Art. 6
Criteri di selezione e di aggiudicazione delle azioni
In vigore dal 12 dic 2002
1. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario, l'offerente deve dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria.
2. Le sovvenzioni sono assegnate sulla base dei criteri di qualità e di costo-efficacia enunciati nell'invito a presentare proposte.
Storico versioni
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