Art. 16
Trattamento dei rapporti d'ispezione
In vigore dal 27 set 2001
1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati membri e di altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.
2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o di altro tipo conseguenti ad un rapporto presentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.
Sezione 3
Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti
Storico versioni
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