Art. 16 · Trattamento dei rapporti d'ispezione

Art. 16

Trattamento dei rapporti d'ispezione

In vigore dal 27 set 2001
1.   Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati membri e di altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori. 2.   Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o di altro tipo conseguenti ad un rapporto presentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. Sezione 3 Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti
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