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord
a)
Ai fini di questo punto, «per zona di protezione del merluzzo bianco» si intende la parte delle divisioni CIEM IV, compresa nei seguenti rettangoli CIEM, situata a oltre 12 miglia marine dalle linee di base costiere:
49E6, 48E6, 47E6, 46E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 49E8, 51E9, 50E9, 49E9, 48E9, 47E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 51F1, 50F1, 49F1, 50F2, 49F2, 46F3, 45F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38F9, 37F9, 37F0, 46E8, 45E8, 47E9, 46E9, 45E9, 44E9, 47F0, 46F0, 45F0, 44F0, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1
b)
I pescherecci ai quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di pesca speciale per la pesca selettiva dell'eglefino conformemente all' del regolamento (CE) n. 1627/94 devono soddisfare le seguenti condizioni:
i.
comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco tranne nel caso in cui gli sbarchi siano effettuati entro i periodi specificati dallo Stato membro;
ii.
effettuare tali sbarchi esclusivamente nei porti che saranno designati dallo Stato membro di bandiera;
iii.
presentare la/le pagina/e pertinente/i del giornale di bordo alle autorità nazionali prima di iniziare lo sbarco delle catture detenute a bordo;
iv.
non sbarcare il pesce detenuto a bordo prima di avere ottenuto la relativa autorizzazione dalle autorità nazionali competenti;
v.
detenere a bordo non oltre il 5 % del merluzzo bianco quale percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti sul peschereccio;
vi.
non trasbordare pesce in mare;
vii.
pescare esclusivamente al di fuori della zona di protezione del merluzzo bianco;
viii.
non transitare all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco a meno che gli attrezzi di pesca a bordo non siano correttamente fissati;
ix.
non tenere a bordo o utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.
c)
I permessi di pesca speciali di cui alla lettera b) non sono rilasciati per un periodo superiore a tre mesi.
d)
Non sono rilasciati permessi di pesca speciali con validità nell'arco dei tre mesi successivi alla data di scadenza di un precedente permesso di pesca speciale detenuto dallo stesso peschereccio se si è verificata una delle seguenti circostanze durante il periodo di validità del permesso:
i.
all'atto dell'ispezione da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è constatata la presenza a bordo del peschereccio di oltre il 5 % di merluzzo bianco, misurato in peso vivo quale percentuale di tutto il pesce a bordo del peschereccio;
ii.
il peschereccio non fornisce un rapporto SCP o, in caso di mancato funzionamento del sistema SCP, un rapporto di posizione manuale, o fornisce un falso rapporto di posizione;
iii.
all'atto dell'ispezione di uno sbarco da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertato che il peschereccio ha sbarcato o detenuto a bordo oltre il 10 % in più di pesce di qualsiasi specie (in peso vivo) rispetto al quantitativo della specie in questione dichiarato nella/nelle pagina/e del giornale di bordo presentato ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii;
iv.
un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta procedendo al trasbordo di pesce su un altro peschereccio in mare;
v.
un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta sbarcando pesce senza aver ottenuto la relativa autorizzazione ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iv;
vi.
un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio si trova all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco mentre i suoi attrezzi non sono legati e riposti;
vii.
all'atto dell'ispezione da parte di un servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertata l'inosservanza da parte del peschereccio delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio n. 850/98;
viii.
un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio sta sbarcando pesce senza avere precedentemente presentato la/le pagina/e del giornale di bordo ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii.
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).
Allegato IV, appendice 1
Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»
Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.
La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.
Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino
Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.
È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.
Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).
Collocazione della finestra
La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).
Dimensioni della finestra
La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).
La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.
Pezza di rete della finestra
Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.
Altre caratteristiche
Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.
Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione.
Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.
La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.
È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 − 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).
Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie
Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga
Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra
Allegato IV, appendice 2
Attrezzi trainati: Skagerrak e Kattegat
Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati
Specie
Dimensioni delle maglie (millimetri)
<16
16-31
32-69
70-89 (5)
≥90
Percentuale minima di specie bersaglio
50 %
50 %
20 %
50 %
20 %
30 %
Nessuna,
Cicerelli (Ammodytidae) (3)
x
x
x
x
x
x
x
Cicerelli (Ammodytidae) (4)
x
x
x
x
x
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)
x
x
x
x
x
Melù (Micromesistius poutassou)
x
x
x
x
x
Tracina drago (Trachinus draco) (1)
x
x
x
x
x
Molluschi (eccetto Sepia) (1)
x
x
x
x
x
Aguglia (Belone belone) (1)
x
x
x
x
x
Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)
x
x
x
x
x
Argentine (Argentina spp.)
x
x
x
x
x
Spratto (Sprattus sprattus)
x
x
x
x
x
Anguilla (Anguilla, anguilla)
x
x
x
x
x
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)
x
x
x
x
x
Sgombro (Scomber spp.)
x
x
x
Sugarello (Trachurus spp.)
x
x
x
Aringa (Clupea harengus)
x
x
x
Gamberello boreale (Pandalus borealis)
x
x
x
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)
x
x
x
Merlano (Merlangius merlangus)
x
x
Scampo (Nephrops norvegicus)
x
x
Tutti gli altri organismi marini
x
(1) Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.
(2) 4 miglia al di fuori dalle linee di base.
(3) Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(4) Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(5) Quando si usano maglie di queste dimensioni dopo il 1o marzo 2004, il sacco e l'avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate.
ALLEGATO V
LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI
Disposizioni generali
1.
Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.
2.
Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
a)
Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);
Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV a,b,c, IIIa nord e IIa CE);
Scozia occidentale (divisione CIEM VIa);
Manica orientale (divisione CIEM VIId) e
Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).
b)
Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con appropriati sistemi di controllo, si applica la seguente definizione dell'area della Scozia occidentale, divisione CIEM VIa:
la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:
60°00′N, 04°00′O
59°45′N, 05°00′O
59°30′N, 06°00′O
59°00′N, 07°00′O
58°30′N, 08°00′O
58°00′N, 08°00′O
58°00′N, 08°30′O
56°00′N, 08°30′O
56°00′N, 09°00′O
55°00′N, 09°00′O
55°00′N, 10°00′O
54°30′N, 10°00′O.
3.
Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona e fuori dal porto»:
a)
il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; o
b)
qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.
Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).
4.
Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
a)
reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;
b)
sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;
c)
reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;
d)
palangari demersali;
e)
reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 80 mm e 99 mm;
f)
reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm;
Sforzo di pesca
5.
Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.
6.
a)
Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.
Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca
Zona di cui al punto
Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto
4a
4b
4c
4d
4e
4f
2a.
Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda
10
14
14
17
22
20
b)
Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.
c)
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.
Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).
d)
Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.
Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.
Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni
Zona di cui al punto 2
Attrezzi di cui al punto 4
Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)
Giorni
2(a)
4(a) e 4 (e)
Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare
nessuna limitazione di giorni
2(a)
4(a)
Meno del 5 % di merluzzo bianco
100 — 120 mm fino a 14
oltre 120 mm fino a 15
2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord
4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm
Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero
fino a 16 giorni
2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d
4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm
pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)
Fino a 20 giorni
Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.
e)
Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.
Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.
Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.
f)
In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari.
a)
Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.
Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca
Zona di cui al punto
Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto
4a
4b
4c
4d
4e
4f
2a.
Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda
10
14
14
17
22
20
b)
Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.
c)
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.
Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).
d)
Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.
Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.
Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni
Zona di cui al punto 2
Attrezzi di cui al punto 4
Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)
Giorni
2(a)
4(a) e 4 (e)
Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare
nessuna limitazione di giorni
2(a)
4(a)
Meno del 5 % di merluzzo bianco
100 — 120 mm fino a 14
oltre 120 mm fino a 15
2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord
4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm
Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero
fino a 16 giorni
2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d
4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm
pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)
Fino a 20 giorni
Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.
e)
Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.
Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.
Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.
f)
In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari.
7.
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2.
Quando il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica l'uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I.
L'uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:
—
Nel corso di una determinata uscita in mare il peschereccio può detenere a bordo un unico attrezzo da pesca;
—
Prima di ogni uscita in mare il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo.
Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.
8.
Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.
9.
a)
In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione.
b)
In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.
a)
In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione.
b)
In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.
10.
a)
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca.
b)
Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio.
c)
Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.
d)
Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7.
e)
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.
a)
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca.
b)
Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio.
c)
Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.
d)
Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7.
e)
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.
11.
Un peschereccio che non abbia un'attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
12.
Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
Controllo, ispezione e sorveglianza
13.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2.
14.
Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.
15.
Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro:
—
il nome del porto,
—
l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,
—
i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg.
16.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.
Tabella III — Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali
Zona definita al punto:
Volume delle specie in tonnellate
Merluzzo bianco
PN
DP
2a.
Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda
1
2
PN
— Previa notifica di cui al punto 16.
DP
— Porto designato di cui al punto 17.
17.
Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP).
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all' del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.
18.
In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 2 (5) del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo.
19.
È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori.
20.
Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescato in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 17, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.
21.
In deroga alle condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all' del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all', paragrafo 1 del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall', paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
22.
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all' possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.
(1) verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(2) Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.
(3) verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(4) Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.
(5) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).
ALLEGATO VI
SFORZO DI PESCA PER I PESCHERECCI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK
1.
Tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.
2.
Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:
a)
il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo;
b)
qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.
3.
Entro il 1o marzo 2004, ogni Stato membro istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2001, 2002 e 2003 e per ogni peschereccio battente la sua bandiera o immatricolato nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:
a)
il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;
b)
la potenza motrice installata del peschereccio espressa in chilowatt, misurata conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (1);
c)
il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm;
d)
i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.
4.
Ogni Stato membro calcola i seguenti aspetti:
a)
i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d);
b)
la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2001-2003.
5.
Ogni Stato membro garantisce che il numero di chilowatt-giorni nel 2004 per i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi quello del 2003, come calcolato al punto 4, lettera a).
6.
Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 giugno 2004, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003, in conformità delle seguenti norme:
a)
se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2004;
b)
se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia compresa tra 300 000 000 e 500 000 000 esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a);
c)
se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia inferiore a 300 000 000 esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2004. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.
(1) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
ALLEGATO VII
PARTE I
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI
Zona di pesca
Attività di pesca
Numero di licenze
Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Acque norvegesi (1) e zona di pesca intorno a Jan Mayen
Aringa, a nord di 62°00′ N
75
55
Acque estoni (2)
Merluzzo bianco, aringa salmone e spratto
250
70
Acque delle isole Færøer
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer
26
13
Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O
8
4
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.
70
26
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O.
70
20
Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.
70
22
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».
34
20
Pesca con il palangaro
10
6
Pesca dello sgombro
12
12
Pesca dell'aringa a nord di 62°N
21
21
Islanda
Tutte le attività di pesca
18
5
Acque lettoni (2)
Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto
130
38
Pesca del salmone
40
15
Acque lituane (2)
Tutte le attività di pesca
300
60
Acque della Federazione russa
Tutte le attività di pesca
pm
pm
Pesca del merluzzo bianco
pm
pm
Pesca dello spratto
pm
pm
PARTE II
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE
Stato di bandiera
Attività di pesca
Numero di licenze
Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Norvegia (3)
Aringa, a nord di 62°00′ N
18
18
Estonia (4)
Aringa, salmone, spratto
106
63
Merluzzo bianco
30
15
Isole Færøer
Sgombro, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f;h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30′ N)
14
14
Aringa a nord di 62°00′ N
21
21
Aringa, IIIa
4
4
Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)
15
15
Molva e brosmio
20
10
Melù, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)
20
20
Molva azzurra
16
16
Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)
3
3
Lettonia (4)
Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId
90
45
Salmone, IIId
4
2
Lituania (4)
Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId
70
40 (5)
Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto)
5
4
Federazione russa
Aringa, IIId (acque della Svezia)
pm
pm
Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)
pm
pm
Barbados
Mazzancolle
(6) (acque della Guiana francese)
5
pm (7)
Lutiani (8) (acque della Guiana francese)
5
pm
Guiana
Mazzancolle
(4) (acque della Guiana francese)
pm
pm (4)
Suriname
Mazzancolle
(4) (acque della Guiana francese)
5
pm (9)
Trinidad e Tobago
Mazzancolle
(4) (acque della Guiana francese)
8
pm (10)
Giappone
Tonno (11) (acque della Guiana francese)
pm
Corea
Tonno (7) (acque della Guiana francese)
pm
pm (6)
Venezuela
Lutiani (4) (acque della Guiana francese)
41
pm
Squali (4) (acque della Guiana francese)
4
pm
PARTE III
DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL', PARAGRAFO 2
(1) In attesa dei risultati dell consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(2) Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.
(3) In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.
(4) Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.
(5) Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco.
(6) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.
(7) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.
(8) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
(9) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.
(10) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.
(11) Da catturarsi esclusivamente con palangari.
ALLEGATO VIII
PARTE I
INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO
Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate
Dopo ogni operazione di pesca:
1.1.
quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;
1.2.
la data e l'ora dell'operazione di pesca;
1.3.
la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
1.4.
il metodo di pesca utilizzato.
Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
2.1.
l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
2.2.
i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;
2.3.
il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
2.4.
l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
3.1.
il nome del porto;
3.2.
i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
4.1.
la data e l'ora della comunicazione;
4.2.
il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
4.3.
nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.
PARTE II
LOG-BOOK MODEL
ALLEGATO IX
CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE
Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
1.1.
Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
a)
gli elementi indicati al punto 1.5;
b)
i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;
c)
la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
1.2.
Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
a)
gli elementi indicati al punto 1.5;
b)
i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;
c)
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;
d)
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
e)
i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;
f)
i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
1.3.
Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
a)
gli elementi indicati al punto 1.5;
b)
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;
c)
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
1.4.
Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
a)
gli elementi indicati al punto 1.5;
b)
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;
c)
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
1.5.
a)
Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;
b)
il numero della licenza se la nave pesca con licenza;
c)
il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;
d)
l'identificazione del tipo di messaggio;
e)
la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
2.1.
Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
2.2.
Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.
3.
Nome della stazione radio
Indicativo di chiamata della stazione radio
Lyngby
OXZ
Land's End
GLD
Valentia
EJK
Malin Head
EJM
Torshavn
OXJ
Bergen
LGN
Farsund
LGZ
Florø
LGL
Rogaland
LGQ
Tjøme
LGT
Ålesund
LGA
Ørlandet
LFO
Bodø
LPG
Svalbard
LGS
Blåvand
OXB
Gryt
GRYT RADIO
Göteborg
SOG
Turku
OFK
4. Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:
—
nome della nave,
—
indicativo di chiamata;
—
lettere e cifre esterne di identificazione,
—
il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi;
—
l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
—
messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
—
messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
—
messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
—
messaggio settimanale: «WKL»,
—
messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
—
la data, l'ora e la posizione geografica;
—
divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
—
data in cui si prevede di cominciare la pesca;
—
i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
—
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
—
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
—
i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
—
il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
—
i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
—
il nome del comandante.
5.
Berici (Beryx spp.),
ALF
Passera canadese (Hippoglossoides platessoides),
PLA
Acciuga (Engraulis encrasicholus),
ANE
Rana pescatrice (Lophius spp.),
MNZ
Argentina (Argentina sphyraena),
ARG
Pesce castagna (Brama brama),
POA
Squalo elefante (Cetorinhus maximus),
BSK
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo),
BSF
Molva azzurra (Molva dypterygia),
BLI
Melù (Micromesistius poutassou),
WHB
Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii),
BOB
Merluzzo bianco (Gadus morhua),
COD
Gamberetto grigio (Crangon crangon),
CSH
Calamari (Loligo spp.),
SQC
Spinarolo (Squalus acanthias),
DGS
Musdee(Phycis spp.),
FOR
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides),
GHL
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus),
HAD
Nasello (Merluccius merluccius),
HKE
Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus),
HAL
Aringa (Clupea harengus),
HER
Sugarello (Trachurus trachurus),
HOM
Molva (Molva molva),
LIN
Sgombro (Scomber scombrus),
MAC
Lepidorombi (Lepidorhombus spp.),
LEZ
Gamberello boreale (Pandalus borealis),
PRA
Scampo (Nephrops norvegicus),
NEP
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii),
NOP
Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus),
ORY
Altre
OTH
Passera di mare (Pleuronectes platessa),
PLE
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius),
POL
Smeriglio (Lamma nasus),
POR
Scorfani (Sebastes spp.),
RED
Occhialone (Pagellus bogaraveo),
SBR
Granatiere (Coryphaenoides rupestris),
RNG
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens),
POK
Salmone atlantico (Salmo salar),
SAL
Cicerelli (Ammodytes spp.),
SAN
Sardina (Sardina pilchardus),
PIL
Squalo (Selachii, Pleurotremata),
SKH
Mazzancolle (Penaeidae),
PEZ
Spratto (Sprattus sprattus),
SPR
Totani (Illex spp.),
SQX
Tonni (Thunnidae),
TUN
Brosmio (Brosme brosme),
USK
Merlano (Merlangus merlangus),
WHG
Limanda (Limanda ferruginea),
YEL
ALLEGATO X
ELENCO DI SPECIE
Nome comune
Nome scientifico
Codice alfa a 3 lettere
Pesci demersali
Merluzzo bianco
Gadus morhua
COD
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
HAD
Scorfano di Norvegia
Sebastes spp.
RED
Sebaste
Sebastes marinus
REG
Sebaste(di acqua profonda)
Sebastes mentella
REB
Scorfano
Sebastes fasciatus
REN
Nasello atlantico
Merluccius bilinearis
HKS
Musdea atlantica (1)
Urophycis chuss
HKR
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
POK
Passera canadese
Hippoglossoides platessoides
PLA
Passera lingua di cane
Glyptocephalus cynoglossus
WIT
Limanda
Limanda ferruginea
YEL
Merluzzo artico
Boreogadus saida
POC
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
RNG
Granatiere
Macrourus berglax
RHG
Cicerelli
Ammodytes sp.
SAN
Scazzone
Myoxocephalus sp.
SCU
Sarago americano
Stenotomus chrysops
SCP
Tautoga
Tautoga onitis
TAU
Tile gibboso
Lopholatilus chamaeleonticeps
TIL
Musdea americana (1)
Urophycis tenuis
HKW
Bavose lupe (NS)
Anarhicas sp.
CAT
Lupo di mare
Anarhichas lupus
CAA
Bavosa lupa
Anarhichas minor
CAS
Ippoglosso nero
Reinharditius hippoglossoides
GHL
Ippoglosso atlantico
Hippoglossus hippoglossus
HAL
Limanda americana
Pseudopleuronectes americanus
FLW
Rombo dentato
Paralichthys dentatus
FLS
Rombo canadese
Scophthalmus aquosus
FLD
Pleuronettiformi (NS)
Pleuronectiformes
FLX
Rana pescatrice americana
Lophius americanus
ANG
Caponi americani
Prionotus sp.
SRA
Tomcod Melù
Microgadus tomcod
TOM
Antimora blu
Antimora rostrata
ANT
Melù
Micromesistius poutassou
WHB
Tordo americano
Tautogolabrus adspersus
CUN
Brosmio
Brosme brosme
USK
Merluzzo bianco
Gadus ogac
GRC
Molva azzurra
Molva dypterygia
BLI
Molva
Molva molva
LIN
Pesci demersali (NS)
GRO
Pesci pelagici
Aringa
Clupea harengus
HER
Sgombro
Scomber scombrus
MAC
Fieto americano
Peprilus triacanthus
BUT
Alaccia americana
Brevoortia tyrannus
MHA
Costardella
Scomberesox saurus
SAU
Sardoncino americano
Anchoa mitchilli
ANB
Pesce serra
Pomatomus saltatrix
BLU
Carongo cavallo
Caranx hippos
CVJ
Tombarello
Auxis thazard
FRI
Maccarello reale
Scomberomourus cavalla
KGM
Maccarello reale maculato
Scomberomourus maculatus
SSM
Pesce vela del Pacifico
Istiophorus platypterus
SAI
Marlin bianco
Tetrapturus albidus
WHM
Marlin azzurro
Makaira nigricans
BUM
Ciclottero
Cyclopterus lumpus
LUM
Ombrina americana
Menticirrhus saxatilis
KGF
Pesce palla maculato
Sphoeroides maculatus
PUF
Licodi (NS)
Lycodes sp.
ELZ
Blennio viviparo americano
Macrozoarces americanus
OPT
Pesce spada
Xiphias gladius
SWO
Tonno bianco
Thunnus alalunga
ALB
Palamita
Sarda sarda
BON
Tonnetto
Euthynnus alletteratus
LTA
Tonno obeso
Thunnus obesus
BET
Tonno rosso
Thunnus thynnus
BFT
Tonnetto striato
Katsuwonus pelamis
SKJ
Tonno albacora
Thunnus albacares
YFT
Sgombri (NS)
Scombridae
TUN
Pesci ossei pelagici (NS)
PEL
Invertebrati
Calamaro
Loligo pealei
SQL
Totano
Illex illecebrosus
SQI
Totani; calamari (NS)
Loliginidae, Ommastrephidae
SQU
Cannolicchio dell'Atlantico
Ensis directus
CLR
Cappa dura
Mercenaria mercenaria
CLH
Polichetti (NS)
Polycheata
WOR
Limule
Limulus polyphemus
HSC
Invertebrati acquatici (NS)
Invertebrata
INV
Altri pesci
Falsa aringa atlantica
Alosa pseudoharengus
ALE
Ricciole
Seriola sp.
AMX
Grongo americano
Conger oceanicus
COA
Anguilla americana
Anguilla rostrata
ELA
Missina
Myxine glutinosa
MYG
Alaccia americana
Alosa sapidissima
SHA
Argentine (NS)
Argentina sp.
ARG
Cappa artica
Arctica islandica
CLQ
Cappa molle
Mya arenaria
CLS
Cappa americana
Spisula solidissima
CLB
Cappa
Spisula polynyma
CLT
Bivalvi (NS)
Prionodesmacea, Teleodesmacea
CLX
Canestrello americano
Argopecten irradians
SCB
Canestrello calico
Argopecten gibbus
SCC
Canestrello d'Islanda
Chylamys islandica
ISC
Cappasanta americana
Placopecten magellanicus
SCA
Pettinidi (NS)
Pectinidae
SCX
Ostrica della Virginia
Crassostrea virginica
OYA
Mitilo comune
Mytilus edulis
MUS
Busici (NS)
Busycon sp.
WHX
Chiocciole di scogliera (NS)
Littorina sp.
PER
Molluschi marini (NS)
Mollusca
MOL
Ombrina
Micropogonias undulatus
CKA
Aguglia americana
Strongylura marina
NFA
Salmone atlantico
Salmo salar
SAL
Latterino menidia
Menidia menidia
SSA
Alaccia vessillifera
Opisthonema oglinum
THA
Alepocefalo
Alepocephalus bairdii
ALC
Ombrina nera
Pogonias cromis
BDM
Perchia nera
Centropristis striata
BSB
Alosa canadese
Alosa aestivalis
BBH
Capelin
Mallotus villosus
CAP
Salmerini (NS)
Salvelinus sp.
CHR
Cobia
Rachycentron canadum
CBA
Leccia dei Caraibi
Trachinotus carolinus
POM
Alosa americana
Dorosoma cepedianum
SHG
Bum (NS)
Pomadasyidae
GRX
Granciporro atlantico giallo
Cancer irroratus
CRK
Granchio nuotatore
Callinectes sapidus
CRB
Granchio comune
Carcinus maenas
CRG
Granciporro atlantico rosso
Cancer borealis
CRJ
Grancevola artica
Chionoecetes opilio
CRQ
Granchio rosso di fondale
Geryon quinquedens
CRR
Granchio reale
Lithodes maia
KCT
Crostacei reptanti (NS)
Reptantia
CRA
Astice americano
Homarus americanus
LBA
Gamberello boreale
Pandalus borealis
PRA
Gamberetto rosa
Pandalus montagui
AES
Mazzancolle (NS)
Penaeus sp.
PEN
Gobetti del Pacifico
Pandalus sp.
PAN
Crostacei di mare (NS)
Crustacea
CRU
Ricci di mare
Strongylocentrotus sp.
URC
Alosa
Alosa mediocris
SHH
Pesce lanterna
Notoscopelus sp.
LAX
Muggini (NS)
Mugilidae
MUL
Fieto americano
Peprilus alepidotus (=paru)
HVF
Pesce burro maculato
Orthopristis chrysoptera
PIG
Sperlano
Osmerus mordax
SMR
Ombrina ocellata
Sciaenops ocellatus
RDM
Pagro
Pagrus pagrus
RPG
Suro americano
Trachurus lathami
RSC
Perchia americana
Diplectrum formosum
PES
Sarago americano
Archosargus probatocephalus
SPH
Corvina striata
Leiostomus xanthurus
SPT
Ombrina dentata
Cynoscion nebulosus
SWF
Ombrina dentata
Cynoscion regalis
STG
Persicospigola striata
Morone saxatilis
STB
Storioni (NS)
Acipenseridae
STU
Tarpon
Tarpon (=megalops) atlanticus
TAR
Trote (NS)
Salmo sp.
TRO
Persicospigola americana
Morone americana
PEW
Berici (NS)
Beryx sp.
ALF
Spinarolo
Squalus acantias
DGS
Spinaroli (NS)
Squalidae
DGX
Squalo toro
Odontaspis taurus
CCT
Smeriglio
Lamna nasus
POR
Squalo mako
Isurus oxyrinchus
SMA
Squalo grigio
Carcharhinus obscurus
DUS
Verdesca
Prionace glauca
BSH
Squaliformi (NS)
Squaliformes
SHX
Squalo musoguzzo
Rhizoprionodon terraenova
RHT
Sagrì nero
Centroscyllium fabricii
CFB
Squalo di Groenlandia
Sonmnousus microcephalus
GSK
Squalo elefante
Cetorhinus maximus
BSK
Razze (NS)
Raja sp.
SKA
Razza
Leucoraja erinacea
RJD
Razza
Amblyraja hyperborea
RJG
Razza
Dipturus laevis
RJL
Razza occhiata
Leucoraja ocellata
RJT
Razza stellata
Amblyraja radiata
RJR
Razza
Malcoraja senta
RJS
Razza
Bathyraja spinicauda
RJO
Pesci ossei (NS)
FIN
(1) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.
ALLEGATO XI
FODERONI AUTORIZZATI
1. Foderone superiore tipo ICNAF
Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:
a)
le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all';
b)
la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;
c)
la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.
2. Foderone superiore a fascia multipla
Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:
i)
ogni pezza:
a)
sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;
b)
abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e
c)
non sia più lunga di dieci maglie; e
ii)
la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.
FODERONE DI TIPO POLACCO
3. Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)
Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.
ALLEGATO XII
TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1)
Specie
Pesci senza visceri né branchie, anche spellati;
freschi, refrigerati, congelati o salati
Interi
Decapitati
Decapitati e senza coda
Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco
41 cm
27 cm
22 cm
27/25 cm (2)
Ippoglosso nero
30 cm
N/A
N/A
N/A
Passera canadese
25 cm
19 cm
15 cm
N/A
Limanda
25 cm
19 cm
15 cm
N/A
(1) Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.
(2) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.
ALLEGATO XIII
REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)
ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA
Tipo di informazione
Codice standard
Nome della nave
01
Nazionalità della nave
02
Numero di registrazione della nave
03
Porto di registrazione
04
Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)
10
Tipo di attrezzo
Data
— giorno
20
— mese
21
— anno
22
Posizione
— latitudine
31
— longitudine
32
— zona statistica
33
N. di cale nel periodo di 24 ore (1)
40
N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1)
41
Nomi delle specie (Allegato II)
Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)
50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce
61
Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione
62
Rigetti quotidiani di ciascuna specie
63
Luogo di trasbordo
70
Data o date di trasbordo
71
Firma del comandante
80
CODICI DEGLI ATTREZZI
Categoria di attrezzi
Abbreviazione standard
Codice
Reti da circuizione
Rete da circuizione a chiusura
PS
— Reti da circuizione azionate da un natante
PS1
— Reti da circuizione azionate da un natanti
PS2
Rete da circuizione senza chiusura (lampara)
LA
Sciabiche
SB
Sciabiche da natante
SV
— Sciabica danese
SDN
— Sciabica scozzese
SSC
— Sciabica a coppia
SPR
Sciabiche (non specificato)
SX
Reti da traino
Nasse
FPO
Reti a strascico
— Sfogliare
TBB
— Reti a strascico a divergenti (1)
OTB
— Rete a strascico a coppia
PTB
— Reti a strascico per scampi
TBN
— Reti da traino pelagiche per gamberetti
TBS
— Reti a strascico (non specificato)
TB
Reti da traino pelagiche
— Rete da traino pelagica a divergenti
OTM
— Rete a strascico a coppia
PTM
— Reti da traino pelagiche per gamberetti
TMS
— Reti da traino pelagiche (non specificato)
TM
Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)
OTT
Reti da traino a divergenti (non specificato)
OT
Reti a traino a coppia (non specificato)
PT
Altre reti da traino (non specificato)
TX
Draghe
Draghe tirate da natanti
DRB
Draghe a mano
DRH
Reti da raccolta
Reti da raccolta portatili (bilance)
LNP
Reti da raccolta manovrate da natanti
LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra
LNS
Reti da raccolta (non specificato)
LN
Reti da lancio
Giacchi
FCN
Reti da lancio (non specificato)
FG
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti
Reti da posta (ancorata)
GNS
Reti da posta derivanti
GND
Reti da posta circuitanti
GNC
Reti da posta a pali
GNF
Tremagli
GTR
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)
GTN
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)
GEN
Reti da imbrocco (non specificate)
GN
Trappole
Trappole (reti trappola non coperte)
FPN
Cogolli
FYK
Reti fisse a corrente
FSN
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.
FWR
Trappole di superficie
FAR
Trappole (non specificato)
FIX
Ami e palangari
Lenze a mano (3)
LHP
Lenze a canna meccanizzate (3)
LHM
Palangari fissi
LLS
Palangari derivanti
LLD
Palangari (non specificato)
LL
Lenze al traino
LTL
Ami e palangari (non specificato) (4)
LX
Rampini e arponi
Arponi
HAR
Macchine per la raccolta
Pompe
HMP
Draghe automatiche
HMD
Macchine per la raccolta (non specificato)
HMX
Attrezzi diversi
(5)
MIS
Attrezzi per la pesca sportiva
RG
Attrezzi non noti o non specificati
NK
CODICI DEI PESCHERECCI
A. Tipi principali di peschereccio
Codice FAO
Tipo di peschereccio
BO
Nave guardapesca
CO
Nave per la formazione alla pesca
DB
Nave draga (non continua)
DM
Nave draga (continua)
DO
Nave da traino a sfogliara
DOX
Nave draga n.s.a.
FO
Nave per trasporto di pesce
FX
Nave da pesca n.s.a.
GO
Peschereccio con reti a circuizione
HOX
Nave madre n.s.a.
HSF
Nave madre officina
KO
Nave ospedale
LH
Peschereccio con lenze a mano
LL
Peschereccio a palangari
LO
Peschereccio con lenze
LP
Peschereccio con lenze e canne
LT
Peschereccio con lenze trainate
MO
Navi polivalenti
MSN
Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano
MTG
Peschereccio per traino a reti derivanti
MTS
Peschereccio per traino e circuizione
NB
Peschereccio con un'unica rete da raccolta
NO
Peschereccio con reti da raccolta
NOX
Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.
PO
Peschereccio con ittiopompe
SN
Peschereccio con sciabica danese
SO
Peschereccio per rete a circuizione
SOX
Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.
SP
Peschereccio a cianciolo
SPE
Peschereccio a cianciolo di tipo europeo
SPT
Peschereccio con reti a circuizione per tonni
TO
Peschereccio per traino
TOX
Pescherecci per traino n.s.a.
TS
Peschereccio da traino laterale
TSF
Peschereccio da traino laterale congelatore
TSW
Peschereccio da traino laterale per pesce fresco
TT
Peschereccio per traino poppiero
TTF
Peschereccio congelatore per traino poppiero
TTP
Nave officina per traino poppiero
TU
Peschereccio per rete da traino con buttafuori
WO
Natante posa trappole
WOP
Natante posa nasse
WOX
Natante posa trappole n.s.a.
ZO
Nave da ricerca alieutica
DRN
Peschereccio con reti da posta derivanti
n.s.a. = non specificato altrove
B. Principali attività delle navi
Codice Alfa
Categoria
ANC
Cala
DRI
Pesca con rete derivante
FIS
Pesca
HAU
Salpamento
PRO
Trattamento
STE
Trattamento con vapore
TRX
Trasbordo (carico o scarico)
OTH
Altre (da specificare)
(1) Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.
(2) Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.
(3) Inclusa la tecnica detta «jigging».
(4) Il codice LDV per i palangari manovati dai dory è mantenuto per la regitrazione dei dati storici.
(5) Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.
ALLEGATO XIV
ZONA NAFO
Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell', paragrafo 2
ANG/N3NO.
Lophius americanus
Rana pescatrice americana
CAA/N3LMN.
Anarhichas lupus
Lupo di mare
CAT/N3LMN.
Anarhichas spp.
Bavose lupe
HAD/N3NO.
Melanogrammus aeglefinus
Eglefino
HAL/N23KL.
Hippoglossus hippoglossus
Ippoglosso atlantico
HAL/N3M.
Hippoglossus hippoglossus
Ippoglosso atlantico
HAL/N3NO.
Hippoglossus hippoglossus
Ippoglosso atlantico
HKR/N2J3KL
Urophycis chuss
Musdea atlantica
HKR/N3MNO.
Urophycis chuss
Musdea americana
HKS/N3NLMO
Merlucius bilinearis
Scorfano di Norvegia
HKW/N2J3KL
Urophycis tenuis
Musdea americana
RED/N3O.
Sebastes spp.
Scorfano di Norvegia
RHG/N23.
Macrourus berglax
Granatiere
SKA/N2J3KL
Raja spp.
Razze
SKA/N3M.
Raja spp.
Razze
SKA/N3NO.
Raja spp.
Razze
VFF/N3LMN.
—
Pesci non sottoposti a cernita, non identificati
WIT/N3M.
Glyptocephalus cynoglossus
Passera lingua di cane
YEL/N3M.
Limanda ferruginea
Limanda
ALLEGATO XV
DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR
Specie bersaglio
Zona
Periodo di divieto
Notothenia rossii
FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare
Tutto l'anno
FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud
FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud
Pesci a pinne
FAO 48.1 Antartico (1)
Tutto l'anno
FAO 48.2 Antartico (1)
Gobionotothen gibberifrons
FAO 48.3
Tutto l'anno
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Dissostichus spp
FAO 48.5 Antartico
Dall'1.12.2003 al 30.11.2004
Dissostichus spp
FAO 88.3 Antartico (1)
Tutto l'anno
FAO 58.5.1 Antartico (1)
(2)
FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E (1)
FAO 88.2 Atartico a nord di 65° S (1)
FAO 58.4.4 Antartico (1)
FAO 58.6 Antartico (1)
FAO 58.7 Antartico (1)
Lepidonotothen squamifrons
FAO 58.4.4 (1)
Tutto l'anno
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari eDissostichus eleginoides
FAO 58.5.2 Antartico
Dall'1.12.2003 al 30.11.2004
Dissostichus mawsoni
FAO 48.4 Antartico (2)
Tutto l'anno
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
ALLEGATO XVI
LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2003/2004
Sottozona/Divisione
Regione
Campagna
SSRU
Dissostichus spp. Limiti di cattura
(in t)
Limite delle catture accessorie
(tonnellate)
Razze
Macrourus spp.
Altre specie
48.6
A nord di 60°S
Dall'1.3.2004 al 31.8.2004
A
455
50
73
20
A sud di 60°S
Dal 15.2.2004 al 15.10.2004
tutte
455
50
73
20
88.1
Tutte le sottozone
Dall'1.12.2003 al 31.08.2004
A
0
(1)
(1)
0
B
80
(1)
(1)
20
C
223
(1)
(1)
20
D
0
(1)
(1)
0
E
57
(1)
(1)
20
F
0
(1)
(1)
0
G
83
(1)
(1)
20
H
786
(1)
(1)
20
I
776
(1)
(1)
20
J
316
(1)
(1)
20
K
749
(1)
(1)
20
L
180
(1)
(1)
20
Totale sottozone
3 250
163
520
(1)
Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona:
— Razze:
5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore
— Macrourus spp.:
16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp.
— Altre specie:
20 tonnellate per SSRU.
Storico versioni
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