Art. 19

Cittadini degli Stati membri

In vigore dal 27 set 2001
Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per scoraggiare i propri cittadini dall'associarsi ad attività di parti non contraenti che compromettano l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT. CAPITOLO II MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 2
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2001:1936:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Regolamento (UE) 2001/1936 — Cittadini degli Stati membri | Portale Normativo