Art. 6

Informazioni sulle catture di squali

In vigore dal 27 set 2001
1.   Gli Stati membri trasmettono tutti i dati disponibili sulle catture e il commercio di squali al Segretariato esecutivo dell'ICCAT e ne garantiscono l'accesso informatico alla Commissione. 2.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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