Art. 42 · Divieti e limiti di cattura

Art. 42

Divieti e limiti di cattura

In vigore dal 19 dic 2003
1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. 2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XVI nelle sottozone e divisioni in esso indicate. SEZIONE 2 Pesca sperimentale
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