Art. 4

Condizioni di ammissibilità per gli offerenti

In vigore dal 12 dic 2002
1.   Le organizzazioni e le associazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni: a) essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private; nel caso di programmi di attività annuali realizzati in partenariato, anche i partner devono essere privati; b) non avere scopo di lucro; c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni; 2.   Le persone di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni. 3.   Nel caso in cui la convenzione di cui all' dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una cauzione bancaria di importo equivalente, secondo il modello fornito dai servizi della Commissione. Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2002/2208 — Condizioni di ammissibilità per gli offerenti | Portale Normativo