Art. 7
Tasso di contributo finanziario
In vigore dal 12 dic 2002
1. Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili.
2. Su richiesta dell'offerente, il tasso massimo di finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione d'informazione specifica che presenti un interesse eccezionale come definito nell'invito a presentare proposte.
Storico versioni
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