Art. 15

Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni

In vigore dal 27 set 2001
1.   Qualora riceva da una parte contraente dell'ICCAT o da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, lo Stato membro agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove e condurre le indagini necessarie e, se, possibile, di ispezionare la nave. 2.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere le prove delle infrazioni e ne comunicano alla Commissione nome, indirizzo e altri elementi utili. 3.   Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, che le trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, le sanzioni e le misure adottate nei confronti della nave interessata.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2001/1936 — Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni | Portale Normativo