Art. 4
Condizioni di ammissibilità per gli offerenti
In vigore dal 12 dic 2002
1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private; nel caso di programmi di attività annuali realizzati in partenariato, anche i partner devono essere privati;
b)
non avere scopo di lucro;
c)
essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni;
2. Le persone di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni.
3. Nel caso in cui la convenzione di cui all' dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una cauzione bancaria di importo equivalente, secondo il modello fornito dai servizi della Commissione.
Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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