Art. 2

Zone

In vigore dal 27 set 2001
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime: a) Zona 1 Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della convenzione ICCAT, quale definita all'articolo I della stessa. b) Zona 2 Tutte le acque dell'oceano Indiano comprese nella zona di competenza definita all'articolo II dell'accordo che istituisce l'IOTC. c) Zona 3 Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all'articolo III dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.
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