Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 set 2001
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio all'interno di una zona di competenza di un'organizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione; b) «trasbordo»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio su un'altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati; c) «sbarco»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio in un porto o a terra; d) «infrazione»: qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altro regolamento che recepisce una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale per una delle zone di cui all'; e) «nave di una parte non contraente»: nave osservata e identificata mentre esercita attività di pesca in una delle zone di cui all' e che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della pertinente organizzazione regionale; f) «nave priva di nazionalità»: nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità. CAPITOLO I MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 1 Sezione 1 Misure di controllo
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Art. 3 Regolamento (UE) 2001/1936 — Definizioni | Portale Normativo