Art. 10
Informazione del comitato del FEAOG
In vigore dal 12 dic 2002
Il comitato del Fondo è informato:
a)
del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;
b)
delle azioni d'informazione specifiche e dei programmi di attività annuali che hanno beneficiato di una sovvenzione;
c)
delle attività intraprese su iniziativa della Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 814/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2002:2208:oj#art-10