Art. 13

Obblighi del comandante della nave durante l'ispezione

In vigore dal 27 set 2001
Il comandante di una nave comunitaria: a) non si oppone alle ispezioni effettuate nei porti nazionali e esteri da ispettori autorizzati, non tenta di intimidirli o di ostacolarli nell'esercizio delle loro funzioni e ne garantisce la sicurezza; b) collabora all'ispezione della nave condotta secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fornendo il proprio contributo a tal fine; c) fornisce all'ispettore i mezzi necessari per procedere all'esame delle zone, dei ponti, dei locali della nave, delle catture (trasformate o meno), degli attrezzi, delle attrezzature e di tutta la documentazione, compreso il registro di pesca e la polizza di carico.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2001/1936 — Obblighi del comandante della nave durante l'ispezione | Portale Normativo