Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2002
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a)
«azione d'informazione specifica» ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000: un evento informativo limitato nel tempo e nello spazio, realizzato in base ad un unico bilancio;
b)
«programma di attività annuale» ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000: un insieme comprendente da due a cinque azioni d'informazione specifiche;
c)
«azioni d'informazione»: le azioni d'informazione specifiche e i programmi di attività annuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2002:2208:oj#art-2