Art. 17

Trasbordi

In vigore dal 27 set 2001
1.   Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesci delle specie di cui all'allegato I da navi prive di nazionalità o battenti bandiera di una parte non contraente che non abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante. 2.   L'elenco delle parti, entità o entità di pesca cooperanti stabilito dall'ICCAT è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C). 3.   Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai trasbordi di pesce delle specie di cui all'allegato I realizzati nell'anno precedente tra navi battenti la loro bandiera e navi battenti bandiera di una parte non contraente che abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante. La Commissione trasmette tali informazioni al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2001/1936 — Trasbordi | Portale Normativo