Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2002
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «azione d'informazione specifica» ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000: un evento informativo limitato nel tempo e nello spazio, realizzato in base ad un unico bilancio; b) «programma di attività annuale» ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000: un insieme comprendente da due a cinque azioni d'informazione specifiche; c) «azioni d'informazione»: le azioni d'informazione specifiche e i programmi di attività annuali.
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