Art. 10 · Principi generali

Art. 10

Principi generali

In vigore dal 27 set 2001
1.   Gli Stati membri designano, per le ispezioni nei loro porti, ispettori incaricati di sorvegliare e di ispezionare le operazioni di trasbordo e di sbarco delle specie di cui all'allegato I. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni si svolgano secondo modalità non discriminatorie e conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. 3.   Lo Stato di approdo può, tra l'altro, ispezionare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci qualora detti pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.
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