Art. 7 · Tasso di contributo finanziario

Art. 7

Tasso di contributo finanziario

In vigore dal 12 dic 2002
1.   Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili. 2.   Su richiesta dell'offerente, il tasso massimo di finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione d'informazione specifica che presenti un interesse eccezionale come definito nell'invito a presentare proposte.
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