Art. 53

Entrata in vigore

In vigore dal 19 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004. Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2004, l' si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC. Le disposizioni di cui al punto 12 dell'allegato IV entrano in vigore il 1o febbraio 2004, fatta eccezione per i punti 12.3 e 12.7, secondo punto, che entrano in vigore il 1o gennaio 2004. Gli cessano di applicarsi a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a decorrere dalla data di adesione degli Stati in questione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003 Per il Consiglio Il Presidente Giovanni ALEMANNO (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1. (2)  GU L 358 del 31.12.2002, p. 59. (3)  GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1). (4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. (5)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48. (6)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12. (7)  GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9. (8)  GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1. (9)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1. (10)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6. (11)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16. (12)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9. (13)  GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23). (14)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). (15)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1). (16)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. (17)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1). (18)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1). (19)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. (20)  Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di catture (GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1). (21)  GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 della Commissione (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5). ALLEGATO I POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA) Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell' del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli . All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento in appresso è riportata una tavola di corrispondenze dei nomi comuni e dei nomi latini: Nome comune Codice alpha a tre lettere Nome scientifico Acciuga ANE Engraulis encrasicolus Argentina ARU Argentina silus Aringa HER Clupea harengus Austromerluzzo TOP Dissostichus eleginoides Austromerluzzo TOP Dissostichus eleginoides Berici ALF Beryx spp. Brosmio USK Brosme brosme Busbana norvegese NOP Trisopterus esmarki Canesca GAG Galeorhinus galeus Capelin CAP Mallotus villosus Centrophorus squamosus GUQ Centrophorus squamosus Cetroscymnus coelolepsis CYO Cetroscymnus coelolepis Cicerelli SAN Ammodytidae Dalatias licha SCK Dalatias licha Deania calcea DCA Deania calceus Eglefino HAD Melanogrammus aeglefinus Sagri nero ETX Etmopterus spinax Etmopterus princeps ETR Etmopterus princeps Etmopterus pusillus ETP Etmopterus pusillus Gamberello boreale PRA Pandalus borealis Granatiere RNG Coryphaenoides rupestris Granatiere RHG Macrourus berglax Granatiere GRV Macrourus spp. Grancevole artiche PCR Chionoecetes spp. Granchio di mare PAI Paralomis spp. Ippoglosso atlantico HAL Hippoglossus hippoglossus Ippoglosso nero GHL Reinhardtius hippoglossoides Krill antartico KRI Euphausia superba Lepidorombi LEZ Lepidorhombus spp. Limanda YEL Limanda ferruginea Limanda DAB Limanda limanda Limanda LEM Microstomus kitt Lupo di mare CAT Anarhichas lupus Marlin azzurro BUM Makaira nigricans Mazzancolle PEN Penaeus spp Melù WHB Micromesistius poutassou Merlano WHG Merlangius merlangus Merluzzo artico POC Boreogadus saida Merluzzo bianco COD Gadus morhua Merluzzo carbonaro POK Pollachius virens Merluzzo giallo POL Pollachius pollachius Molva LIN Molva molva Molva azzurra BLI Molva dypterigia Molva occhiona SLI Molva macrophthalmus Musdea FOX Phycis spp. Nasello HKE Merluccius merluccius Nototena NOG Gobionotothen gibberifrons Nototena NOR Notothenia rossii Nototenia NOS Lepidonothen squamifrons Occhialone SBR Pagellus bogaraveo Passera canadese PLA Hippoglossoides platessoides Passera di mare PLE Pleuronectes platessa Passera lingua di cane WIT Glyptocephalus cynoglossus Passera pianuzza FLX Platichthys flesus Pesce del ghiaccio SSI Chaenocephalus aceratus Pesce del ghiaccio ANI Champsocephalus gunnari Pesce del ghiaccio LIC Channichthys rhinoceratus Pesce del ghiaccio SGI Pseudochaenichthys georgianus Pesce lancia striato WHM Tetrapturus alba Pesce lanterna LAC Lampanyctus achirus Pesce sciabola nero BSF Aphanopus carbo Pesce spada SWO Xiphias gladius Pesce specchio atlantico ORY Hoplostethus atlanticus Pleuronettiformi FLX Pleuronectiformes Rana pescatrice ANF Lophiidae Razze SRX-RAJ Rajidae Rombo chiodato TUR Psetta maxima Salmone atlantico SAL Salmo salar Scampo NEP Nephrops norvegicus Scorfano di Norvegia RED Sebastes spp. Sgombro MAC Scomber scombrus Smeriglio POR Lamna nasus Sogliola SOL Solea solea Spigola BSS Dicentrarchus labrax Spinarolo DGS Squalus acanthias Spratto SPR Sprattus sprattus Squalo elefante BSK Cetorhinus maximus Sugarello JAX Trachurus spp. Tonno albacora YFT Thunnus albacares Tonno bianco ALB Thunnus alalunga Tonno obeso BET Thunnus obesus Tonno rosso BFT Thunnus thynnus Totano SQI Illex illecebrosus ALLEGATO IA MAR BALTICO Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC). Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Unità di gestione 3 HER/MU3 Finlandia 50 175 Svezia 11 025 CE 61 200 TAC 61 200 Specie: Aringa Clupea harengus Zona: IIIbcd (acque comunitarie), esclusa l'unità di gestione 3 (1) HER/3BCD-C Danimarca 8 279 (3)  (7) Germania 25 106 (3)  (7) Estonia 14 536 (2)  (5) Finlandia 9 386 (3)  (7) Lettonia 9 834 (2)  (5) Lituania 2 568 (4)  (6) Polonia 28 870 (5) Svezia 36 499 (3)  (7) CE 135 080 (8) TAC 171 350 Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) (9) COD/25/32- Danimarca 8 360 (10)  (12)  (14)  (18) Germania 3 656 (10)  (12)  (14)  (18) Estonia 542 (13)  (18) Finlandia 434 (10)  (12)  (14)  (18) Lettonia 2 061 (15)  (18) Lituania 1 355 (11)  (18) Polonia 6 423 (16)  (18) Svezia 6 090 (10)  (12)  (14)  (18) CE 28 920 (17) TAC 32 000 (19) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Sottodivisioni 22-24 (acque EC) (20) COD/22/24- Danimarca 8 557 (26) Germania 3 742 (26) Estonia 555 (21)  (26) Finlandia 444 (26) Lettonia 2 109 (22)  (26) Lituania 1 387 (23)  (26) Polonia 6 574 (24)  (26) Svezia 6 233 (26) CE 29 600 (25) TAC 29 600 (27) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/36. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: IIIbcd (acque comunitarie) (28) PLE/3BCD-C Danimarca 2 697 Germania 300 Svezia 203 Polonia 565 (29) CE 3 766 (30) TAC Non pertinente TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Salmone atlantico Salmo salar Zona: IIIbcd (acque comunitarie), esclusa la sottodivisione 32 (31) SAL/3BCD-C Danimarca 93 512 (32)  (33)  (35) Germania 10 404 (32)  (33)  (35) Estonia 9 504 (32)  (34) Finlandia 116 603 (32)  (33)  (35) Lettonia 59 478 (32)  (36) Lituania 6 992 (32)  (37) Polonia 28 368 (32)  (37) Svezia 126 400 (32)  (33)  (35) CE 451 260 (32)  (38) TAC 460 000 (32) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Salmone atlantico Salmo salar Zona: Sottodivisione 32 della IBSFC (39) SAL/03D-32 Finlandia 28 490 (40) Estonia 3 255 (40)  (41) CE 31 745 (40)  (42) TAC 35 000 (40) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Spratto Sprattus sprattus Zona: IIIbcd (acque comunitarie) (43) SPR/3BCD-C Danimarca 37 254 (44)  (46) Germania 23 601 (44)  (46) Estonia 43 260 (48) Finlandia 19 501 (44)  (46) Lettonia 52 249 (47) Lituania 18 901 (45) Polonia 110 880 (48) Svezia 72 019 (44)  (46) CE 377 665 (49) TAC 420 000 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. (1)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia. (2)  Dei contingenti assegnati all'Estonia e alla Lettonia, almeno 11 260 tonnellate devono essere pescate nel golfo di Riga (HER/03D-RG). (3)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 500 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (HER/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 500 tonnellate. (4)  500 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie. (5)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (6)  Escluse 500 tonnellate trasferite a Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia. (7)  Inclusi i trasferimenti dalla Lituania. (8)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 78 770 tonnellate. Le note 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. (9)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia. (10)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 100 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (COD/03 D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 100 tonnellate. (11)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32. (12)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 650 tonnellate che possono essere pescate nelle acque dell'Estonia (COD/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 650 tonnellate. (13)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32. (14)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 450 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (COD/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 450 tonnellate. (15)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie, nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32. (16)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (17)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 539 tonnellate. (18)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 22 a 24. (19)  TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. Le note 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. (20)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia. (21)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32. (22)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32. (23)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32. (24)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (25)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 975 tonnellate. (26)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 25 a 32. (27)  TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. Le note 2, 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. (28)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia. (29)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (30)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 200 tonnellate. La nota 2 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. (31)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia. (32)  Numero di esemplari. (33)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 2 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque dell'Estonia (SAL/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 2 000 esemplari. (34)  2 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie. (35)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque della Lettonia (SAL/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 esemplari. (36)  3 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie. (37)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (38)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 346 918 esemplari. Le note 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. (39)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle dell'Estonia. (40)  Numero di esemplari. (41)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (42)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 28 490 esemplari. La nota 3 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. (43)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia. (44)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (SPR/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 tonnellate. (45)  3 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie. (46)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 6 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (SPR/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 6 000 tonnellate. (47)  6 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie. (48)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie. (49)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 152 376 tonnellate. Le note 2, 3, 4, 5, e 6 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri. ALLEGATO IB SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI zone CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque comunitarie) e Guiana Franciase Specie: Cicerelli Ammodytidae Zona: IV (acque norvegesi) SAN/04-N. Danimarca 124 450 Regno Unito 6 550 CE 131 000 (1) TAC Non pertinente Specie: Cicerelli Ammodytidae Zona: IIa (2), Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord (2) SAN/24. Danimarca 727 472 Regno Unito 15 901 Tutti gli Stati membri 27 826 (3) CE 771 200 (6) Norvegia 35 000 (4)  (6) Isole Færøer 20 000 (4)  (5) TAC 826 200 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Squalo elefante Cetorhinus maximus Zona: Acque comunitarie, zone IV, VI e VII BSK/467 CE 0 TAC 0 Specie: Aringa (7) Clupea harengus Zona: Skagerrak e Kattegat MAC/03A. Danimarca 29 177 Germania 467 Svezia 30 521 CE 60 164 Isole Færøer 500 (8) TAC 70 000 (9) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Aringa (10) Clupea harengus Zona: Mare del Nord a nord di 53°30′ N HER/4AB. Danimarca 77 196 Germania 48 208 Francia 18 250 Paesi Bassi 50 068 Svezia 4 680 Regno Unito 62 100 CE 260 502 Norvegia 50 000 (11) TAC 460 000 (12) Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Acque norvegesi a sud di 62°00′ N HER/04-N. Svezia 910 (13)  (14) CE 910 (14) TAC 460 000 (14) Specie: Aringa (15) Clupea harengus Zona: IVc (16), VIId HER/4CXB7D Belgio 9 159 (17) Danimarca 1 526 (17) Germania 953 (17) Francia 17 178 (17) Paesi Bassi 30 621 (17) Regno Unito 6 662 (17) CE 66 098 TAC 460 000 (18) Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Vb, VIaN (19), Vib HER/5B6ANB Germania 3 280 Francia 621 Irlanda 4 432 Paesi Bassi 3 280 Regno Unito 17 727 CE 29 340 Isole Færøer 660 (20) TAC 30 000 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Aringa Clupea harengus Zona: VIaS (21),VIIbc HER/6AS7BC Irlanda 12 727 Paesi Bassi 1 273 CE 14 000 TAC 14 000 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Aringa Clupea harengus Zona: VIa Clyde (22) HER/06ACL. Regno Unito 1 000 CE 1 000 TAC 1 000 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Aringa Clupea harengus Zona: VIIa (23) HER/07A/MM Irlanda 1 250 Regno Unito 3 550 CE 4 800 TAC 4 800 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Aringa Clupea harengus Zona: VIIe,f HER/7EF. Francia 500 Regno Unito 500 CE 1 000 TAC 1 000 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Aringa Clupea harengus Zona: VIIg,h,j,k (24) HER/7GK. Germania 144 Francia 802 Irlanda 11 235 Paesi Bassi 802 Regno Unito 16 CE 13 000 TAC 13 000 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Acciuga Engraulis encrasicolus Zona: VIII ANE/08. Spagna 29 700 Francia 3 300 CE 33 000 TAC 33 000 (25) Specie: Acciuga Engraulis encrasicolus Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) ANE/9/3411 Spagna 3 826 Portogallo 4 174 CE 8 000 TAC 8 000 Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Skagerrak COD/03AN. Belgio 10 Danimarca 3 119 Germania 78 Paesi Bassi 20 Svezia 546 CE 3 773 TAC 3 900 (26) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Kattegat COD/03AS. Danimarca 841 Germania 17 Svezia 505 CE 1 363 TAC 1 363 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord COD/2AC4. Belgio 807 Danimarca 4 635 Germania 2 939 Francia 997 Paesi Bassi 2 619 Svezia 31 Regno Unito 10 631 CE 22 659 Norvegia 4 641 (27) TAC 27 300 (28) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Acque norvegesi a sud di 62°00′ N COD/04-N. Svezia 426 (29) CE 426 (29) TAC Non pertinente Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV COD/561214 Belgio 1 Germania 13 Francia 135 Irlanda 191 Regno Unito 508 CE 848 TAC 848 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Vb (zona CE), VIa (COD/5BC6A.) Belgio 3 Germania 24 Francia 258 Irlanda 101 Regno Unito 428 CE 814 Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: VIIa COD/07A. Belgio 29 Francia 79 Irlanda 1 416 Paesi Bassi 7 Regno Unito 620 CE 2 150 TAC 2 150 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) COD/7X7A34 Belgio 242 Francia 4 149 Irlanda 824 Paesi Bassi 35 Regno Unito 450 CE 5 700 TAC 5 700 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Smeriglio Lamna nasus Zona: Acque comunitarie, zone IV, VI e VII POR/467. CE Non soggetto a restrizioni Norvegia pm Isole Færøer 125 (30) TAC Non pertinente Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp. Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) LEZ/2AC4-C Belgio 6 Danimarca 5 Germania 5 Francia 31 Paesi Bassi 24 Regno Unito 1 819 CE 1 890 TAC 1 890 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp. Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV LEZ/561214 Spagna 409 Francia 1 596 Irlanda 466 Regno Unito 1 129 CE 3 600 TAC 3 600 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp. Zona: VII LEZ/07. Belgio 489 Spagna 5 430 Francia 6 589 Irlanda 2 996 Regno Unito 2 595 CE 18 099 TAC 18 099 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp. Zona: VIIIabde LEZ/8ABDE. Spagna 1 163 Francia 938 CE 2 101 TAC 2 101 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp. Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) LEZ/8C3411 Spagna 1 233 Francia 62 Portogallo 41 CE 1 336 TAC 1 336 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Limanda e passera pianuzza Limanda limanda e Platichthys flesus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) D/F/2AC4-C Belgio 533 Danimarca 2 003 Germania 3 004 Francia 208 Paesi Bassi 12 112 Svezia 7 Regno Unito 1 684 CE 19 551 TAC 19 551 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Rana pescatrice Lophiidae Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) ANF/2AC4-C Belgio 247 Danimarca 546 Germania 266 Francia 51 Paesi Bassi 187 Svezia 6 Regno Unito 5 697 CE 7 000 TAC 7 000 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Rana pescatrice Lophiidae Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV ANF/561214 Belgio 114 Germania 130 Spagna 122 Francia 1 408 Irlanda 318 Paesi Bassi 110 Regno Unito 978 CE 3 180 TAC 3 180 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Rana pescatrice Lophiidae Zona: VII ANF/07. Belgio 1 931 Germania 215 Spagna 768 Francia 12 395 Irlanda 1 584 Paesi Bassi 250 Regno Unito 3 759 CE 20 902 TAC 20 902 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Rana pescatrice Lophiidae Zona: VIIIa,b,d,e ANF/8ABDE. Spagna 883 Francia 4 915 CE 5 798 TAC 5 798 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Rana pescatrice Lophiidae Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) ANF/8C3411 Spagna 1 917 Francia 2 Portogallo 381 CE 2 300 TAC 2 300 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie) HAD/3A/BCD Belgio 11 Danimarca 1 802 Germania 115 Paesi Bassi 2 Svezia 213 CE 2 143 (31) TAC 4 940 (32) Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord HAD/2AC4. Belgio 694 Danimarca 4 773 Germania 3 037 Francia 5 294 Paesi Bassi 521 Svezia 337 Regno Unito 50 811 (33) CE 65 467 (34) Norvegia 11 899 (35) TAC 80 000 (35) Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: Acque norvegesi a sud di 62°00′ N HAD/04-N. Svezia 789 (36) CE 789 (36) TAC 80 000 (36) Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: VIb, XII, XIV HAD/61214. Belgio 2 Germania 2 Francia 77 Irlanda 55 Regno Unito 566 CE 702 TAC 702 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: Vb, VIa (acque comunitarie), HAD/5BC6A. Belgio 12 Germania 14 Francia 571 Irlanda 1 010 Regno Unito 4 897 CE 6 503 TAC 6 503 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) HAD/7/3411 Belgio 107 Francia 6 400 Irlanda 2 133 Regno Unito 960 CE 9 600 TAC 9 600 (37) Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: Skagerrak e Kattegat WHG/03A. Danimarca 651 Paesi Bassi 2 Svezia 70 CE 723 (38) TAC 1 500 (39) Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord WHG/2AC4. Belgio 376 Danimarca 1 626 Germania 423 Francia 2 443 Paesi Bassi 940 Svezia 2 Regno Unito 6 484 CE 12 294 (40) Norvegia 1 600 (41) TAC 16 000 (42) Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV WHG/561214 Germania 5 Francia 98 Irlanda 466 Regno Unito 1 032 CE 1 600 TAC 1 600 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: VIIa WHG/07A. Belgio 1 Francia 18 Irlanda 296 Paesi Bassi 0 Regno Unito 199 CE 514 TAC 514 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: VIIb-k WHG/7X7A. Belgio 263 Francia 16 200 Irlanda 7 507 Paesi Bassi 132 Regno Unito 2 898 CE 27 000 TAC 27 000 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: VIII WHG/08. Spagna 1 800 Francia 2 700 CE 4 500 TAC 4 500 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merlano Merlangius merlangus Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) WHG/9/3411 Portogallo 1 020 CE 1 020 TAC 1 020 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merlano e merluzzo giallo Merlangius merlangus e Pollachius pollachius Zona: Acque norvegesi a sud di 62°00′ N W/F/04-N. Svezia 190 (43) CE 190 (43) TAC Non pertinente Specie: Nasello Merluccius merluccius Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie) HKE/3A/BCD Danimarca 1 086 Svezia 92 CE 1 178 TAC 1 178 (44) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Nasello Merluccius merluccius Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) HKE/2AC4-C Belgio 20 Danimarca 792 Germania 91 Francia 176 Paesi Bassi 46 Regno Unito 248 CE 1 373 TAC 1 373 (45) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Nasello Merluccius merluccius Zona: Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV HKE/571214 Belgio 202 Spagna 6 463 Francia 9 982 Irlanda 1 209 Paesi Bassi 130 Regno Unito 3 940 CE 21 926 TAC 21 926 (46) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Nasello Merluccius merluccius Zona: VIIIa,b,d,e HKE/8ABDE. Belgio 7 Spagna 4 499 Francia 10 104 Paesi Bassi 13 CE 14 623 TAC 14 623 (47) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Nasello Merluccius merluccius Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) HKE/8C3411 Spagna 3 807 Francia 366 Portogallo 1 777 CE 5 950 TAC 5 950 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: IIa (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie) WHB/2AC4-C Danimarca 52 365 Germania 86 Paesi Bassi 159 Svezia 169 Regno Unito 1 155 CE 53 934 (49) Norvegia 40 000 (48)  (49) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. TAC Non pertinente Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: IV (acque norvegesi) Danimarca 18 050 Regno Unito 950 CE 19 000 (50) TAC Non pertinente Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: V, VI, VII, XII e XIV WHB/571214 Danimarca 4 333 Germania 16 772 Spagna 27 954 (51) Francia 23 341 Irlanda 33 544 Paesi Bassi 52 693 Portogallo 2 097 (51) Regno Unito 48 919 CE 209 653 (56) Norvegia 120 000 (52)  (53)  (56) Isole Færøer 45 000 (54)  (55) TAC Non pertinente TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: VIIIa, b, d, e WHB/8ABDE. Spagna 10 787 Francia 8 370 Portogallo 1 618 Regno Unito 7 811 CE 28 585 (57) TAC Non pertinente TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) WHB/8C3411 Spagna 47 462 Portogallo 11 866 CE 59 328 (58) TAC Non pertinente TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Limanda e passera lingud di cane Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) L/W/2AC4-C Belgio 380 Danimarca 1 048 Germania 135 Francia 287 Paesi Bassi 872 Svezia 12 Regno Unito 4 289 CE 7 023 TAC 7 023 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Molva azzurra Molva dypterigia Zona: Acque comunitarie delle zone VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb BLI/6AN6B. Isole Færøer 900 (59) TAC Specie: Molva Molva molva Zona: Acque comunitarie delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII LIN/2A47-C Norvegia 9 500 (60)  (61)  (64) Isole Færøer 800 (62)  (63) TAC Non pertinente Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: Skagerrak e Kattegat (acque comunitarie), IIIbcd (acque comunitarie) NEP/3A/BCD Danimarca 3 380 Germania 10 Svezia 1 210 CE 4 600 TAC 4 600 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) NEP/2AC4-C Belgio 993 Danimarca 993 Germania 15 Francia 29 Paesi Bassi 511 Regno Unito 16 446 CE 18 987 TAC 18 987 (65) TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: Vb (acque comunitarie), VI NEP/5BC6. Spagna 23 Francia 92 Irlanda 153 Regno Unito 11 032 CE 11 300 TAC 11 300 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: VII NEP/07. Spagna 1 047 Francia 4 243 Irlanda 6 436 Regno Unito 5 724 CE 17 450 TAC 17 450 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: VIIIa,b,d,e NEP/8ABDE. Spagna 189 Francia 2 961 CE 3 150 TAC 3 150 TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: VIIIc NEP/08C. Spagna 173 Francia 7 CE 180 TAC 180 TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Scampo Nephrops norvegicus Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) NEP/9/3411 Spagna 150 Portogallo 450 CE 600 TAC 600 TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: Skagerrak e Kattegat PRA/03A. Danimarca 3 717 Svezia 2 002 CE 5 719 TAC 10 710 (66) Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) PRA/2AC4-C Danimarca 3 626 Paesi Bassi 34 Svezia 146 Regno Unito 1 074 CE 4 880 Norvegia 100 (67)  (68) TAC 4 980 Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: Acque norvegesi a sud di 62°00′ N PRA/04-N. Danimarca 900 Svezia 140 (70) CE 1 040 (69) TAC Non pertinente Specie: Mazzancolle Penaeus spp Zona: Guiana francese PEN/FGU. Francia 4 000 (71) CE 4 000 (71) Barbados 24 (71) Guiana 24 (71) Suriname 0 (71) Trinidad e Tobago 60 (71) TAC 4 108 (71) TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: Skagerrak PLE/03AN. Belgio 57 Danimarca 7 397 Germania 38 Paesi Bassi 1 422 Svezia 396 CE 9 310 TAC 9 500 (72) Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: Kattegat PLE/03AS. Danimarca 1 658 Germania 19 Svezia 186 CE 1 863 TAC 1 863 Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord PLE/2AC4. Belgio 3 564 Danimarca 11 585 Germania 3 342 Francia 668 Paesi Bassi 22 278 Regno Unito 16 486 CE 57 923 Norvegia 3 077 TAC 61 000 (73) TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV PLE/561214 Francia 34 Irlanda 447 Regno Unito 746 CE 1 227 TAC 1 227 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIIa PLE/07A. Belgio 34 Francia 15 Irlanda 876 Paesi Bassi 10 Regno Unito 404 CE 1 340 TAC 1 340 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIIb,c PLE/7BC. Francia 16 Irlanda 144 CE 160 TAC 160 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIId,e PLE/7DE. Belgio 992 Francia 3 305 Regno Unito 1 763 CE 6 060 TAC 6 060 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIIf,g PLE/7FG. Belgio 139 Francia 251 Irlanda 39 Regno Unito 131 CE 560 TAC 560 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIIh,j,k PLE/7HJK. Belgio 29 Francia 58 Irlanda 203 Paesi Bassi 117 Regno Unito 58 CE 466 TAC 466 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) PLE/8/3411 Spagna 75 Francia 298 Portogallo 75 CE 448 TAC 448 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV POL/561214 Spagna 10 Francia 337 Irlanda 99 Regno Unito 258 CE 704 TAC 704 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius Zona: VII POL/07. Belgio 529 Spagna 32 Francia 12 177 Irlanda 1 298 Regno Unito 2 964 CE 17 000 TAC 17 000 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius Zona: VIIIa,b,d,e POL/8ABDE. Spagna 286 Francia 1 394 CE 1 680 TAC 1 680 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius Zona: VIIIc POL/08C. Spagna 369 Francia 41 CE 410 TAC 410 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) POL/9/3411 Spagna 348 Portogallo 12 CE 360 TAC 360 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), mare del Nord POK/2A34- Belgio 66 Danimarca 7 879 Germania 19 896 Francia 46 823 Paesi Bassi 199 Svezia 1 083 Regno Unito 15 254 CE 91 200 Norvegia 98 800 (74) TAC 190 000 (75) Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N POK/04-N. Svezia 982 CE 982 TAC 190 000 (76) Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV POK/561214 Germania 1 441 Francia 14 307 Irlanda 478 Regno Unito 3 488 CE 19 713 TAC 19 713 (77) TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) POK/7X1034 Belgio 18 Francia 3 921 Irlanda 1 960 Regno Unito 1 069 CE 6 968 TAC 6 968 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Rombo chiodato e rombo liscio Psetta maxima e Scopthalmus rhombus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) T/B/2AC4-C Belgio 358 Danimarca 764 Germania 195 Francia 92 Paesi Bassi 2 710 Svezia 5 Regno Unito 753 CE 4 877 TAC 4 877 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Razze Rajidae Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) SRX/2AC4-C Belgio 590 Danimarca 23 Germania 29 Francia 92 Paesi Bassi 503 Regno Unito 2 266 CE 3 503 TAC 3 503 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: IIa (acque comunitarie), VI GHL/2AC6- CE Non soggetto a restrizioni Norvegia 950 (78) TAC Non pertinente Specie: Sgombro Scomber scombrus Zona: IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque comunitarie), mare del Nord MAC/2A34- Belgio 453 Danimarca 11 951 Germania 473 Francia 1 428 Paesi Bassi 1 437 Svezia 4 308 (79)  (80)  (81) Regno Unito 1 331 CE 21 381 (80)  (82)  (83)  (86) Norvegia 37 246 (84)  (86) TAC 545 500 (85) TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sgombro Scomber scombrus Zona: IIa (acque non CE), Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV MAC/2CX14- Germania 18 965 Spagna 20 Estonia 150 Francia 12 644 Irlanda 63 216 Paesi Bassi 27 656 Polonia 1 096 Regno Unito 173 848 CE 297 595 (90)  (91)  (92) Norvegia 12 020 (87)  (92) Isole Færøer 4 314 (88) TAC 545 500 (89) TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sgombro Scomber scombrus Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) MAC/8C3411 Spagna 26 625 (94) Francia 177 (94) Portogallo 5 503 (94) CE 32 305 TAC 32 305 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie) SOL/3A/BCD Danimarca 436 Germania 25 Paesi Bassi 42 Svezia 16 CE 520 TAC 520 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: II, mare del Nord SOL/24. Belgio 1 417 Danimarca 648 Germania 1 133 Francia 283 Paesi Bassi 12 790 Regno Unito 729 CE 17 000 TAC 17 000 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV SOL/561214 Irlanda 68 Regno Unito 17 CE 85 TAC 85 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIIa SOL/07A. Belgio 394 Francia 5 Irlanda 98 Paesi Bassi 125 Regno Unito 178 CE 800 TAC 800 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIIb,c SOL/7BC. Francia 10 Irlanda 55 CE 65 TAC 65 TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIId SOL/07D. Belgio 1 588 Francia 3 177 Regno Unito 1 135 CE 5 900 TAC 5 900 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIIe SOL/07E. Belgio 11 Francia 113 Regno Unito 176 CE 300 TAC 300 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIIf,g SOL/7FG. Belgio 656 Francia 66 Irlanda 33 Regno Unito 295 CE 1 050 TAC 1 050 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIIh,j,k SOL/7HJK. Belgio 32 Francia 65 Irlanda 176 Paesi Bassi 52 Regno Unito 65 CE 390 TAC 390 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliola Solea Solea Zona: VIIIa,b SOL/8AB. Belgio 45 Spagna 8 Francia 3 300 Paesi Bassi 247 CE 3 600 TAC 3 600 TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sogliole Solea spp. Zona: VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) SOX/8CDE34 Spagna 572 Portogallo 948 CE 1 520 TAC 1 520 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Spratto Sprattus Sprattus Zona: Skagerrak e Kattegat SPR/03A. Danimarca 33 504 (95) Germania 70 (95) Svezia 12 676 (95) CE 46 250 (95) TAC 50 000 (96) Specie: Spratto Sprattus Sprattus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) SPR/2AC4-C Belgio 2 738 Danimarca 216 683 Germania 2 738 Francia 2 738 Paesi Bassi 2 738 Svezia 1 330 (97) Regno Unito 9 035 CE 238 000 (100) Norvegia 15 000 (98)  (100) Isole Færøer 4 000 (99) TAC 257 000 Specie: Spratto Sprattus Sprattus Zona: VIIde SPR/7DE. Belgio 50 Danimarca 3 120 Germania 50 Francia 670 Paesi Bassi 670 Regno Unito 5 040 CE 9 600 TAC 9 600 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Spinarolo/gattuccio Squalus acanthias Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) DGS/2AC4-C Belgio 76 Danimarca 435 Germania 79 Francia 139 Paesi Bassi 119 Svezia 6 Regno Unito 3 618 CE 4 472 (102) Norvegia 200 (101)  (102) TAC 4 672 Specie: Sugarello Trachurus spp. Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie) JAX/2AC4-C Belgio 74 Danimarca 31 811 Germania 2 399 Francia 51 Irlanda 1 846 Paesi Bassi 5 161 Svezia 750 Regno Unito 4 696 CE 46 788 (105) Norvegia 1 600 (103)  (105) Isole Færøer 7 000 (104) TAC 50 267 Specie: Sugarello Trachurus spp. Zona: Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV JAX/578/14 Danimarca 11 966 Germania 9 564 Spagna 13 062 Francia 6 320 Irlanda 31 137 Paesi Bassi 45 631 Portogallo 1 264 Regno Unito 12 935 CE 131 879 Isole Færøer 7 000 (106)  (107) TAC 137 000 TAC analitico a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sugarello Trachurus spp. Zona: VIIIc, IX JAX/8C9. Spagna 29 587 (108) Francia 377 (108) Portogallo 25 036 (108) CE 55 000 TAC 55 000 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sugarello Trachurus spp. Zona: X, COPACE (109) JAX/X34PRT Portogallo 3 200 CE 3 200 TAC 3 200 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sugarello Trachurus spp. Zona: COPACE (acque comunitarie) (110) JAX/341PRT Portogallo 1 600 CE 1 600 TAC 1 600 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Sugarello Trachurus spp. Zona: COPACE (acque comunitarie) (111) JAX/341SPN Spagna 1 600 CE 1 600 TAC 1 600 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarki Zona: IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, mare del Nord (acque comunitarie) NOP/2A3A4- Danimarca 172 840 Germania 33 Paesi Bassi 127 CE 173 000 (116) Norvegia 5 000 (112)  (113)  (116) Isole Færøer 20 000 (114)  (115) TAC 198 000 TAC precauzionale a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarki Zona: IV (acque norvegesi) NOP/04-N. Danimarca 47 500 (117)  (118) Regno Unito 2 500 (117)  (118) CE 50 000 (117)  (118)  (119) TAC Non pertinente Specie: Pesce industriale Zona: IV (acque norvegesi) I/F/04-N. Svezia 800 (120)  (121) CE 800 (122) TAC Non pertinente Specie: Contingente combinato Zona: Acque comunitarie delle zone Vb, VI e VII R/G/5B67-C CE Non soggetto a restrizioni Norvegia 600 (123)  (124) TAC Non pertinente Specie: Altre specie Zona: IV (acque norvegesi) OTH/04-N. Belgio 60 Danimarca 5 500 Germania 620 Francia 255 Paesi Bassi 440 Svezia pm (125) Regno Unito 4 125 CE 11 000 (126) TAC Non pertinente Specie: Altre specie Zona: Acque comunitarie delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N OTH/2A46AN CE Non soggetto a restrizioni Norvegia 5 000 (127)  (129) Isole Færøer 400 (128) TAC Non pertinente (1)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (2)  Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula. (3)  Eccetto Danimarca e Regno Unito (4)  Da prelevare nel mare del Nord. (5)  Inclusi la busbana norvegese e un massimo di 4 000 tonnellate di Spratto. Lo Spratto e un massimo di 6 000 tonnellate di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VIa a nord di 56°30′N. (6)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (7)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture. (8)  Da prelevare nello Skagerrak. (9)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (10)  Sbarcata in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.). (11)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. (12)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi a sud di 62°04′ N (HER/04-NFS) CE 50 000 () (13)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente. (14)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (15)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture. (16)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito. (17)  È possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione. (18)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (19)  Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata a est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde. (20)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N. (21)  Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O. (22)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point. (23)  Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIghjk, delimitata: — a nord da 52° 30′N, — a sud da 52° 00′N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est, dalla costa del Regno Unito. (24)  La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata: — a nord, da 52° 30′ latitudine nord, — a sud da 52° 00′N latitudine nord, — a ovest, dalla costa dell'Irlanda, — a est, dalla costa del Regno Unito. (25)  Il TAC in questione sarà riesaminato nel 2004 alla luce dei nuovi pareri scientifici. (26)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (27)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. (28)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi (COD/04-NFS) CE 19 694 () (29)  In attesa dei risultati delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2004. (30)  Da pescarsi esclusivamente con palangari. (31)  Tranne un quantitativo stimato di 874 t di catture accessorie industriali. (32)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (33)  Di cui 40 649 tonnellate che devono essere catturate e sbarcate da pescherecci muniti di permessi speciali di pesca conformemente al paragrafo 17 dell'allegato IV. (34)  Tranne un quantitativo stimato di 2 634 t di catture accessorie industriali. (35)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi (HAD/04-NFS) CE 31 357 () (36)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (37)  Da riesaminare durante il 2004 conformemente al nuovo parere scientifico. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: VIIa (HAD/07A.): Belgio 24 Francia 109 Irlanda 649 Regno Unito 718 CE 1 500 Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, i Paesi Membri dovranno specificare le quantità catturate in VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturati nella Divisione VIIa saranno proibiti quando l'insieme di questi sbarchi supera le 1 500 tonnellate. (38)  Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali. (39)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (40)  Tranne un quantitativo stimato di 2 106 t di catture accessorie industriali. (41)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. (42)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi (WHG/04-NFS) CE 9 756 () (43)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (44)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello. (45)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello. (46)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: VIIIabde (HKE/8ABDE.) Belgio 26 Spagna 1 043 Francia 1 043 Irlanda 130 Paesi Bassi 13 Regno Unito 586 CE 2 841 (47)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV (HKE/571214) Belgio 1 Spagna 1 303 Francia 2 346 Paesi Bassi 4 CE 3 655 (48)  Nei limiti di un TAC totale di 120 000 t in acque comunitarie. (49)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (50)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (51)  Di cui fino ad un massimo del 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) (52)  Pesca autorizzata in acque comunitarie nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O (53)  Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.). (54)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.). (55)  Può essere pescato in acque comunitarie nelle zone VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O. (56)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: IVA WHB/04A-C Norvegia 40 000 () (57)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque comunitarie), sottozone VI, VII, XII e XIV. (58)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (59)  Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. (60)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare pm t. (61)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 9 500 t per la molva e 5 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII. (62)  Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb. (63)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t. (64)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (65)  TAC da rivedere a 21 350 tonnellate e ripartito tra gli Stati membri quando il Consiglio deciderà sulle disposizioni di gestione per controllare le catture nelle attività di pesca che catturano Nephrops e merluzzo bianco. (66)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (67)  Da pescare nella zona IV. (68)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (69)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (70)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti. (71)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m. (72)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (73)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi (PLE/04-NFS) CE 30 000 () (74)  Da prelevare solamente nella zona IV (acque comunitarie) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. (75)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi (POK/04-NFS) CE 91 200 () (76)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (77)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (78)  La pesca nella divisione VI è autorizzata soltanto con palangari. (79)  Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/3A/4AB). (80)  Comprese 260 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/04-N.) (81)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti. (82)  Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995). (83)  Comprese 636 t risultanti dall'accordo per il 2004 tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili. (84)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa. (85)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. (86)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso (): IIIa MAC/03A. IIIa, IVb,c MAC/3A/4BC IVb MAC/04B. IVc MAC/04C. IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 MAC/2A6. Danimarca 4 130 4 020 Francia 440 Paesi Bassi 440 Svezia 340 10 Regno Unito 440 Norvegia 3 000 (87)  Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIId, e, f, h. (88)  Di cui 1 301 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 589 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa. (89)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. (90)  Comprese 9 784 t risultanti dall'accordo tra la Norvegia e la Comunità europea sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili per il 2004. (91)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 296 349 t. (92)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. IVa (acque comunitarie) MAC/04A-C. Germania 5 690 Francia 3 794 Irlanda 18 966 Paesi Bassi 8 297 Regno Unito 52 158 Norvegia 12 020 () Isole Færøer 1 301 () ()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. (93)  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. (94)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/8ABD.). Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: VIIIb (MAC/08B.) Spagna 3 000 Francia 20 Portogallo 5 000 (95)  Questo contingente può essere pescato con attrezzi trainati aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm. Tali catture non sono soggette alle condizioni stabilite dall' del regolamento (CE) n. 1434/98. (96)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (97)  Compreso il cicerello. (98)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie). (99)  Da imputare al contingente di cicerelli nel mare del Nord. (100)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (101)  Incluse catture con palangari di canesca, sagri nero, Etmopterus spinax, Deania calcea, Centrophorus squamosus, Etmopterus princeps, Etmopterus pusillus, Centrocymnus coelolepis. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII. (102)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (103)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie). (104)  Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h. (105)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (106)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h. (107)  Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h. (108)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all' del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2. (109)  Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. (110)  Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. (111)  Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. (112)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N. (113)  Fino a 5 000 tonnellate possono essere prelevate come cicerello. (114)  Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie). (115)  Fino a 6 000 tonnellate possono essere prelevate nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N. (116)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (117)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile. (118)  L'80 % di questo contingente può essere prelevato come cicerello. (119)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (120)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano,e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente. (121)  Di cui non oltre 400 t di sugarello. (122)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (123)  Catture effettuate solamente con il palangaro; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella. (124)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (125)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia. (126)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (127)  Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni; le catture di sogliole consisteranno esclusivamente di catture accessorie. (128)  Limitatamente alle catture accessorie di coregone nelle divisioni IV e VIa. (129)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. ALLEGATO IC ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia) Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) RNG/514GRN Germania 1 629 Regno Unito 86 CE 2 000 (1) TAC Non pertinente Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) RNG/N01GRN Germania 1 035 CE 1 350 (2) TAC Non pertinente Specie: Aringa Clupea harengus Zona: I, II (acque comunitarie e acque internazionali) HER/1/2. Belgio 25 Danimarca 24 945 Germania 4 368 Spagna 82 Francia 1 076 Irlanda 6 458 Paesi Bassi 8 927 Portogallo 82 Finlandia 366 Svezia 9 244 Regno Unito 15 948 CE 71 542 TAC Non pertinente Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: I, II (acque norvegesi) COD/1N2AB- Germania 2 431 Grecia 301 Spagna 2 712 Irlanda 301 Francia 2 232 Portogallo 2 712 Regno Unito 9 431 CE 20 120 (3) TAC 486 000 Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: I, II b COD/1/2B. Germania 3 216 Spagna 8 313 Francia 1 372 Polonia 1 507 Portogallo 1 755 Regno Unito 2 059 Tutti gli Stati membri 100 (4) CE 18 322 (5)  (6) TAC 486 000 Specie: Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus Zona: Vb (acque delle isole Færøer) C/H/05B-F. Germania 10 Francia 60 Regno Unito 430 CE 500 TAC Non pertinente Specie: Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) HAL/514GRN CE 200 (7)  (8) TAC Non pertinente Specie: Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) HAL/N01GRN CE 200 (9)  (10) TAC Non pertinente Specie: Capelin Mallotus villosus Zona: IIb CAP/02B. CE 0 (11) TAC 0 (12) Specie: Capelin Mallotus villosus Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN Tutti gli Stati membri 49 285 CE 95 985 (13) TAC Non pertinente Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: I, II (acque norvegesi) HAD/1N2AB- Germania 471 Francia 283 Regno Unito 1 446 CE 2 200 (14) TAC Non pertinente Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: I, II (acque internazionali) CE 20 000 TAC Non pertinente Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: I, II (acque norvegesi) WHB/1/2-N. Germania 500 Francia 500 CE 1 000 (15) TAC Non pertinente Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: Vb (acque delle isole Færøer) WHB/05B-F. Danimarca 7 040 Regno Unito 7 040 Tutti gli Stati membri 1 920 CE 16 000 TAC Non pertinente Specie: Molva e molva azzurra Molva molva e Molva dypterigia Zona: Vb (acque delle isole Færøer) B/L/05B-F. Germania 950 (16) Francia 2 106 (16) Regno Unito 184 (16) CE 3 240 (16) TAC Non pertinente Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) PRA/514GRN Danimarca 1 012 Francia 1 012 CE 5 675 (17) TAC Non pertinente Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: I, II (acque norvegesi) POK/1N2AB- Germania 2 880 Francia 463 Regno Unito 257 CE 3 600 (18) TAC Non pertinente Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: I, II (acque internazionali) POK/1/2INT CE 0 TAC Non pertinente Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens Zona: Vb (acque delle isole Færøer) POK/05B-F. Belgio 50 Germania 310 Francia 1 510 Paesi Bassi 50 Regno Unito 580 CE 2 500 TAC Non pertinente Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: I, II (acque norvegesi) GHL/1N2AB- Germania 50 Regno Unito 50 CE 100 (19) TAC Non pertinente Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: I, II (acque internazionali) GHL/1/2INT CE 0 TAC Non pertinente Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) GHL/514GRN Germania 4 038 Regno Unito 213 CE 4 800 (20) TAC Non pertinente Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) GHL/N01GRN Germania 550 CE 1 500 (21) TAC Non pertinente Specie: Sgombro Scomber scombrus Zona: IIa (acque norvegesi) MAC/02A-N. Danimarca 12 020 (22) CE 12 020 (22)  (23) TAC Non pertinente Specie: Sgombro Scomber scombrus Zona: Vb (acque delle isole Færøer) MAC/05B-F Danimarca 3 589 (24) CE 3 589 TAC Non pertinente Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: V, XII, XIV (25)  (26) RED/51214. Estonia 350 Germania 11 175 (26) Spagna 1 963 (26) Francia 1 044 (26) Irlanda 4 (26) Paesi Bassi 5 (26) Polonia 1 007 (26) Portogallo 2 346 (26) Regno Unito 27 (26) CE 16 563 (26)  (27) TAC 120 000 (26) Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: I, II (acque norvegesi) RED/1N2AB- Germania 512 Spagna 63 Francia 56 Portogallo 269 Regno Unito 100 CE 1 000 (28) TAC Non pertinente Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) RED/514GRN Germania 21 168 Francia 107 Regno Unito 150 CE 25 500 (29)  (30)  (31) TAC Non pertinente Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: Va (acque islandesi) RED/05A-IS Belgio 100 (31)  (33) Germania 1 690 (32)  (33) Francia 50 (32)  (33) Regno Unito 1 160 (32)  (33) CE 3 000 (32)  (33) TAC Non pertinente Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: Vb (acque delle isole Færøer) RED/05B-F. Belgio 45 Germania 5 796 Francia 392 Regno Unito 67 CE 6 300 TAC Non pertinente Specie: Altre specie (34) Zona: I, II (acque norvegesi) OTH/1N2AB- Germania 150 (34) Francia 60 (34) Regno Unito 240 (34) CE 450 (34)  (35) TAC Non pertinente Specie: Altre specie (36) Zona: Vb (acque delle isole Færøer) OTH/05B-F. Germania 305 Francia 275 Regno Unito 180 CE 760 TAC Non pertinente Specie: Pleuronettiformi Zona: Vb (acque delle isole Færøer) FLX/05B-F. Germania 180 Francia 140 Regno Unito 680 CE 1 000 (37) TAC Non pertinente (1)  Di cui 285 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (2)  Di cui 315 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (3)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito. (5)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920. (6)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri il contingente comunitario è pari a 18 618 t. (7)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (8)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti. (9)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (10)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti. (11)  Fatti salvi i diritti della Comunità. (12)  Soggetto a riesame alla luce di pareri scientifici. (13)  Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % del TAC di capelin per la campagna. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2004, il contingente della Comunità sarà modificata di conseguenza. (14)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (15)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (16)  Le catture accessorie fino a 1 080 di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. (17)  Di cui 2 500 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer. (18)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (19)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (20)  Di cui 400 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. (21)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. (22)  Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie). (23)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (24)  Può essere pescato nella zona IVa (acque comunitarie). (25)  Acque comunitarie e acque internazionali. (26)  Possono essere prelevate nelle divisioni IF e 3K, sottozona 2, della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputate al contingente per le zone V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 25 000 t. (27)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente per la CE è di 16 563 tonnellate. (28)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (29)  Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a Est o Ovest. (30)  3 575 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (31)  500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. (32)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco). (33)  Da pescare tra luglio e dicembre. (34)  Esclusivamente come catture accessorie. (35)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (36)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale. (37)  Compreso l'ippoglosso nero. ALLEGATO ID ZONA NAFO DELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO. Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: NAFO 2J3KL COD/N2J3KL CE 0 (1) TAC 0 (1) Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: NAFO 3NO COD/N3NO. CE 0 (2) TAC 0 (2) Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: NAFO 3M COD/N3M. CE 0 (3) TAC 0 (3) Specie: Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus Zona: NAFO 2J3KL WIT/N2J3KL CE 0 (4) TAC 0 (4) Specie: Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus Zona: NAFO 3NO WIT/N3NO. CE 0 (5) TAC 0 (5) Specie: Passera canadese Hippoglossoides platessoides Zona: NAFO 3M PLA/N3M. CE 0 (6) TAC 0 (6) Specie: Passera canadese Hippoglossoides platessoides Zona: NAFO 3LNO PLA/N3LNO. CE 0 (7) TAC 0 (7) Specie: Totano Ilex illecebrosus Zona: NAFO sottozone 3 e 4 SQI/N34. Estonia 128 (9) Lettonia 128 (9) Lituania 128 (9) Polonia 227 (9) CE  (8)  (9) TAC 34 000 Specie: Limanda Limanda ferruginea Zona: NAFO 3LNO YEL/N3LNO. Estonia  (11)  (12) Lettonia  (11)  (12) Lituania  (11)  (12) Polonia  (11)  (12) CE 290 (10) TAC 14 500 Specie: Capelin Mallotus villosus Zona: NAFO 3NO CAP/N3NO. CE 0 (13) TAC 0 (13) Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: NAFO 3L (14) PRA/N3L. Estonia 144 (15) Lettonia 144 (15) Lituania 144 (15) Polonia 144 (15) CE 144 (15)  (16) TAC 13 000 Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: NAFO 3M (17) PRA/N3M. TAC  (18) Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: NAFO 3LMNO GHL/N3LMNO Estonia  (19)  (20) Germania 408 Lettonia  (19)  (20) Lituania  (19)  (20) Polonia  (19)  (20) Spagna 5 482 Portogallo 2 313 CE 8 203 TAC 14 820 Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: NAFO 3M RED/N3M. Estonia 1 571 (21) Germania 513 (21) Spagna 233 (21) Lettonia 1 571 (21) Lituania 1 571 (21) Portogallo 2 354 (21) CE 7 813 (21)  (22) Polonia 124 (21)  (23)  (24) TAC 5 000 (21) Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: NAFO 3LN RED/N3LN. CE 0 (25) TAC 0 (25) Specie: Scorfano di Norvegia Sebastes spp. Zona: Sottozona 2, divisioni IF e 3K della NAFO RED/N1F3K. Estonia  (26) Lettonia  (26) Lituania  (26) TAC 32 500 (1)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (2)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (3)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (4)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (5)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (6)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (7)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (8)  Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia. (9)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre. (10)  Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia e solo come catture accessorie. La pesca sarà interrotta non appena prelevato l'intero contingente. (11)  Un totale di 73 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri e solo come catture necessarie. (12)  Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore. (13)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (14)  Non inclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate Punto N. Latitudine N Longitudine O 1 47°20′0 46°40′0 2 47°20′0 46°30′0 3 46°00′0 46°30′0 4 46°00′0 46°40′0 (15)  Da pescare dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o luglio al 14 settembre e dal 1o dicembre al 31 dicembre. (16)  Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia. (17)  I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: Punto N. Latitudine N Longitudine O 1 47°20′0 46°40′0 2 47°20′0 46°30′0 3 46°00′0 46°30′0 4 46°00′0 46°40′0 I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4). Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2004 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: Punto N. Latitudine N Longitudine O 1 47°55′0 45°00′0 2 47°30′0 44°15′0 3 46°55′0 44°15′0 4 46°35′0 44°30′0 5 46°35′0 45°40′0 6 47°30′0 45°40′0 7 47°55′0 45°00′0 (18)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all' di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica. Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è: Stato membro Numero massimodi navi Numero massimodi giorni di pesca Danimarca 2 131 Estonia 8 1 667 Spagna 10 257 Lettonia 4 490 Lituania 7 579 Polonia 1 100 Portogallo 1 69 Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla precedente nota (1). (19)  Un totale di 985 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri. (20)  Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di un peschereccio in possesso di un permesso speciale ai sensi dell', paragrafo 2 di pescare nell'ambito di altri contingenti di ippoglosso nero, conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate da tali pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore. (21)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture. (22)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 100 tonnellate. (23)  Può essere pescato nell'ambito di un contingente totale di 124 t. (24)  Le autorità competenti della Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, la loro intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore. (25)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'. (26)  Da prelevare nell'ambito di un contingente totale di 7 500 t in comune con Canada, Cuba, Francia (St Pierre et Miquelon), Giappone, Corea, Ucraina e USA. ALLEGATO IE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE Tutte le zone I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC. Specie: Tonno rosso Thunnus thynnus Zona: Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo BFT/AE045W Cipro  (1) Grecia 326 Spagna 6 317 Francia 6 233 Italia 4 920 Malta  (1) Portogallo 594 Tutti gli Stati membri 60 (2) CE 18 450 TAC 32 000 Specie: Pesce spada Xiphias gladius Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N SWO/AN05N Spagna 5 682,4 Portogallo 1 010,4 Tutti gli Stati membri 148,5 (3) CE 6 841,3 TAC 14 000 Specie: Pesce spada Xiphias gladius Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N SWO/AS05N Spagna 5 488,5 Portogallo 361,5 CE 5 850 TAC 15 776 Specie: Alalunga Germo alalunga Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N ALB/AN05N Irlanda 5 216,1 (4)  (6) Spagna 26 649,1 (4)  (6) Francia 6 909,1 (4)  (6) Regno Unito 402,1 (4)  (6) Portogallo 1 953,1 (4)  (6) CE 41 129,5 (4)  (5) TAC 34 500 Specie: Alalunga australe Germo alalunga Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N ALB/AS05N Spagna 1 216,6 Francia 223,6 Portogallo 474,5 CE 1 914,7 TAC 29 200 Specie: Tonno obeso Thunnus obesus Zona: Oceano Atlantico BET/ATLANT Spagna 18 838,2 Francia 8 177 Portogallo 8 922 CE 35 937,2 TAC Catture medie 1 991-1 992 Specie: Marlin azzurro Makaira nigricans Zona: Oceano Atlantico BUM/ATLANT CE 103 TAC Non pertinente Specie: Marlin bianco Tetrapturus alba Zona: Oceano Atlantico WHM/ATLANT CE 46,5 TAC Non pertinente (1)  Cipro e Malta possono pescare nell'ambito della quota ICCAT «Altri» conformemente alle tavole di concordanza ICCAT adottate nella riunione annuale del 2003. (2)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. (3)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. (4)  È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti. (5)  Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001. (6)  Conformemente all', paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente: Stato membro Numero massimo di pescherecci Irlanda 50 Spagna 730 Francia 151 Regno Unito 12 Portogallo 310 CE 1 253 ALLEGATO IF ANTARTICO Zona della CCAMLR Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC. Specie: Pesce del ghiaccio Chaenocephalus aceratus Zona: FAO 48.3 Antartico SSI/F483. TAC 2 200 (1) Specie: Pesce del ghiaccio Channichthys rhinoceratus Zona: FAO 58.5.2 Antartico LIC/F5852. TAC 150 (2) Specie: Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari Zona: FAO 48.3 Antartico ANI/F483. TAC 2 887 (3) Specie: Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari Zona: FAO 58.5.2 Antartico (5) ANI/F5852. TAC 292 (4) Specie: Austromerluzzo Dissostichus eleginoides Zona: FAO 48.3 Antartico TOP/F483. TAC 4 420 (6)  (7) Specie: Austromerluzzo Dissostichus eleginoides Zona: FAO 48.4 Antartico TOP/F484. TAC 28 (8)  (9) Specie: Austromerluzzo Dissostichus eleginoides Zona: FAO 58.5.2 Antartico TOP/F5852. TAC 2 873 (10)  (11) Specie: Krill antartico Euphausia superba Zona: FAO 48 KRI/F48. TAC 4 000 000 (12) Specie: Krill antartico Euphausia superba Zona: FAO 58.4.1 Antartico KRI/F5841. TAC 440 000 (13) Specie: Krill antartico Euphausia superba Zona: FAO 58.4.2 Antartico KRI/F5842. TAC 450 000 (14) Specie: Nototena Gobionotothen gibberifrons Zona: FAO 48.3 Antartico NOG/F483. TAC 1 470 (15) Specie: Nototena Lepidonotothen squamifrons Zona: FAO 48.3 Antartico NOS/F483. TAC 300 (16) Specie: Nototena Lepidonotothen squamifrons Zona: FAO 58.5.2 Antartico NOS/F5852. TAC 80 (17) Specie: Nototena Notothenia rossii Zona: FAO 48.3 Antartico NOR/F483. TAC 300 (18) Specie: Granchio di mare Paralomis spp. Zona: FAO 48.3 Antartico PAI/F483. TAC 1 600 (19) Specie: Pesce del ghiaccio Pseudochaenichthus georgianus Zona: FAO 48.3 Antartico SGI/F483. TAC 300 (20) Specie: Granatiere Macrourus spp. Zona: FAO 58.5.2 Antartico GRV/F5852. TAC 360 (21) Specie: Altre specie Zona: FAO 58.5.2 Antartico OTH/F5852. TAC 50 (22) Specie: Razze Rajae Zona: FAO 58.5.2 Antartico SRX/F5852. TAC 120 (23)  (24) Specie: Calamaro Martialia hyadesi Zona: FAO 48.3 Antartico SQS/F483. TAC 2 500 (25) (1)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (2)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (3)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2004 deve essere limitata a 722 tonnellate. (4)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. (5)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che: a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S; b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E; c) procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E; d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S; e) procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E; e f) procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. (6)  Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004 e per la pesca con nasse dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. (7)  Incluse 221 tonnellate di razze e 221 tonnellate di Macrorus spp. come catture accessorie. (8)  Da pescarsi esclusivamente con palangari. (9)  Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima. (10)  Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 31 novembre 2004 e alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2004. (11)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale parallelo (cfr. allegato XV). (12)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Sottozona 48.1 (KRI/F481.) 1 008 000 Sottozona 48.2 (KRI/F482.) 1 104 000 Sottozona 48.3 (KRI/F483.) 1 056 000 Sottozona 484 (KRI/F484.) 832 000 (13)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/F5841W) 277 000 Divisione 58.4.1 a est di 115° E KRI/F5841E) 163 000 (14)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. (15)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (16)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (17)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (18)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (19)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. (20)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (21)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (22)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (23)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. (24)  Per gli scopi di questa TAC le due razze devono essere considerate come un'unica specie. (25)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. ALLEGATO II POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2004 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO) Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell' del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli . Specie: Aringa (1) Clupea harengus Zona: Skagerrak e Kattegat HER/03A-BC Danimarca 17 950 Germania 160 Svezia 2 890 CE 21 000 TAC 21 000 (2) Specie: Aringa (3) Clupea harengus Zona: IIa (acque comunitarie), mare del Nord, VIId HER/2A47DX Belgio 189 Danimarca 36 377 Germania 189 Francia 189 Paesi Bassi 189 Svezia 178 Regno Unito 691 CE 38 000 TAC 38 000 (4) (1)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita. (2)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (3)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita. (4)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. ALLEGATO III MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD 1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente: — programmi speciali di controllo e di ispezione, — piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati, — controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare, — se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame. 2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento. 3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell' del regolamento (CE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti. 4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca. 5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I. 6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano. ALLEGATO IV MISURE TECNICHE TRANSITORIE 1.   Tipo di attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico 1.1.   Reti da traino 1.1.1.   Senza finestre di fuga Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga. 1.1.2.   Con finestre di fuga In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato. 1.2.   Reti da imbrocco In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm. Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri. Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 metri. Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio. 2.   Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico In deroga alle disposizioni di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo il merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all', paragrafo 5, dello stesso regolamento, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2. 3.   Taglia minima per il merluzzo bianco In deroga alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm. 4.   Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1o giugno al 31 agosto 2004 incluso. 5.   Chiusura della zona al largo di Bornholm La pesca è proibita dal 15 maggio al 31 agosto 2004 nella zona al largo di Bornholm, nella zona di mare definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: — 55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est — 55° 30′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est — 55° 00′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est — 55° 00′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est — 55° 15′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est — 55° 15′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est — 55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est 6.   Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, nel 2004 si applicano le seguenti disposizioni: a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis); b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.); c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice; d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice; e) nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi maglie di 35-69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice; f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice. 7.   Zona di protezione dell'eglefino di Rockall Tutti i tipi di pesca, eccetto quello con palangari, sono vietati nelle acque comunitarie e internazionali delimitate dalle seguenti coordinate: Punto n. Latitudine Longitudine 1 57°00′N 15°00′O 2 57°00′N 14°00′O 3 56°30′N 14°00′O 4 56°30′N 15°00′O 8.   Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque comunitarie) La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque comunitarie) è consentita unicamente tra il 1o marzo e il 15 maggio. 9.   Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all', paragrafi 1 e 1 bis e all', paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2004. 10.   Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce in sequenza le seguenti coordinate: — la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55°30′N, — latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O, — latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O, — latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O, — la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O, — la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura. 11.   Disposizioni specifiche per il golfo di Riga 11.1.   Permesso speciale di pesca 1. Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1627/94. 2. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inseriti in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno che gli Stati membri forniscono alla Commissione. I pescherecci inseriti in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti: a) la potenza motrice totale (kW) dei pescherecci compresi in ciascun elenco negli elenchi non deve superare quella constatata nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga; b) la loro potenza motrice non deve superare in alcun momento, 221 chilowatt (kW). 11.2.   Sostituzione di pescherecci o di motori 1. Un peschereccio che figura nell'elenco di cui al punto 11.1.2, può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché: a) a sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e b) la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW. 2. Un motore di un qualsiasi peschereccio figurante nell'elenco di cui al punto 11.1.2 può essere sostituito purché: a) la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro. 12.   Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli 12.1. Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da pescherecci comunitari e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati: — per le aringhe, nelle sottosezioni CIEM I, II e nelle divisioni III a Nord, IV, Vb, VI e VII b, c, d, — per gli sgombri e i sugarelli, nella sottosezione CIEM IIa e nelle divisioni III a, b, d, IV, VI e VII. 12.2. Gli sbarchi di cui al punto 12.1 sono consentiti solo nei porti designati. 12.3. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione anteriormente al 15 gennaio 2004 l'elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e, entro i 30 giorni successivi, le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 12.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati. 12.4. Il comandante di un peschereccio di cui al punto 12.1 comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato: a) il porto in cui intende entrare, b) l'ora di arrivo prevista nel porto, c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo. Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione. 12.5. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall'autorità competente presso il porto di sbarco. I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 12.4 c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 7 %. 12.6. Tutti gli acquirenti di pesce fresco dovranno pesare tutti i quantitativi ricevuti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %. In aggiunta agli obblighi di cui all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'acquirente o l'impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all', paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura. 12.7. Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono pesare i quantitativi sbarcati prima che il pesce sia trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati. In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Entro il 31 gennaio 2004 gli Stati membri devono notificare alla Commissione la loro metodologia di campionamento, che deve essere approvata dalla Commissione. 12.8. Le autorità competenti di uno Stato membro devono provvedere affinché il pesce venga pesato in presenza di un ispettore. 13.   Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco all'ovest della Scozia Fino al 31 dicembre 2004 è proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con linee dirette le seguenti coordinate geografiche: 59°05′N, 06°45′O 59°30′N, 06°00′O 59°40′N, 05°00′O 60°00′N, 04°00′O 59°30′N, 04°00′O 59°05′N, 06°45′O 14.   Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat In deroga alle disposizioni sugli attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, a decorrere dal 1o marzo 2004 si applicano le disposizioni dell'appendice 2 del presente allegato. 15.   Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)] La pesca con pescherecci a ciancioli del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2004 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: le coste americane del Pacifico, la longitudine 150° O, la latitudine 40° N, la latitudine 40° S. A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Questa disposizione non si applica tuttavia all'ultima retata di una bordata. I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali. Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata: se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo; se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua; se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua; è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare. 16.   Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda Le misure tecniche di conservazione di cui agli del regolamento (CE) n. 254/2002 si applicano temporaneamente nel 2004. 17.   Condizioni speciali per la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord a) Ai fini di questo punto, «per zona di protezione del merluzzo bianco» si intende la parte delle divisioni CIEM IV, compresa nei seguenti rettangoli CIEM, situata a oltre 12 miglia marine dalle linee di base costiere: 49E6, 48E6, 47E6, 46E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 49E8, 51E9, 50E9, 49E9, 48E9, 47E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 51F1, 50F1, 49F1, 50F2, 49F2, 46F3, 45F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38F9, 37F9, 37F0, 46E8, 45E8, 47E9, 46E9, 45E9, 44E9, 47F0, 46F0, 45F0, 44F0, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1 b) I pescherecci ai quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di pesca speciale per la pesca selettiva dell'eglefino conformemente all' del regolamento (CE) n. 1627/94 devono soddisfare le seguenti condizioni: i. comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco tranne nel caso in cui gli sbarchi siano effettuati entro i periodi specificati dallo Stato membro; ii. effettuare tali sbarchi esclusivamente nei porti che saranno designati dallo Stato membro di bandiera; iii. presentare la/le pagina/e pertinente/i del giornale di bordo alle autorità nazionali prima di iniziare lo sbarco delle catture detenute a bordo; iv. non sbarcare il pesce detenuto a bordo prima di avere ottenuto la relativa autorizzazione dalle autorità nazionali competenti; v. detenere a bordo non oltre il 5 % del merluzzo bianco quale percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti sul peschereccio; vi. non trasbordare pesce in mare; vii. pescare esclusivamente al di fuori della zona di protezione del merluzzo bianco; viii. non transitare all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco a meno che gli attrezzi di pesca a bordo non siano correttamente fissati; ix. non tenere a bordo o utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm. c) I permessi di pesca speciali di cui alla lettera b) non sono rilasciati per un periodo superiore a tre mesi. d) Non sono rilasciati permessi di pesca speciali con validità nell'arco dei tre mesi successivi alla data di scadenza di un precedente permesso di pesca speciale detenuto dallo stesso peschereccio se si è verificata una delle seguenti circostanze durante il periodo di validità del permesso: i. all'atto dell'ispezione da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è constatata la presenza a bordo del peschereccio di oltre il 5 % di merluzzo bianco, misurato in peso vivo quale percentuale di tutto il pesce a bordo del peschereccio; ii. il peschereccio non fornisce un rapporto SCP o, in caso di mancato funzionamento del sistema SCP, un rapporto di posizione manuale, o fornisce un falso rapporto di posizione; iii. all'atto dell'ispezione di uno sbarco da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertato che il peschereccio ha sbarcato o detenuto a bordo oltre il 10 % in più di pesce di qualsiasi specie (in peso vivo) rispetto al quantitativo della specie in questione dichiarato nella/nelle pagina/e del giornale di bordo presentato ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii; iv. un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta procedendo al trasbordo di pesce su un altro peschereccio in mare; v. un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta sbarcando pesce senza aver ottenuto la relativa autorizzazione ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iv; vi. un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio si trova all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco mentre i suoi attrezzi non sono legati e riposti; vii. all'atto dell'ispezione da parte di un servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertata l'inosservanza da parte del peschereccio delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio n. 850/98; viii. un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio sta sbarcando pesce senza avere precedentemente presentato la/le pagina/e del giornale di bordo ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii. (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8). Allegato IV, appendice 1 Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA» Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe. La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco. Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati. È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1). Collocazione della finestra La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2). Dimensioni della finestra La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3). La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri. Pezza di rete della finestra Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri. Altre caratteristiche Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri. Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento. La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola. È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 − 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia). Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra Allegato IV, appendice 2 Attrezzi trainati: Skagerrak e Kattegat Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati Specie Dimensioni delle maglie (millimetri) <16 16-31 32-69 70-89 (5) ≥90 Percentuale minima di specie bersaglio 50 % 50 % 20 % 50 % 20 % 30 % Nessuna, Cicerelli (Ammodytidae) (3) x x x x x x x Cicerelli (Ammodytidae) (4) x x x x x Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) x x x x x Melù (Micromesistius poutassou) x x x x x Tracina drago (Trachinus draco) (1) x x x x x Molluschi (eccetto Sepia) (1) x x x x x Aguglia (Belone belone) (1) x x x x x Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1) x x x x x Argentine (Argentina spp.) x x x x x Spratto (Sprattus sprattus) x x x x x Anguilla (Anguilla, anguilla) x x x x x Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) x x x x x Sgombro (Scomber spp.) x x x Sugarello (Trachurus spp.) x x x Aringa (Clupea harengus) x x x Gamberello boreale (Pandalus borealis) x x x Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) x x x Merlano (Merlangius merlangus) x x Scampo (Nephrops norvegicus) x x Tutti gli altri organismi marini x (1)  Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base. (2)  4 miglia al di fuori dalle linee di base. (3)  Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat. (4)  Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat. (5)  Quando si usano maglie di queste dimensioni dopo il 1o marzo 2004, il sacco e l'avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate. ALLEGATO V LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI Disposizioni generali 1. Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. 2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche: a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud); Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV a,b,c, IIIa nord e IIa CE); Scozia occidentale (divisione CIEM VIa); Manica orientale (divisione CIEM VIId) e Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa). b) Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con appropriati sistemi di controllo, si applica la seguente definizione dell'area della Scozia occidentale, divisione CIEM VIa: la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche: 60°00′N, 04°00′O 59°45′N, 05°00′O 59°30′N, 06°00′O 59°00′N, 07°00′O 58°30′N, 08°00′O 58°00′N, 08°00′O 58°00′N, 08°30′O 56°00′N, 08°30′O 56°00′N, 09°00′O 55°00′N, 09°00′O 55°00′N, 10°00′O 54°30′N, 10°00′O. 3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona e fuori dal porto»: a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; o b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi. Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b). 4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca: a) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm; b) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm; c) reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti; d) palangari demersali; e) reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 80 mm e 99 mm; f) reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm; Sforzo di pesca 5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6. 6. a) Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I. Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca Zona di cui al punto Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 4a 4b 4c 4d 4e 4f 2a. Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda 10 14 14 17 22 20 b) Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione. c) La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati. Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a). d) Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II. Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi. Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni Zona di cui al punto 2 Attrezzi di cui al punto 4 Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1) Giorni 2(a) 4(a) e 4 (e) Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nessuna limitazione di giorni 2(a) 4(a) Meno del 5 % di merluzzo bianco 100 — 120 mm fino a 14 oltre 120 mm fino a 15 2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord 4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero fino a 16 giorni 2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d 4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2) Fino a 20 giorni Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi. e) Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni. Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare. Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari. f) In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari. a) Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I. Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca Zona di cui al punto Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 4a 4b 4c 4d 4e 4f 2a. Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda 10 14 14 17 22 20 b) Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione. c) La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati. Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a). d) Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II. Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi. Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni Zona di cui al punto 2 Attrezzi di cui al punto 4 Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1) Giorni 2(a) 4(a) e 4 (e) Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nessuna limitazione di giorni 2(a) 4(a) Meno del 5 % di merluzzo bianco 100 — 120 mm fino a 14 oltre 120 mm fino a 15 2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord 4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero fino a 16 giorni 2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d 4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2) Fino a 20 giorni Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi. e) Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni. Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare. Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari. f) In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari. 7. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2. Quando il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica l'uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I. L'uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza: — Nel corso di una determinata uscita in mare il peschereccio può detenere a bordo un unico attrezzo da pesca; — Prima di ogni uscita in mare il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo. Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca. 8. Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4. 9. a) In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione. b) In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. a) In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione. b) In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. 10. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca. b) Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. c) Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. d) Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7. e) Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca. b) Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. c) Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. d) Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7. e) Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. 11. Un peschereccio che non abbia un'attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 12. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. Controllo, ispezione e sorveglianza 13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2. 14. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione. 15. Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro: — il nome del porto, — l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto, — i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg. 16. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. Tabella III — Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali Zona definita al punto: Volume delle specie in tonnellate Merluzzo bianco PN DP 2a. Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda 1 2 PN — Previa notifica di cui al punto 16. DP — Porto designato di cui al punto 17. 17. Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP). Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all' del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri. 18. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 2 (5) del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. 19. È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori. 20. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescato in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 17, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare. 21. In deroga alle condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all' del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all', paragrafo 1 del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall', paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica. 22. In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all' possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore. (1)  verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE. (2)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004. (3)  verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE. (4)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004. (5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23). ALLEGATO VI SFORZO DI PESCA PER I PESCHERECCI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK 1. Tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm. 2. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»: a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo; b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi. 3. Entro il 1o marzo 2004, ogni Stato membro istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2001, 2002 e 2003 e per ogni peschereccio battente la sua bandiera o immatricolato nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni: a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio; b) la potenza motrice installata del peschereccio espressa in chilowatt, misurata conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (1); c) il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm; d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt. 4. Ogni Stato membro calcola i seguenti aspetti: a) i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d); b) la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2001-2003. 5. Ogni Stato membro garantisce che il numero di chilowatt-giorni nel 2004 per i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi quello del 2003, come calcolato al punto 4, lettera a). 6. Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 giugno 2004, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003, in conformità delle seguenti norme: a) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2004; b) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia compresa tra 300 000 000 e 500 000 000 esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a); c) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia inferiore a 300 000 000 esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2004. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo. (1)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11). ALLEGATO VII PARTE I LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI Zona di pesca Attività di pesca Numero di licenze Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento Acque norvegesi (1) e zona di pesca intorno a Jan Mayen Aringa, a nord di 62°00′ N 75 55 Acque estoni (2) Merluzzo bianco, aringa salmone e spratto 250 70 Acque delle isole Færøer Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer 26 13 Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O 8 4 Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. 70 26 Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O. 70 20 Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. 70 22 Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù». 34 20 Pesca con il palangaro 10 6 Pesca dello sgombro 12 12 Pesca dell'aringa a nord di 62°N 21 21 Islanda Tutte le attività di pesca 18 5 Acque lettoni (2) Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto 130 38 Pesca del salmone 40 15 Acque lituane (2) Tutte le attività di pesca 300 60 Acque della Federazione russa Tutte le attività di pesca pm pm Pesca del merluzzo bianco pm pm Pesca dello spratto pm pm PARTE II LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE Stato di bandiera Attività di pesca Numero di licenze Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento Norvegia (3) Aringa, a nord di 62°00′ N 18 18 Estonia (4) Aringa, salmone, spratto 106 63 Merluzzo bianco 30 15 Isole Færøer Sgombro, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f;h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30′ N) 14 14 Aringa a nord di 62°00′ N 21 21 Aringa, IIIa 4 4 Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) 15 15 Molva e brosmio 20 10 Melù, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O) 20 20 Molva azzurra 16 16 Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS) 3 3 Lettonia (4) Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId 90 45 Salmone, IIId 4 2 Lituania (4) Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId 70 40 (5) Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto) 5 4 Federazione russa Aringa, IIId (acque della Svezia) pm pm Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca) pm pm Barbados Mazzancolle  (6) (acque della Guiana francese) 5 pm (7) Lutiani (8) (acque della Guiana francese) 5 pm Guiana Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese) pm pm (4) Suriname Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese) 5 pm (9) Trinidad e Tobago Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese) 8 pm (10) Giappone Tonno (11) (acque della Guiana francese) pm Corea Tonno (7) (acque della Guiana francese) pm pm (6) Venezuela Lutiani (4) (acque della Guiana francese) 41 pm Squali (4) (acque della Guiana francese) 4 pm PARTE III DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL', PARAGRAFO 2 (1)  In attesa dei risultati dell consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (2)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004. (3)  In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. (4)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004. (5)  Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco. (6)  Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza. (7)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200. (8)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza. Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione. (9)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm. (10)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350. (11)  Da catturarsi esclusivamente con palangari. ALLEGATO VIII PARTE I INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate Dopo ogni operazione di pesca: 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo; 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca; 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture; 1.4. il metodo di pesca utilizzato. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra: 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»; 2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo; 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo; 2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità: 3.1. il nome del porto; 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee: 4.1. la data e l'ora della comunicazione; 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL; 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio. PARTE II LOG-BOOK MODEL ALLEGATO IX CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti: 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie; c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca. Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata. 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie; c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie; d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; f) i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona. Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita. 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie; c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie; c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante; b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza; c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi; d) l'identificazione del tipo di messaggio; e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave. 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4. 2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. 3. Nome della stazione radio Indicativo di chiamata della stazione radio Lyngby OXZ Land's End GLD Valentia EJK Malin Head EJM Torshavn OXJ Bergen LGN Farsund LGZ Florø LGL Rogaland LGQ Tjøme LGT Ålesund LGA Ørlandet LFO Bodø LPG Svalbard LGS Blåvand OXB Gryt GRYT RADIO Göteborg SOG Turku OFK 4.   Forma delle comunicazioni Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine: — nome della nave, — indicativo di chiamata; — lettere e cifre esterne di identificazione, — il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi; — l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice: — messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN», — messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT», — messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES», — messaggio settimanale: «WKL», — messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»; — la data, l'ora e la posizione geografica; — divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca; — data in cui si prevede di cominciare la pesca; — i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; — i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; — la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; — i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; — il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo; — i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; — il nome del comandante. 5. Berici (Beryx spp.), ALF Passera canadese (Hippoglossoides platessoides), PLA Acciuga (Engraulis encrasicholus), ANE Rana pescatrice (Lophius spp.), MNZ Argentina (Argentina sphyraena), ARG Pesce castagna (Brama brama), POA Squalo elefante (Cetorinhus maximus), BSK Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo), BSF Molva azzurra (Molva dypterygia), BLI Melù (Micromesistius poutassou), WHB Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii), BOB Merluzzo bianco (Gadus morhua), COD Gamberetto grigio (Crangon crangon), CSH Calamari (Loligo spp.), SQC Spinarolo (Squalus acanthias), DGS Musdee(Phycis spp.), FOR Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides), GHL Eglefino (Melanogrammus aeglefinus), HAD Nasello (Merluccius merluccius), HKE Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus), HAL Aringa (Clupea harengus), HER Sugarello (Trachurus trachurus), HOM Molva (Molva molva), LIN Sgombro (Scomber scombrus), MAC Lepidorombi (Lepidorhombus spp.), LEZ Gamberello boreale (Pandalus borealis), PRA Scampo (Nephrops norvegicus), NEP Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii), NOP Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus), ORY Altre OTH Passera di mare (Pleuronectes platessa), PLE Merluzzo giallo (Pollachius pollachius), POL Smeriglio (Lamma nasus), POR Scorfani (Sebastes spp.), RED Occhialone (Pagellus bogaraveo), SBR Granatiere (Coryphaenoides rupestris), RNG Merluzzo carbonaro (Pollachius virens), POK Salmone atlantico (Salmo salar), SAL Cicerelli (Ammodytes spp.), SAN Sardina (Sardina pilchardus), PIL Squalo (Selachii, Pleurotremata), SKH Mazzancolle (Penaeidae), PEZ Spratto (Sprattus sprattus), SPR Totani (Illex spp.), SQX Tonni (Thunnidae), TUN Brosmio (Brosme brosme), USK Merlano (Merlangus merlangus), WHG Limanda (Limanda ferruginea), YEL ALLEGATO X ELENCO DI SPECIE Nome comune Nome scientifico Codice alfa a 3 lettere Pesci demersali Merluzzo bianco Gadus morhua COD Eglefino Melanogrammus aeglefinus HAD Scorfano di Norvegia Sebastes spp. RED Sebaste Sebastes marinus REG Sebaste(di acqua profonda) Sebastes mentella REB Scorfano Sebastes fasciatus REN Nasello atlantico Merluccius bilinearis HKS Musdea atlantica (1) Urophycis chuss HKR Merluzzo carbonaro Pollachius virens POK Passera canadese Hippoglossoides platessoides PLA Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus WIT Limanda Limanda ferruginea YEL Merluzzo artico Boreogadus saida POC Granatiere Coryphaenoides rupestris RNG Granatiere Macrourus berglax RHG Cicerelli Ammodytes sp. SAN Scazzone Myoxocephalus sp. SCU Sarago americano Stenotomus chrysops SCP Tautoga Tautoga onitis TAU Tile gibboso Lopholatilus chamaeleonticeps TIL Musdea americana (1) Urophycis tenuis HKW Bavose lupe (NS) Anarhicas sp. CAT Lupo di mare Anarhichas lupus CAA Bavosa lupa Anarhichas minor CAS Ippoglosso nero Reinharditius hippoglossoides GHL Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus HAL Limanda americana Pseudopleuronectes americanus FLW Rombo dentato Paralichthys dentatus FLS Rombo canadese Scophthalmus aquosus FLD Pleuronettiformi (NS) Pleuronectiformes FLX Rana pescatrice americana Lophius americanus ANG Caponi americani Prionotus sp. SRA Tomcod Melù Microgadus tomcod TOM Antimora blu Antimora rostrata ANT Melù Micromesistius poutassou WHB Tordo americano Tautogolabrus adspersus CUN Brosmio Brosme brosme USK Merluzzo bianco Gadus ogac GRC Molva azzurra Molva dypterygia BLI Molva Molva molva LIN Pesci demersali (NS) GRO Pesci pelagici Aringa Clupea harengus HER Sgombro Scomber scombrus MAC Fieto americano Peprilus triacanthus BUT Alaccia americana Brevoortia tyrannus MHA Costardella Scomberesox saurus SAU Sardoncino americano Anchoa mitchilli ANB Pesce serra Pomatomus saltatrix BLU Carongo cavallo Caranx hippos CVJ Tombarello Auxis thazard FRI Maccarello reale Scomberomourus cavalla KGM Maccarello reale maculato Scomberomourus maculatus SSM Pesce vela del Pacifico Istiophorus platypterus SAI Marlin bianco Tetrapturus albidus WHM Marlin azzurro Makaira nigricans BUM Ciclottero Cyclopterus lumpus LUM Ombrina americana Menticirrhus saxatilis KGF Pesce palla maculato Sphoeroides maculatus PUF Licodi (NS) Lycodes sp. ELZ Blennio viviparo americano Macrozoarces americanus OPT Pesce spada Xiphias gladius SWO Tonno bianco Thunnus alalunga ALB Palamita Sarda sarda BON Tonnetto Euthynnus alletteratus LTA Tonno obeso Thunnus obesus BET Tonno rosso Thunnus thynnus BFT Tonnetto striato Katsuwonus pelamis SKJ Tonno albacora Thunnus albacares YFT Sgombri (NS) Scombridae TUN Pesci ossei pelagici (NS) PEL Invertebrati Calamaro Loligo pealei SQL Totano Illex illecebrosus SQI Totani; calamari (NS) Loliginidae, Ommastrephidae SQU Cannolicchio dell'Atlantico Ensis directus CLR Cappa dura Mercenaria mercenaria CLH Polichetti (NS) Polycheata WOR Limule Limulus polyphemus HSC Invertebrati acquatici (NS) Invertebrata INV Altri pesci Falsa aringa atlantica Alosa pseudoharengus ALE Ricciole Seriola sp. AMX Grongo americano Conger oceanicus COA Anguilla americana Anguilla rostrata ELA Missina Myxine glutinosa MYG Alaccia americana Alosa sapidissima SHA Argentine (NS) Argentina sp. ARG Cappa artica Arctica islandica CLQ Cappa molle Mya arenaria CLS Cappa americana Spisula solidissima CLB Cappa Spisula polynyma CLT Bivalvi (NS) Prionodesmacea, Teleodesmacea CLX Canestrello americano Argopecten irradians SCB Canestrello calico Argopecten gibbus SCC Canestrello d'Islanda Chylamys islandica ISC Cappasanta americana Placopecten magellanicus SCA Pettinidi (NS) Pectinidae SCX Ostrica della Virginia Crassostrea virginica OYA Mitilo comune Mytilus edulis MUS Busici (NS) Busycon sp. WHX Chiocciole di scogliera (NS) Littorina sp. PER Molluschi marini (NS) Mollusca MOL Ombrina Micropogonias undulatus CKA Aguglia americana Strongylura marina NFA Salmone atlantico Salmo salar SAL Latterino menidia Menidia menidia SSA Alaccia vessillifera Opisthonema oglinum THA Alepocefalo Alepocephalus bairdii ALC Ombrina nera Pogonias cromis BDM Perchia nera Centropristis striata BSB Alosa canadese Alosa aestivalis BBH Capelin Mallotus villosus CAP Salmerini (NS) Salvelinus sp. CHR Cobia Rachycentron canadum CBA Leccia dei Caraibi Trachinotus carolinus POM Alosa americana Dorosoma cepedianum SHG Bum (NS) Pomadasyidae GRX Granciporro atlantico giallo Cancer irroratus CRK Granchio nuotatore Callinectes sapidus CRB Granchio comune Carcinus maenas CRG Granciporro atlantico rosso Cancer borealis CRJ Grancevola artica Chionoecetes opilio CRQ Granchio rosso di fondale Geryon quinquedens CRR Granchio reale Lithodes maia KCT Crostacei reptanti (NS) Reptantia CRA Astice americano Homarus americanus LBA Gamberello boreale Pandalus borealis PRA Gamberetto rosa Pandalus montagui AES Mazzancolle (NS) Penaeus sp. PEN Gobetti del Pacifico Pandalus sp. PAN Crostacei di mare (NS) Crustacea CRU Ricci di mare Strongylocentrotus sp. URC Alosa Alosa mediocris SHH Pesce lanterna Notoscopelus sp. LAX Muggini (NS) Mugilidae MUL Fieto americano Peprilus alepidotus (=paru) HVF Pesce burro maculato Orthopristis chrysoptera PIG Sperlano Osmerus mordax SMR Ombrina ocellata Sciaenops ocellatus RDM Pagro Pagrus pagrus RPG Suro americano Trachurus lathami RSC Perchia americana Diplectrum formosum PES Sarago americano Archosargus probatocephalus SPH Corvina striata Leiostomus xanthurus SPT Ombrina dentata Cynoscion nebulosus SWF Ombrina dentata Cynoscion regalis STG Persicospigola striata Morone saxatilis STB Storioni (NS) Acipenseridae STU Tarpon Tarpon (=megalops) atlanticus TAR Trote (NS) Salmo sp. TRO Persicospigola americana Morone americana PEW Berici (NS) Beryx sp. ALF Spinarolo Squalus acantias DGS Spinaroli (NS) Squalidae DGX Squalo toro Odontaspis taurus CCT Smeriglio Lamna nasus POR Squalo mako Isurus oxyrinchus SMA Squalo grigio Carcharhinus obscurus DUS Verdesca Prionace glauca BSH Squaliformi (NS) Squaliformes SHX Squalo musoguzzo Rhizoprionodon terraenova RHT Sagrì nero Centroscyllium fabricii CFB Squalo di Groenlandia Sonmnousus microcephalus GSK Squalo elefante Cetorhinus maximus BSK Razze (NS) Raja sp. SKA Razza Leucoraja erinacea RJD Razza Amblyraja hyperborea RJG Razza Dipturus laevis RJL Razza occhiata Leucoraja ocellata RJT Razza stellata Amblyraja radiata RJR Razza Malcoraja senta RJS Razza Bathyraja spinicauda RJO Pesci ossei (NS) FIN (1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss. ALLEGATO XI FODERONI AUTORIZZATI 1.   Foderone superiore tipo ICNAF Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti: a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'; b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco; c) la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco. 2.   Foderone superiore a fascia multipla Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che: i) ogni pezza: a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco; b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e c) non sia più lunga di dieci maglie; e ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso. FODERONE DI TIPO POLACCO 3.   Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato) Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco. ALLEGATO XII TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1) Specie Pesci senza visceri né branchie, anche spellati; freschi, refrigerati, congelati o salati Interi Decapitati Decapitati e senza coda Decapitati e sezionati Merluzzo bianco 41 cm 27 cm 22 cm 27/25 cm (2) Ippoglosso nero 30 cm N/A N/A N/A Passera canadese 25 cm 19 cm 15 cm N/A Limanda 25 cm 19 cm 15 cm N/A (1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale. (2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati. ALLEGATO XIII REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO) ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA Tipo di informazione Codice standard Nome della nave 01 Nazionalità della nave 02 Numero di registrazione della nave 03 Porto di registrazione 04 Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi) 10 Tipo di attrezzo Data — giorno 20 — mese 21 — anno 22 Posizione — latitudine 31 — longitudine 32 — zona statistica 33 N. di cale nel periodo di 24 ore (1) 40 N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1) 41 Nomi delle specie (Allegato II) Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo) 50 Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce 61 Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione 62 Rigetti quotidiani di ciascuna specie 63 Luogo di trasbordo 70 Data o date di trasbordo 71 Firma del comandante 80 CODICI DEGLI ATTREZZI Categoria di attrezzi Abbreviazione standard Codice Reti da circuizione Rete da circuizione a chiusura PS — Reti da circuizione azionate da un natante PS1 — Reti da circuizione azionate da un natanti PS2 Rete da circuizione senza chiusura (lampara) LA Sciabiche SB Sciabiche da natante SV — Sciabica danese SDN — Sciabica scozzese SSC — Sciabica a coppia SPR Sciabiche (non specificato) SX Reti da traino Nasse FPO Reti a strascico — Sfogliare TBB — Reti a strascico a divergenti (1) OTB — Rete a strascico a coppia PTB — Reti a strascico per scampi TBN — Reti da traino pelagiche per gamberetti TBS — Reti a strascico (non specificato) TB Reti da traino pelagiche — Rete da traino pelagica a divergenti OTM — Rete a strascico a coppia PTM — Reti da traino pelagiche per gamberetti TMS — Reti da traino pelagiche (non specificato) TM Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante) OTT Reti da traino a divergenti (non specificato) OT Reti a traino a coppia (non specificato) PT Altre reti da traino (non specificato) TX Draghe Draghe tirate da natanti DRB Draghe a mano DRH Reti da raccolta Reti da raccolta portatili (bilance) LNP Reti da raccolta manovrate da natanti LNB Reti da raccolta fisse manovrate da terra LNS Reti da raccolta (non specificato) LN Reti da lancio Giacchi FCN Reti da lancio (non specificato) FG Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti Reti da posta (ancorata) GNS Reti da posta derivanti GND Reti da posta circuitanti GNC Reti da posta a pali GNF Tremagli GTR Reti combinate (da imbrocco-tremagli) GTN Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato) GEN Reti da imbrocco (non specificate) GN Trappole Trappole (reti trappola non coperte) FPN Cogolli FYK Reti fisse a corrente FSN Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc. FWR Trappole di superficie FAR Trappole (non specificato) FIX Ami e palangari Lenze a mano (3) LHP Lenze a canna meccanizzate (3) LHM Palangari fissi LLS Palangari derivanti LLD Palangari (non specificato) LL Lenze al traino LTL Ami e palangari (non specificato) (4) LX Rampini e arponi Arponi HAR Macchine per la raccolta Pompe HMP Draghe automatiche HMD Macchine per la raccolta (non specificato) HMX Attrezzi diversi  (5) MIS Attrezzi per la pesca sportiva RG Attrezzi non noti o non specificati NK CODICI DEI PESCHERECCI A.   Tipi principali di peschereccio Codice FAO Tipo di peschereccio BO Nave guardapesca CO Nave per la formazione alla pesca DB Nave draga (non continua) DM Nave draga (continua) DO Nave da traino a sfogliara DOX Nave draga n.s.a. FO Nave per trasporto di pesce FX Nave da pesca n.s.a. GO Peschereccio con reti a circuizione HOX Nave madre n.s.a. HSF Nave madre officina KO Nave ospedale LH Peschereccio con lenze a mano LL Peschereccio a palangari LO Peschereccio con lenze LP Peschereccio con lenze e canne LT Peschereccio con lenze trainate MO Navi polivalenti MSN Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano MTG Peschereccio per traino a reti derivanti MTS Peschereccio per traino e circuizione NB Peschereccio con un'unica rete da raccolta NO Peschereccio con reti da raccolta NOX Peschereccio con reti da raccolta n.s.a. PO Peschereccio con ittiopompe SN Peschereccio con sciabica danese SO Peschereccio per rete a circuizione SOX Peschereccio per rete a circuizione n.s.a. SP Peschereccio a cianciolo SPE Peschereccio a cianciolo di tipo europeo SPT Peschereccio con reti a circuizione per tonni TO Peschereccio per traino TOX Pescherecci per traino n.s.a. TS Peschereccio da traino laterale TSF Peschereccio da traino laterale congelatore TSW Peschereccio da traino laterale per pesce fresco TT Peschereccio per traino poppiero TTF Peschereccio congelatore per traino poppiero TTP Nave officina per traino poppiero TU Peschereccio per rete da traino con buttafuori WO Natante posa trappole WOP Natante posa nasse WOX Natante posa trappole n.s.a. ZO Nave da ricerca alieutica DRN Peschereccio con reti da posta derivanti n.s.a. = non specificato altrove B.   Principali attività delle navi Codice Alfa Categoria ANC Cala DRI Pesca con rete derivante FIS Pesca HAU Salpamento PRO Trattamento STE Trattamento con vapore TRX Trasbordo (carico o scarico) OTH Altre (da specificare) (1)  Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo. (2)  Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2. (3)  Inclusa la tecnica detta «jigging». (4)  Il codice LDV per i palangari manovati dai dory è mantenuto per la regitrazione dei dati storici. (5)  Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica. ALLEGATO XIV ZONA NAFO Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell', paragrafo 2 ANG/N3NO. Lophius americanus Rana pescatrice americana CAA/N3LMN. Anarhichas lupus Lupo di mare CAT/N3LMN. Anarhichas spp. Bavose lupe HAD/N3NO. Melanogrammus aeglefinus Eglefino HAL/N23KL. Hippoglossus hippoglossus Ippoglosso atlantico HAL/N3M. Hippoglossus hippoglossus Ippoglosso atlantico HAL/N3NO. Hippoglossus hippoglossus Ippoglosso atlantico HKR/N2J3KL Urophycis chuss Musdea atlantica HKR/N3MNO. Urophycis chuss Musdea americana HKS/N3NLMO Merlucius bilinearis Scorfano di Norvegia HKW/N2J3KL Urophycis tenuis Musdea americana RED/N3O. Sebastes spp. Scorfano di Norvegia RHG/N23. Macrourus berglax Granatiere SKA/N2J3KL Raja spp. Razze SKA/N3M. Raja spp. Razze SKA/N3NO. Raja spp. Razze VFF/N3LMN. — Pesci non sottoposti a cernita, non identificati WIT/N3M. Glyptocephalus cynoglossus Passera lingua di cane YEL/N3M. Limanda ferruginea Limanda ALLEGATO XV DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR Specie bersaglio Zona Periodo di divieto Notothenia rossii FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare Tutto l'anno FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud Pesci a pinne FAO 48.1 Antartico (1) Tutto l'anno FAO 48.2 Antartico (1) Gobionotothen gibberifrons FAO 48.3 Tutto l'anno Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Dissostichus spp FAO 48.5 Antartico Dall'1.12.2003 al 30.11.2004 Dissostichus spp FAO 88.3 Antartico (1) Tutto l'anno FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2) FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E (1) FAO 88.2 Atartico a nord di 65° S (1) FAO 58.4.4 Antartico (1) FAO 58.6 Antartico (1) FAO 58.7 Antartico (1) Lepidonotothen squamifrons FAO 58.4.4 (1) Tutto l'anno Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari eDissostichus eleginoides FAO 58.5.2 Antartico Dall'1.12.2003 al 30.11.2004 Dissostichus mawsoni FAO 48.4 Antartico (2) Tutto l'anno (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica. (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE). ALLEGATO XVI LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2003/2004 Sottozona/Divisione Regione Campagna SSRU Dissostichus spp. Limiti di cattura (in t) Limite delle catture accessorie (tonnellate) Razze Macrourus spp. Altre specie 48.6 A nord di 60°S Dall'1.3.2004 al 31.8.2004 A 455 50 73 20 A sud di 60°S Dal 15.2.2004 al 15.10.2004 tutte 455 50 73 20 88.1 Tutte le sottozone Dall'1.12.2003 al 31.08.2004 A 0  (1)  (1) 0 B 80  (1)  (1) 20 C 223  (1)  (1) 20 D 0  (1)  (1) 0 E 57  (1)  (1) 20 F 0  (1)  (1) 0 G 83  (1)  (1) 20 H 786  (1)  (1) 20 I 776  (1)  (1) 20 J 316  (1)  (1) 20 K 749  (1)  (1) 20 L 180  (1)  (1) 20 Totale sottozone 3 250 163 520 (1)   Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona: — Razze: 5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore — Macrourus spp.: 16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. — Altre specie: 20 tonnellate per SSRU.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2003/2287 — Entrata in vigore | Portale Normativo