Art. 23

In vigore dal 27 set 2001
Le misure necessarie all'attuazione dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 6 e dell', paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2001:1936:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Regolamento (UE) 2001/1936 | Portale Normativo