Art. 8

Osservazione delle navi

In vigore dal 27 set 2001
1.   Per osservazione si intende, ai sensi del presente articolo, qualsiasi osservazione effettuata da una nave o da un aereo di uno Stato membro o dalle autorità competenti di uno Stato membro responsabili delle ispezioni in mare: — di una nave priva di nazionalità verosimilmente impegnata nella pesca di specie di cui all'allegato I, oppure — di una nave battente bandiera di un'altra parte contraente verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT, oppure — di una nave battente bandiera di parti, entità, o entità di pesca non contraenti verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT. 2.   L'osservazione è trascritta in una scheda d'osservazione standard e contiene, se possibile, tutte le informazioni ivi previste. La scheda può essere eventualmente corredata delle fotografie della nave osservata. 3.   Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente all'autorità competente dello Stato membro dell'osservatore. Tale Stato membro le comunica senza indugio alla Commissione che informa lo Stato di bandiera della nave osservata. La Commissione trasmette immediatamente tali schede al Segretariato esecutivo dell'ICCAT. 4.   Lo Stato membro che riceve dall'autorità competente di una parte contraente osservazioni relative alle attività di una nave che batte la sua bandiera, notifica immediatamente alla Commissione tali osservazioni, nonché tutte le pertinenti informazioni. La Commissione notifica tempestivamente tali informazioni al Segretariato esecutivo, affinché vengano esaminate dal comitato di applicazione. 5.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono alle proprie autorità nazionali qualsiasi informazione relativa a navi che si presume stiano pescando il tonno obeso nella zona della convenzione e che non figurano nell'elenco stabilito dal Segretariato esecutivo dell'ICCAT. Gli Stati membri notificano quanto prima tali osservazioni alla Commissione, che ne informa il Segretariato esecutivo dell'ICCAT. 6.   Le modalità di attuazione del presente articolo riguardo al formato e ai requisiti della scheda di osservazione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura all', paragrafo 2.
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