Art. 16

Trattamento dei rapporti d'ispezione

In vigore dal 27 set 2001
1.   Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati membri e di altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori. 2.   Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o di altro tipo conseguenti ad un rapporto presentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. Sezione 3 Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti
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Art. 16 Regolamento (UE) 2001/1936 — Trattamento dei rapporti d'ispezione | Portale Normativo