Art. 22

Principi generali

In vigore dal 27 set 2001
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 22 Regolamento (UE) 2001/1936 — Principi generali | Portale Normativo