Art. 8
Convenzione
In vigore dal 12 dic 2002
1. Sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento e nell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari di un finanziamento comunitario e gli importi da assegnare.
2. I diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione formano oggetto di una convenzione stipulata tra la Commissione e i beneficiari.
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