Art. 45
Disposizioni speciali
In vigore dal 19 dic 2003
1. Le attività di pesca sperimentale di cui all' sono svolte in conformità con le disposizioni dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98, per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Nelle attività di pesca in questione, oltre alle misure citate, è inoltre vietato il rigetto in mare delle frattaglie.
2. Le navi partecipanti alla pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:
a)
le navi hanno il divieto di scaricare in mare:
i)
olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
ii)
immondizie;
iii)
residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;
iv)
pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo); oppure
v)
acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi.
b)
Nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona.
c)
La pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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