Art. 38 · Ispezioni nei porti

Art. 38

Ispezioni nei porti

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare quantitativi di ippoglosso nero siano sottoposte a un'ispezione in porto in un conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO. 2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori. 3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione. 4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all'ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.
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