Art. 38

Ispezioni nei porti

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare quantitativi di ippoglosso nero siano sottoposte a un'ispezione in porto in un conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO. 2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori. 3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione. 4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all'ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2287:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Regolamento (UE) 2003/2287 — Ispezioni nei porti | Portale Normativo