Art. 10
Principi generali
In vigore dal 27 set 2001
1. Gli Stati membri designano, per le ispezioni nei loro porti, ispettori incaricati di sorvegliare e di ispezionare le operazioni di trasbordo e di sbarco delle specie di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni si svolgano secondo modalità non discriminatorie e conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.
3. Lo Stato di approdo può, tra l'altro, ispezionare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci qualora detti pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.
Storico versioni
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