Art. 4
Campionamento delle catture
In vigore dal 27 set 2001
1. Il campionamento delle catture è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/2000, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (11) nonché ai requisiti del Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico (3a edizione, ICCAT, 1990).
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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