Art. 6

Criteri di selezione e di aggiudicazione delle azioni

In vigore dal 12 dic 2002
1.   Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario, l'offerente deve dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria. 2.   Le sovvenzioni sono assegnate sulla base dei criteri di qualità e di costo-efficacia enunciati nell'invito a presentare proposte.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2002/2208 — Criteri di selezione e di aggiudicazione delle azioni | Portale Normativo