Art. 14

Procedure in caso di infrazione

In vigore dal 27 set 2001
1.   Se ha seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, l'ispettore ICCAT: a) annota l'infrazione nel rapporto di ispezione; b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova; c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità. 2.   Lo Stato membro che esegue l'ispezione invia immediatamente l'originale del rapporto di ispezione alla Commissione, che lo trasmette senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, con copia al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2001/1936 — Procedure in caso di infrazione | Portale Normativo