Art. 8

Convenzione

In vigore dal 12 dic 2002
1.   Sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento e nell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari di un finanziamento comunitario e gli importi da assegnare. 2.   I diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione formano oggetto di una convenzione stipulata tra la Commissione e i beneficiari.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2002/2208 — Convenzione | Portale Normativo