Art. 19
Cittadini degli Stati membri
In vigore dal 27 set 2001
Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per scoraggiare i propri cittadini dall'associarsi ad attività di parti non contraenti che compromettano l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.
CAPITOLO II
MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 2
Storico versioni
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