Art. 4

Campionamento delle catture

In vigore dal 27 set 2001
1.   Il campionamento delle catture è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/2000, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (11) nonché ai requisiti del Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico (3a edizione, ICCAT, 1990). 2.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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